BGer 4D_145/2009 | |||
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BGer 4D_145/2009 vom 03.02.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_145/2009
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Sentenza del 3 febbraio 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Thélin.
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Parti
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A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.________,
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patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,
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opponente.
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Oggetto
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azione di accertamento negativo,
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 4 agosto 2006 i conduttori A.A.________ e B.A.________ hanno fatto spiccare nei confronti del loro locatore C.________ un precetto esecutivo per fr. 17'352.75 oltre interessi;
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che il locatore ha interposto opposizione;
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che i conduttori non ne hanno chiesto il rigetto;
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che il locatore si è quindi rivolto dapprima all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione a Minusio e poi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito e l'annullamento del precetto esecutivo;
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che, adita dai conduttori, il 9 ottobre 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il loro appello ("ricorso") siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI, non avendo essi preso posizione sulla mancanza di prove accertata dal Pretore né indicato prove a sostegno delle loro allegazioni;
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che il 31 agosto 2009 il Pretore ha accolto la petizione, non avendo i conduttori provato "né la mancata consegna dell'appartamento alla data concordata né di aver eseguito qualsivoglia lavoro nella proprietà" del locatore;
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che contro questa sentenza i conduttori sono insorti dinanzi al Tribunale federale con scritto del 10 novembre 2009;
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che né il locatore (qui opponente) né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;
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che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che i ricorrenti non si attengono a questa regola;
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che essi si limitano a elencare le violazioni del contratto secondo loro commesse dal locatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI da parte del Tribunale d'appello;
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che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione;
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che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti in conformità con l'art. 66 cpv. 1 e 5 LTF;
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che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 febbraio 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Klett Thélin
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