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Informationen zum Dokument  BGer 9C_466/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_466/2009 vom 01.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_466/2009
 
Sentenza del 1° marzo 2010
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Seiler,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
Z.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 aprile 2009.
 
Considerando:
 
che mediante decisione del 26 maggio 2008 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha riconosciuto a Z.________, viticoltore e giardiniere indipendente, il diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2007,
 
che per contro l'UAI, ritenendo l'assicurato incapace al lavoro nella misura limitata del 20 % nella sua attività abituale a partire dal mese di ottobre 2007 (e pienamente abile in attività sostitutive adeguate), ha negato il diritto a ulteriori prestazioni,
 
che Z.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, facendo valere, sulla scorta di quanto attestatogli dal suo medico curante, dott. S.________, specialista in reumatologia, una incapacità lavorativa del 50 % nella sua attività abituale,
 
che, statuendo per giudice unico, la Corte cantonale ha confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 27 aprile 2009),
 
che l'interessato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale chiede che gli venga assegnata una rendita di almeno il 40 %,
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
 
che in via preliminare si osserva che i nuovi rapporti medici prodotti in sede federale sono posteriori alla resa del giudizio impugnato e già solo per questo motivo costituiscono inammissibili nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. LTF),
 
che a prescindere da ciò, nella misura in cui si riferiscono (parzialmente anche) a una situazione creatasi successivamente alla data della decisione amministrativa in lite, essi non possono comunque essere considerati perché esulano dal potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, il quale esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366 e sentenze ivi citate; per contro, nulla impedisce di massima all'assicurato di invocare, in separata sede, un eventuale peggioramento della situazione dopo la data della decisione amministrativa),
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
 
che per contro il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
 
che nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado di invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158),
 
che alle considerazioni della pronuncia impugnata può inoltre essere prestata adesione anche nella misura in cui ha correttamente enunciato le condizioni e gli effetti temporali della riduzione o soppressione di una rendita in caso prima assegnazione retroattiva decrescente o temporanea (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 297/03 del 3 maggio 2005, consid. 1 non pubblicato in DTF 131 V 164, ma in SVR 2006 IV n. 14 pag. 51; cfr. pure DTF 106 V 16 consid. 3),
 
che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
 
che l'istanza precedente, fondandosi sulle conclusioni del perito incaricato dall'amministrazione, dott. M.________, specialista in reumatologia e riabilitazione, ha accertato che il ricorrente presentava - dal mese di ottobre 2007 e quantomeno fino alla data determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - una residua capacità lavorativa dell'80 % nelle sue attività abituali e una piena capacità in un'attività sostitutiva adeguata,
 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
 
che a ben vedere - in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - il ricorrente nemmeno si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata e non spiega nelle debite forme perché e in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto,
 
che infatti l'insorgente si limita - peraltro in contrasto con gli atti - a qualificare come superficiale e sbrigativa la perizia del dott. M.________ e a rilevare che la diagnosi posta dai suoi medici curanti sarebbe più fedele alla realtà, dimenticando però che, per quanto accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale, segnatamente il dott. S.________ non ha invero posto delle diagnosi che non fossero già state considerate dal dott. M.________, ma si è solo limitato ad esprimere una valutazione diversa circa gli effetti delle note patologie,
 
che per il resto, tenuto conto della diversa natura esistente tra mandato terapeutico e mandato peritale (DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175; sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, in SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 con riferimenti), il solo fatto che uno o più medici curanti avrebbero manifestato un'opinione divergente non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia (completa, motivata e convincente) disposta dall'amministrazione (o dal giudice) e a imporre indagini complementari (cfr. sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2.2),
 
che in tali circostanze, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto siccome manifestamente infondato secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF,
 
che le spese seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 1° marzo 2010
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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