BGer 5D_5/2010 | |||
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BGer 5D_5/2010 vom 03.03.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_5/2010
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Sentenza del 3 marzo 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace del circolo di Vezia il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 849.05;
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che con sentenza del 30 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'escusso;
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che A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione con un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che con decreto presidenziale del 14 gennaio 2010 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
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che con decreto del 3 febbraio 2010 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
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che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente l'8 febbraio 2010;
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che il 1° marzo 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 marzo 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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