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Informationen zum Dokument  BGer 1C_94/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_94/2010 vom 08.03.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_94/2010
 
Sentenza dell'8 marzo 2010
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, Presidente,
 
Reeb, Eusebio
 
Cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Martino Luminati,
 
ricorrente,
 
contro
 
Municipio di Ronco sopra Ascona,
 
patrocinato dall'avv. Piero Mazzoleni,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
rappresentato dal Dipartimento del territorio,
 
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
 
Oggetto
 
revisione del piano regolatore,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2010
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.________ è proprietaria delle particelle n.xxx (619 m2), yyy (427 m2) e zzz (3'551 m2) di Ronco s. Ascona. Nelle sedute del 4 e del 5 settembre 2006, il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore. I citati fondi sono stati attribuiti alla zona per edifici di interesse pubblico, segnatamente all'area per edifici e infrastrutture turistiche e casa di riposo (EP4). Contro questa assegnazione la proprietaria è insorta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo di annullare, per carenza di interesse pubblico, il citato vincolo e di inserire le sue particelle nella zona residenziale estensiva.
 
B.
 
Con risoluzione del 10 settembre 2008 il Governo cantonale ha respinto il ricorso e approvato il piano. Adito dall'insorgente, il Tribunale cantonale amministrativo, statuendo l'11 gennaio 2010, ne ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la risoluzione governativa nella misura in cui approva il vincolo EP4 a carico dei tre fondi citati (dispositivo n. 1.1). Ha inoltre fissato al Comune un termine di cinque anni per eventualmente riproporre e conseguire l'approvazione dell'annullata pianificazione, alle condizioni vincolanti specificate nel considerando 6.3 (dispositivo n. 1.2)
 
C.
 
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarne il dispositivo n. 1.2 e di rinviare la causa alla Corte cantonale rispettivamente al Comune invitandoli ad attribuire le tre particelle alla zona residenziale.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 135 III 483 consid. 1).
 
1.2 Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.
 
1.3 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 IV 36).
 
1.4 Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è dato contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, ossia che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), o che pongono fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è per contro ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). L'adempimento di queste condizioni di ammissibilità dev'essere di principio dimostrato dalla ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine), che tuttavia in concreto non si esprime al riguardo. Esse mirano a sgravare il Tribunale federale, che deve di massima esprimersi solo una volta sull'oggetto del litigio (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2; 133 IV 139 consid. 4). Ciò vale anche nel caso di specie, ritenuto che qualora il Comune rinunciasse a riproporre il contestato vincolo, la causa non rivestirebbe più alcun interesse pratico e attuale.
 
1.5 La Corte cantonale ha accertato che la sostenibilità finanziaria della prospettata casa di riposo e delle altre numerose infrastrutture turistiche, e quindi l'attuabilità del criticato vincolo, non sono state rese verosimili, per cui il vincolo pianificatorio non è sorretto da un interesse pubblico preponderante. Ha poi ricordato, che spetta al Comune definire la nuova destinazione funzionale dei fondi interessati dal vincolo, riservato il suo diritto di ripresentare l'annullata pianificazione, se del caso con eventuali modifiche, giustificando compiutamente la necessità di vincolare allo specifico scopo i fondi della ricorrente. Asseritamente a tutela degli interessi di quest'ultima, i giudici cantonali hanno quindi fissato al Comune un termine di cinque anni "per riproporre e conseguire la sanzione, da parte del Governo, dell'annullata pianificazione", pena il decadimento definitivo del vincolo per scopi pubblici nel caso di una sua mancata approvazione o di un suo ulteriore annullamento.
 
1.5.1 Il giudizio impugnato, che costituisce in sostanza una decisione di rinvio, invitante il Comune a ridefinire l'attribuzione dei fondi della ricorrente, non è una decisione finale. Essa non pone fine al procedimento (cfr. art. 90 LTF) e lascia aperto il quesito della destinazione pianificatoria definitiva delle particelle della ricorrente. Nemmeno configura una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF (al riguardo vedi DTF 134 II 137 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 4.1.2 e 4.1.3). In effetti, nella fattispecie, le autorità cantonali non hanno statuito a titolo definitivo su talune domande giudicabili a titolo indipendente, bensì solo su determinate censure concernenti l'unico oggetto del litigio, costituito segnatamente dal vincolo EP4 a carico dei fondi della ricorrente (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2). La decisione impugnata costituisce quindi una decisione incidentale, impugnabile solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3; sentenze 1C_251/2008 del 16 dicembre 2008 consid. 2.2-2.4 e 1C_460/2009 del 22 gennaio 2010 consid. 2.3).
 
1.5.2 La ricorrente non adduce di subire un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Certo, ella accenna al fatto che il termine supplementare di cinque anni fissato dalla Corte cantonale comporta una ulteriore limitazione del suo diritto di proprietà. Ora, secondo la costante prassi, un pregiudizio irreparabile non è ravvisabile nel semplice prolungamento della procedura o nell'aumento dei costi collegati alla causa (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1; 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2). Né si è chiaramente in presenza, e la ricorrente non lo sostiene, della condizione prevista dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.2.3-1.2.4; cfr. sentenza 1C_295/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 1.2). In effetti, come a ragione rilevato dalla stessa ricorrente, spetta al Comune stabilire l'attribuzione dei suoi fondi a una nuova zona di utilizzazione e non al Tribunale federale, che non è un'autorità di pianificazione e non può esprimersi al riguardo prima dell'approvazione da parte delle competenti autorità comunali e cantonali (DTF 135 II 22 consid. 1.2.1 e 1.3).
 
2.
 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 marzo 2010
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Féraud Crameri
 
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