BGer 5D_8/2010 | |||
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BGer 5D_8/2010 vom 09.03.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_8/2010
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Sentenza del 9 marzo 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Escher, Marazzi,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cantone dei Grigioni,
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rappresentato dall'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso in materia costituzionale contro la
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sentenza emanata il 28 dicembre 2009
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dalla Camera di cassazione civile del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a Con istanza 22 settembre 2009, il Cantone dei Grigioni si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Agno per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo n. 1371918 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano relativo all'importo di fr. 893.70 oltre accessori. Tale importo corrisponde alle spese di procedura richieste all'escusso sulla base della decisione 9 febbraio 2009 dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Canton Grigioni, a valere quale titolo esecutivo. All'udienza di contraddittorio 21 ottobre 2009 indetta avanti al Giudice di pace, A.________ non è comparso ed è rimasto precluso.
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A.b Statuendo in data 27 ottobre 2009, il Giudice di pace - accertata l'esistenza di un valido titolo esecutivo prodotto dall'istante, alla quale A.________ non ha opposto nessuna valida eccezione - ha accolto l'istanza.
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B.
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Contro il giudizio del Giudice di pace, A.________ è insorto con ricorso per cassazione 4 novembre 2009 alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC/TI. Il Tribunale di appello ha respinto il ricorso con decisione 28 dicembre 2009, qui impugnata.
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C.
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Con allegato datato 18 gennaio 2010, A.________ (ricorrente) propone un ricorso in materia civile contro la decisione cantonale, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio dell'incarto al Giudice di pace competente per nuova decisione. Chiede inoltre la concessione del gratuito patrocinio. In data 21 gennaio 2010 è stata respinta la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).
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1.2 Nel presente caso, il valore di lite richiesto per il ricorso in materia civile non è manifestamente raggiunto; né il ricorrente pretende sollevare una questione di diritto di importanza fondamentale. A torto, pertanto, egli ha introdotto un ricorso in materia civile. Tuttavia, l'errata denominazione del rimedio non gli è di nocumento, se soltanto le condizioni di ammissibilità del ricorso che avrebbe dovuto essere inoltrato sono soddisfatte. Inoltre, il ricorso deve poter essere convertito nel suo insieme; una conversione è infatti esclusa se talune censure devono essere sollevate tramite un altro rimedio di diritto (DTF 134 III 379 consid. 1.2; sentenza 4D_30/2009 del 1° luglio 2009 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 135 I 221).
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1.3 Nel caso di specie, il ricorrente lamenta essenzialmente l'errata applicazione di norme del diritto processuale civile ticinese (art. 136 cpv. 3, art. 142, art. 322 CPC/TI). Si tratta di norme che il Tribunale federale non riesamina liberamente nel quadro del ricorso in materia civile (art. 95 lett. c e d LTF e contrario), ma soltanto nell'ottica della violazione del divieto costituzionale dell'arbitrio (art. 9 Cost.) - censura, quest'ultima, suscettibile di essere sollevata anche con ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 116 LTF). Da questo punto di vista, il ricorso - peraltro tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), emanante da un'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) ed inoltrato da parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) - appare ammissibile e sarà trattato alla stregua di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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1.4 Il ricorrente che solleva avanti al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale deve indicare con precisione quale diritto fondamentale egli ritenga violato, e spiegare fondatamente in cosa consista tale violazione. Il Tribunale federale è abilitato a riesaminare la pretesa violazione di un diritto fondamentale unicamente nella misura in cui una tale censura sia stata sollevata e motivata in termini precisi nel gravame (art. 117 e art. 106 cpv. 2 LTF combinati; DTF 133 III 439 consid. 3.2; sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 135 III 315).
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2.
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In primo luogo, consta rilevare che il ricorrente non lamenta la violazione di alcun diritto fondamentale; in particolare, non pretende - nemmeno in termini impliciti - che l'applicazione, da parte dei Giudici d'appello, del diritto processuale civile ticinese sia non soltanto errata, bensì addirittura arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost.
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2.1 Così, egli contesta, ad esempio, l'applicazione fatta dal Tribunale di appello dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI, che vieta alle parti di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, limitandosi a richiamare l'art. 322 CPC/TI, che prevede - a determinate condizioni - eccezioni all'enunciato principio. Tuttavia, egli nemmeno tenta di dimostrare che, nelle specifiche circostanze di fatto, l'omessa applicazione dell'art. 322 CPC/TI sia soluzione insostenibile.
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2.2 È vero che il Giudice di pace, al quale il ricorrente aveva inoltrato una richiesta di rinvio dell'udienza, ha irritamente omesso di pronunciarsi formalmente, ovvero con ordinanza, a tal proposito. Tant'è vero che lo stesso magistrato è stato ripreso formalmente dai Giudici cantonali. Tuttavia, gli stessi Giudici cantonali hanno fatto presente che, per costante giurisprudenza, al ricorrente incombeva l'onere di farsi parte diligente e di sollecitare una risposta alla sua richiesta di rinvio. Su quest'ultimo argomento, il ricorrente non prende del tutto posizione; ancora una volta, ciò disattende le esigenze di motivazione di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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2.3 Il ricorrente lamenta poi che gli è stato negato anche il diritto di presentare un memoriale. Questo fatto, tuttavia, non emerge dalla sentenza cantonale, né il ricorrente indica di aver formulato tale censura in sede cantonale e nelle dovute forme. Egli omette inoltre di indicare in base a quale disposto egli avrebbe dovuto tassativamente essere posto a beneficio di tale facoltà, pena l'insostenibilità del giudizio impugnato. Anche questa censura appare dunque insufficientemente motivata.
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Ne discende che il ricorso non soddisfa i requisiti di motivazione testé esposti (supra consid. 1.4).
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3.
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3.1 Il ricorrente si intrattiene poi sulla validità del titolo di rigetto dell'opposizione. Afferma che in proposito sarebbe stato indispensabile sentire la sua versione: fosse avvenuto ciò, egli - documenti alla mano - avrebbe potuto dimostrare che non lui medesimo, bensì una terza persona era responsabile delle manchevolezze che portarono alla multa alla base della presente procedura.
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3.2 In proposito, il Tribunale di appello ha constatato che il titolo esecutivo prodotto dall'istante qui opponente è costituito da una decisione dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Canton Grigioni, parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF e rimasta inoppugnata, come risulterebbe dall'attestazione 22 settembre 2009. Ciò premesso, il Tribunale di appello ha constatato che il ricorrente non ha sollevato le eccezioni previste all'art. 81 cpv. 1 LEF, che le contestazioni di merito sollevate esulano dalla presente procedura di rigetto dell'opposizione (ma avrebbero se del caso dovuto essere proposte mediante opposizione all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Canton Grigioni), e che infine il ricorrente era comunque il gerente dell'esercizio pubblico, altresì presente al momento dell'ispezione.
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3.3 Il ricorrente propone, in proposito, ciò che lui stesso definisce un excursus: privo di una qualsiasi censura in fatto o in diritto, senza rapporto alcuno con le considerazioni della Corte cantonale, tale excursus non adempie i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza a una censura ammissibile nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (supra consid. 1.4).
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3.4 Anche a questo proposito, il ricorso si rivela inammissibile.
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4.
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Ne discende che il ricorso si appalesa globalmente inammissibile. Esso va evaso come tale. La manifesta assenza di ogni e qualsiasi possibilità di esito favorevole del ricorso preclude la concessione del gratuito patrocinio al ricorrente (art. 64 cpv. 1 LTF). Tenuto tuttavia conto del fatto che il presente ricorso, come già la procedura di cassazione cantonale, trae le proprie origini da un'evidente svista del Giudice di pace, e vista anche la situazione economica del ricorrente, appare equo rinunciare al prelievo di una tassa di giustizia (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, nemmeno invitato ad esprimersi in sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 marzo 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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