BGer 5A_660/2009 | |||
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BGer 5A_660/2009 vom 16.03.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_660/2009
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Sentenza del 16 marzo 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Marazzi, Herrmann,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Luciana Sala,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Roberta Piffaretti, Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati,
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opponente.
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Oggetto
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opposizione al sequestro,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 23 dicembre 2008 B.________ ha ottenuto dal Pretore di Lugano il sequestro di quote di comproprietà di 12 unità di proprietà per piani (PPP) di un fondo di Lugano che ha indicato essere di proprietà di A.________. Il giudice di prime cure ha respinto il 25 giugno 2009 sia l'opposizione al sequestro che la domanda di prestazione di garanzia del debitore.
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B.
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Con sentenza 28 agosto 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato da A.________ contro quest'ultima decisione pretorile. La Corte cantonale ha ritenuto il rimedio privo di interesse giuridico per quanto riguarda l'opposizione al sequestro ed insufficientemente motivato con riferimento alla domanda di prestazione di garanzia.
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C.
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Con ricorso in materia civile del 2 ottobre 2009 A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello, l'accoglimento sia della sua opposizione, con la conseguente revoca del sequestro, sia della domanda di prestazione di una garanzia, con l'ordine a B.________ di prestare una garanzia non inferiore a fr. 120'000.--. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF, perché sarebbero stati sequestrati beni che non erano di sua proprietà, e contesta di non aver sufficientemente motivato il proprio appello per quanto riguarda la domanda di garanzia.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto:
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1.
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La decisione dell'autorità cantonale di ricorso (art. 278 cpv. 3 LEF) sull'opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 e 2 LEF) è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234), alla stregua del decreto di sequestro medesimo (DTF 133 III 589 consid. 1 pag. 590). Il ricorrente può quindi unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che occorre spiegare in modo chiaro e dettagliato - alla luce dei considerandi della sentenza impugnata - in che modo sono stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234).
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2.
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Giova innanzi tutto rilevare che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'autorità cantonale non ha confermato il sequestro, ma ha dichiarato irricevibile l'appello presentato contro la decisione che ha respinto l'opposizione interposta al sequestro e ha rifiutato di ordinare la prestazione di una garanzia. Per tale motivo possono unicamente essere esaminate le censure dirette contro la decisione di inammissibilità (sentenza del 10 ottobre 2008 9C_681/2008; DTF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 3; cfr. anche DTF 135 III 232 consid. 2.5).
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3.
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3.1 La Corte cantonale ha premesso - citando autorevole dottrina - che quando il sequestro colpisce diritti di terzi, il debitore sequestrato è unicamente legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ad impugnare la decisione su opposizione, se rende verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi. Ciò non sarebbe in concreto avvenuto e l'insorgente non poteva ritenersi leso e pregiudicato nei suoi interessi da un decreto di sequestro che concerneva 10 unità di PPP, che al momento della pronuncia della misura non gli appartenevano più e che in base alle sue stesse dichiarazioni non sarebbero state sequestrate dall'Ufficiale di esecuzione. Anche con riferimento alle rimanenti due unità di PPP, la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non ha reso verosimile il suo interesse all'opposizione, limitandosi ad affermare di non esserne più proprietario. La Corte cantonale ha pure ritenuto che sarebbe semmai spettato ai terzi interessati far valere i loro diritti.
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3.2 Nel proprio ricorso in materia civile il ricorrente si limita ad affermare, con riferimento alla predetta argomentazione, che la conclusione della Camera di esecuzione e fallimenti secondo cui egli non sarebbe legittimato a censurare la decisione sull'opposizione non è condivisibile e sostiene di essere l'unico legittimato a dolersi dei menzionati sequestri che non sarebbero stati formalmente intimati ai nuovi proprietari.
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3.3 Ora, con tale motivazione, che peraltro nemmeno menziona il diritto costituzionale che sarebbe stato leso, il ricorrente si limita a contrapporre la propria opinione a quella dell'autorità cantonale e non soddisfa così le severe esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF ad un ricorso contro una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF come quello all'esame. Non è nemmeno possibile intravvedere una valida censura nella lamentela del ricorrente inerente all'asserito pregiudizio subito per il fatto che nella decisione sull'opposizione il Pretore gli abbia accollato le ripetibili. Tale circostanza è infatti unicamente la conseguenza del fatto che l'escusso si è opposto, senza aver dimostrato un interesse, al sequestro ed è quindi del tutto inidonea a dimostrare l'interesse mancante. Il ricorso, insufficientemente motivato, si rivela pertanto inammissibile su questo punto.
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A titolo abbondanziale giova inoltre rilevare che il ricorrente pare dimenticare che - come suggerito nella sentenza impugnata - la LEF prevede degli strumenti che permettono a terzi toccati da un sequestro di far valere i loro diritti: da un lato, esiste la possibilità di interporre un'opposizione al decreto di sequestro (l'art. 278 cpv. 1 LEF) e, dall'altro, anche allo stadio dell'esecuzione di tale decreto è prevista una procedura che dev'essere seguita quando un terzo fa valere un diritto di proprietà su un bene sequestrato (art. 106 segg. LEF in relazione con l'art. 275 LEF).
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4.
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4.1 Con riferimento alla domanda di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF, la Corte di appello ha indicato che l'appellante non aveva censurato la motivazione della decisione pretorile secondo cui i presupposti del sequestro sono altamente verosimili, mentre appare inverosimile la tesi del debitore sequestrato secondo cui la predetta misura abbia causato un danno, il cui ammontare non era stato minimamente giustificato, con riferimento alla vendita di due unità di PPP.
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4.2 Il ricorrente afferma di aver spiegato nel rimedio cantonale che il sequestro annotato sulle predette unità di PPP sarebbe "senz'altro stato cagione di un danno al sequestrato". Produce inoltre "in applicazione dell'art. 99 cpv. 1 LTF" un documento da cui risulterebbe che un acquirente ha già avanzato pretese risarcitorie.
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4.3 Giova innanzi tutto rilevare che l'art. 99 cpv. 1 LTF permette unicamente di produrre nuovi mezzi di prova se la sentenza impugnata ne dà motivo. Questo presupposto non è manifestamente adempiuto per la produzione dello scritto attinente a pretese risarcitorie che sarebbero state avanzate nei confronti del ricorrente, atteso che la Corte cantonale si è limitata a rimproverargli di non aver censurato la motivazione della decisione di primo grado. Per il resto anche con questa critica, che non menziona alcuna norma costituzionale che sarebbe stata violata, il ricorrente si limita a contrapporre la propria opinione, fondata su affermazioni apodittiche, a quella della Corte cantonale, e non soddisfa così le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso - privo dell'indicazione di un qualsiasi diritto costituzionale - si appalesa interamente inammissibile, siccome insufficientemente motivato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stato invitato a determinarsi non è incorso in spese per la sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 marzo 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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