BGer 4A_190/2010 | |||
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BGer 4A_190/2010 vom 07.04.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_190/2010
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Sentenza del 7 aprile 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Hurni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________Sagl,
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ricorrente,
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contro
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B.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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sfratto,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza del 22 febbraio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla ricorrente contro il decreto di sfratto emanato nei suoi confronti dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 17 dicembre 2009;
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che il 1° aprile 2010 la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento della sentenza del Tribunale d'appello;
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che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3);
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che, avendo il rimedio principalmente effetto riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), la ricorrente non può, come ha fatto nel caso di specie, limitarsi a postulare genericamente l'annullamento della pronunzia impugnata, bensì deve formulare una conclusione chiara e precisa sul merito della controversia e specificare le modifiche da lei auspicate;
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che, riservati i casi dell'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3);
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
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che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF le esigenze di motivazione sono più rigorose quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali, inclusa la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale;
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che il Tribunale federale tratta infatti queste censure solo se la parte ricorrente le ha sollevate e motivate, menzionando i fatti essenziali ed esponendo in modo conciso le ragioni per le quali si ritiene che la decisione impugnata abbia leso dei diritti fondamentali, indicando precisamente quali;
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che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa i requisiti di motivazione appena esposti, giacché il ricorrente si limita a lamentarsi di una violazione di norme del diritto processuale ticinese, senza dimostrare perché i giudici cantonali avrebbero commesso arbitrio nel senso dell'art. 9 Cost.;
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 aprile 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Klett Hurni
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