BGer 5A_123/2010 | |||
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BGer 5A_123/2010 vom 21.04.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_123/2010
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Sentenza del 21 aprile 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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I Camera civile del Tribunale di appello del
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Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria (tutela),
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ricorso contro la decisione emanata il 28 dicembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che A.________ è il padre di B.________, nata nel marzo 1992 da una relazione con una donna con cui non era sposato;
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che B.________ è stata accompagnata da misure previste dal diritto tutorio sin dall'età di due anni (curatore educativo, collocamento in un'istituzione e privazione della custodia parentale della madre);
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che dopo aver preso atto della rinuncia definitiva dell'autorità parentale da parte della madre, la Commissione tutoria regionale 14 ha con decisione 31 marzo 2009 istituito in favore di B.________ una tutela nel senso dell'art. 368 CC, designandole quale tutore il suo precedente curatore, e ha contestualmente incaricato il servizio medico psicologico di Bellinzona di valutare le capacità parentali del padre;
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che il 15 luglio 2009 l'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino ha respinto un ricorso con cui A.________ ha segnatamente contestato la designazione del tutore e rivendicato egli stesso l'autorità e la custodia sulla figlia;
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che A.________ ha adito la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino sia con un ricorso 4 agosto 2009 sia con un'istanza "per denegata o ritardata giustizia" 11 novembre 2009 e ha chiesto l'assistenza giudiziaria dopo aver ricevuto l'invito a versare un anticipo spese;
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che la Corte di appello ha respinto quest'ultima richiesta con decisione del 28 dicembre 2009 per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
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che i Giudici cantonali hanno rilevato l'assenza di una - sufficiente - motivazione riferita ai motivi della decisione impugnata e hanno ritenuto improponibile l'istanza per denegata e ritardata giustizia con cui l'insorgente pareva lamentarsi della loro inattività;
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che con ricorso 9 febbraio 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di accogliere la richiesta di assistenza giudiziaria formulata per la sede cantonale, di sottoporre la figlia ad una perizia psichiatrica e ad un'analisi tossicologica, e di sostituire il tutore con una persona di sua fiducia;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
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che infatti il ricorrente nel suo prolisso e confuso ricorso non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale per ritenere i rimedi cantonali privi di possibilità di esito favorevole e quindi rifiutare la concessione dell'assistenza giudiziaria, ma si limita in sostanza a rievocare vicissitudini, per la maggior parte risalenti ad anni fa, e a reiterare accuse alle varie persone coinvolte nella procedura;
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 aprile 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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