BGer 1C_208/2010 | |||
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BGer 1C_208/2010 vom 28.04.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_208/2010
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Sentenza del 28 aprile 2010
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, Presidente,
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Aemisegger, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti:
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A.
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Il 21 ottobre 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Mantova ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 416 e 640bis CP italiano). L'autorità richiedente ha individuato presunte frodi commesse nell'ambito del finanziamento, da parte di un fondo comunitario europeo, di un progetto concernente la realizzazione di un impianto di produzione vinicola in Romania.
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B.
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Con decisione di chiusura del 10 settembre 2009 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha trasmesso all'Italia, come richiesto, la documentazione di un conto bancario della A.________SA, nonchè un verbale di interrogatorio. Il 9 aprile 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un gravame presentato contro questa decisione.
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C.
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Avverso questo giudizio la A.________SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di rifiutare la domanda estera.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
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1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
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2.
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2.1 Riguardo alla presenza di un caso particolarmente importante, la ricorrente sostiene che l'istanza precedente parrebbe essersi scostata dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di truffa fiscale. Al riguardo essa si limita tuttavia a rilevare che nella criticata sentenza si accenna al fatto che, secondo l'art. 50 n. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituirebbe più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Certo, la questione potrebbe costituire un caso particolarmente importante (sentenza 1C_163/2010 del 13 aprile 2010 consid. 2.2.2). In concreto, tuttavia, la ricorrente non si esprime oltre sulla questione, né si confronta con la dottrina ivi citata, né spiega quale influsso avrebbe esplicato detta norma sul caso di specie. In effetti, l'istanza precedente ha stabilito che in concreto si è in presenza di macchinazioni fraudolente, che rientrano nel reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, lasciando aperta la questione di sapere se siano adempiuti gli estremi di una truffa in materia fiscale.
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Anche i generici dubbi addotti dalla ricorrente circa il rispetto del principio della specialità non dimostrano che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Del resto, il ricorso si esaurisce in una critica all'asserita lacunosità della rogatoria e all'asserito mancato rispetto del requisito della doppia punibilità. Su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3; DTF 1C_454/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1).
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3.
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3.1 Ne segue che il ricorso è inammissibile.
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3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 28 aprile 2010
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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