BGer 9C_657/2009 | |||
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BGer 9C_657/2009 vom 03.05.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_657/2009 {T 0/2}
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Sentenza del 3 maggio 2010
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Pfiffner Rauber,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
P.________, 6900 Massagno, patrocinato
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dall'avv. Carlo Brusatori,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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G.________, patrocinata dall'avv. Mario Molo,
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persona interessata.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 giugno 2009.
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Fatti:
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A.
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T._________ SA, iscritta a registro di commercio il ..., è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro alla Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino fino al 31 ottobre 2005. Dei suoi organi, P.________ è stato presidente del consiglio di amministrazione dal 31 luglio 1989 al 26 luglio 2005 (data delle sue dimissioni), H.________ suo amministratore delegato dal 18 agosto 1999 al 1° agosto 2005 (data del suo decesso), e S._________, infine, amministratore unico dal 10 agosto 2005.
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Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi sociali, la società è stata sistematicamente diffidata e precettata. Il 2 giugno 2005 l'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di X.________ ha rilasciato degli attestati di carenza di beni relativi agli acconti AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società per i mesi di luglio 2003, ottobre 2003 e gennaio 2004. Il 24 ottobre 2005 la Pretura del Distretto di X.________ ha concesso una moratoria concordataria. In seguito alla revoca della moratoria concordataria (cfr. decreto 15 dicembre 2006 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino), T._________ SA è stata dichiarata fallita da detta Pretura il ....
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Constatato di aver subito un danno, la Cassa di compensazione ha chiesto, con vincolo di solidarietà, a G.________, vedova del defunto H.________, e a P.________ il risarcimento di fr. 281'493.50 per il mancato pagamento dei contributi sociali non soluti dalla fallita società per il periodo dal 2002 al 2005 (quest'ultimo fino al mese di giugno; decisioni del 23 maggio 2007). Con una terza decisione di stessa data, la Cassa ha pure chiesto il risarcimento di fr. 26'535.70 a S._________ per gli acconti di luglio e agosto 2005 rimasti insoluti. Mediante decisioni dell'8 ottobre 2007 la Cassa ha respinto le opposizioni degli interessati.
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B.
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Con giudizio del 22 giugno 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, congiunte le cause, ha respinto i ricorsi di P.________ e di G.________ contro le decisioni della Cassa, mentre ha accolto il gravame di S._________ annullando di conseguenza la decisione di risarcimento nei suoi confronti.
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C.
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Avvalendosi di un nuovo documento di cui sarebbe venuto a conoscenza nell'ambito della parallela procedura penale promossa dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per titolo di reati patrimoniali e fallimentari, tra i quali segnatamente l'appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP), il 13 luglio 2009 P.________ ha presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni una domanda di revisione contro la pronuncia cantonale. Il 17 luglio 2009 la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, l'ha dichiarata irricevibile e l'ha trasmessa "per competenza di giudizio al Tribunale federale".
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D.
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Contro il giudizio 22 giugno 2009 P.________, come peraltro pure G.________ (cfr. causa 9C_679/2009), è insorto al Tribunale federale, al quale chiede di annullare la pronuncia cantonale e di essere liberato da ogni obbligo risarcitorio. In via subordinata chiede di rinviare la causa alla precedente istanza per nuovi accertamenti e nuova decisione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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La Cassa propone la conferma del giudizio impugnato, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. Preso atto della nuova documentazione prodotta, G.________ propone di sospendere la procedura.
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E.
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Con decreto del 30 ottobre 2009 il giudice dell'istruzione della II Corte di diritto sociale ha conferito l'effetto sospensivo al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura il ricorrente debba rispondere nei confronti dell'opponente per il danno derivante dal mancato versamento, nel periodo 2002 - giugno 2005, dei contributi sociali da parte della fallita T._________ SA. La questione di diritto preponderante determina l'attribuzione di un affare a una corte (art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 [RTF]). La seconda Corte di diritto sociale è competente a trattare le cause in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti, fra cui rientra anche la procedura di risarcimento a norma dell'art. 52 LAVS (art. 35 lett. a RTF). Benché le controversie in materia di assicurazione sociale cantonale (cui soggiace in concreto la richiesta di risarcimento per i contributi relativi agli assegni familiari) rientrino formalmente nella competenza della prima Corte di diritto sociale (art. 34 lett. e RTF), ragioni di economia processuale e l'aspetto secondario giustificano che la seconda Corte di diritto sociale tratti anche questi aspetti (sentenza 9C_704/2007 del 17 marzo 2008 consid. 1, non pubblicato in DTF 134 I 179, ma in SVR 2008 FL n. 1 pag. 1).
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1.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF combinato con l'art. 62 LPGA), interposto in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) è di massima ammissibile anche perché non ricade sotto alcuna delle eccezioni menzionate all'art. 83 LTF.
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1.3 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62). Occorre però dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2.
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2.1 Preannunciando l'introduzione di una (ulteriore) non meglio specificata denuncia penale, l'insorgente ha chiesto di tenere in sospeso la presente procedura ricorsuale in attesa dell'esito finale in sede penale.
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2.2 Una sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali in attesa dell'esito di una procedura parallela può giustificarsi per motivi di economia processuale (cfr. art. 6 PC in combinazione con l'art. 71 LTF), segnatamente per evitare la ripetizione di provvedimenti istruttori. Parimenti può ammettersi la sospensione se un giudizio penale dovesse permettere di statuire su una questione decisiva per gli esiti della causa entro un termine ragionevole. La sospensione del processo comporta tuttavia il rischio di ritardare inutilmente la procedura, motivo per cui è ammessa soltanto in via eccezionale tenuto conto dell'esigenza di celerità posta dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 130 V 90 consid. 5 seg. pag. 94 seg. con riferimenti). Il giudice adito dispone di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di cerelerità prevale sugli altri interessi (cfr. DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
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2.3 Nel caso di specie, la richiesta di sospensione diviene priva di oggetto con l'emanazione del giudizio, ma era comunque destinata ad insuccesso. Va infatti ricordato che i parametri di valutazione della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS sono diversi da quelli applicati dal giudice penale. A ciò si aggiunge infine che nulla permette allo stato attuale (a distanza di 10 mesi dalla pronuncia impugnata) di sapere, anche solo approssimativamente, entro quali termini verrà emesso un giudizio penale. In tali circostanze, le condizioni per eccezionalmente ammettere la sospensione della procedura non sono date. Ciò non preclude comunque all'insorgente la possibilità di introdurre una istanza di revisione qualora la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nella presente procedura di assicurazioni sociali (cfr. per analogia RCC 1991 pag. 381 consid. 3b).
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3.
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3.1 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono presentate nella sede federale.
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3.2 Nella misura in cui in alcuni passaggi si limita a rinviare agli atti procedurali precedenti, il ricorso non sempre è sufficientemente motivato; non spetta infatti al Tribunale federale ricercare le ragioni eventuali per le quali il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto (SVR 2008 UV no 33 pag. 124 consid. 3.2 [8C_544/2007]).
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3.3 Per le stesse ragioni si osserva che (adeguatamente) impugnata dinanzi al Tribunale federale è unicamente la pronuncia del 22 giugno 2009 con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il suo gravame. Non è invece chiaro se e in quale misura il ricorrente intenda contestare anche la decisione 17 luglio 2009 dello stesso Tribunale che ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione presentata in sede cantonale. Ad ogni modo, un eventuale ricorso contro tale decisione sarebbe inammissibile in quanto insufficientemente motivato; esso non spiega infatti in quale misura la decisione di irricevibilità della Corte cantonale sarebbe contraria al diritto (cfr. DTF 123 V 335; cfr. pure sentenza 2C_803/2008 del 21 luglio 2009 consid. 1.2).
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4.
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L'autorità giudiziaria cantonale, alle cui considerazioni si rinvia, ha già correttamente esposto le norme legali e i principi di giurisprudenza disciplinanti la responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS, nella versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della relativa novella legislativa).
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Così, dopo avere ricordato il principio della responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa (DTF 123 V 12 consid. 5b pag. 15; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528, nonché DTF 129 V 11 consid. 3), avere quantificato, per il periodo in esame, l'importo del debito contributivo e del conseguente danno, avere ricordato gli oneri inalienabili di un consigliere d'amministrazione (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO), incombenti anche al ricorrente per il fatto di avere assunto il mandato di presidente (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 AHV no. 5 pag. 13 [H 92/01] consid. 5.3.2, nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 208/01 del 16 settembre 2002 consid. 4) e avere rilevato che lo stesso è venuto meno a questi obblighi rendendosi responsabile di grave negligenza per non avere svolto sufficiente controllo e attività di vigilanza o verifica sul pagamento dei contributi (cfr. SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 [H 136/00]), i primi giudici hanno dettagliatamente esposto i motivi che li hanno indotti a ritenere giustificata la sua condanna al risarcimento del danno.
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5.
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5.1 Il ricorrente rileva innanzitutto, in via alternativa, che o le pretese sarebbero prescritte oppure l'azione in responsabilità sarebbe stata avviata prematuramente. Vista l'esiguità degli importi di cui agli attestati di carenza beni del 2 giugno 2005 rispetto agli averi patrimoniali del gruppo, l'insorgente contesta che in quel momento fossero date le premesse per avviare le pratiche di risarcimento a carico degli organi. A suo avviso, o lo stato di insolvenza doveva già essere noto nel 1991 per le difficoltà di pagamento dei premi AVS, nel qual caso le pretese risarcitorie sarebbero da tempo prescritte, oppure si dovrebbe attendere che lo stato di insolvenza della società nei confronti della Cassa di compensazione sia stabilito in modo inconfutabile in sede di fallimento, ciò che non sarebbe ancora il caso.
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5.2 Sennonché con queste considerazioni il ricorrente dimostra di misconoscere la costante prassi del Tribunale federale (delle assicurazioni) in materia, peraltro debitamente illustrata dalla Corte cantonale nella pronuncia impugnata.
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5.2.1 Per giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera nell'ipotesi di fallimento in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria. In questa evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di pignoramento, il danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).
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5.2.2 Per quanto concerne la conoscenza del danno, che fa scattare il termine biennale di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), in caso di esecuzione in via di pignoramento essa interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo (DTF 113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente conoscenza del danno con il deposito della graduatoria (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Se in quel momento l'entità del danno non può essere determinata né con esattezza né con sufficiente approssimazione, data l'incertezza sul dividendo, la decisione di risarcimento deve essere formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo (DTF 113 V 180).
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5.3 In tali condizioni, il fatto che la Corte cantonale abbia fatto risalire il momento dell'insorgenza e della conoscenza del danno alla notifica degli attestati di carenza di beni del 2 giugno 2005, ritenendo di conseguenza tempestive le decisioni risarcitorie emesse il 23 maggio 2007, non è minimamente censurabile. Checché ne dica l'insorgente, il rilascio di detti attestati stava a significare che tutti i beni del debitore sottoposti all'esecuzione forzata non bastavano per tacitare il creditore (v. Luca Guidicelli/Elisa Bianchi, LEF annotata, 2003, pag. 154).
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5.4 Per il resto, né il fatto che la società si trovi ancora in fase di liquidazione né l'incertezza a proposito del danno finale ostano al riconoscimento del credito fatto valere dalla Cassa. Questa Corte ha infatti già avuto modo di spiegare che corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 123 V 180 consid. 3b pag. 184).
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5.5 Impropriamente il ricorrente si richiama infine al principio posto in DTF 116 V 72 per sostenere la propria tesi. In quella occasione il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che un pronostico emesso dall'amministrazione del fallimento sulla base di una valutazione provvisoria e di un'aspettativa di dividendo fortemente compromessa per i creditori di seconda classe non fonda sufficiente conoscenza del danno. Ora, a una lettura più attenta della sentenza si comprende subito che questo principio era stato posto per non anticipare il momento della conoscenza del danno e quindi per non obbligare la cassa a procedere a titolo preventivo prima del deposito della graduatoria. Ciò non significa però per converso che la Cassa non sia legittimata a procedere prima di questo momento, come risulta chiaramente dalla stessa sentenza citata - a torto - dal ricorrente (DTF 116 V 72 consid. 3c in fine pag. 78 seg.).
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6.
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6.1 Per il ricorrente sarebbero inoltre mancate le premesse per avviare la procedura di risarcimento contro gli organi della società. Osserva a tal proposito che i crediti di prima e seconda classe sarebbero stati garantiti. Inoltre lamenta il mancato rispetto del principio di sussidiarietà poiché la Cassa non avrebbe proceduto contro il commissario del concordato U.________, reo - a suo avviso - di non avere liquidato eventuali saldi di contributi, e contro l'amministratore del fallimento D.________, reo di non avere effettuato l'incasso di crediti pacifici.
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6.2 Occorre subito precisare che il carattere sussidiario della responsabilità degli organi significa che la cassa di compensazione può agire contro questi ultimi unicamente se il debitore dei contributi (la persona giuridica) è divenuto insolvente. Ciò non vuole però necessariamente dire che la cassa debba attendere l'apertura del fallimento della persona giuridica prima di fare valere la sua pretesa riparatoria nei confronti delle persone responsabili.
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Conformemente all'art. 43 LEF, l'art. 15 cpv. 2 LAVS dispone che di regola l'esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento. In questo modo, la cassa di compensazione non ha normalmente la possibilità di provocare il fallimento della persona giuridica debitrice dei contributi. Di conseguenza, se la persona giuridica è stata oggetto di una esecuzione (in via di pignoramento) sfociata nel rilascio di un attestato di carenza di beni nei suoi confronti, la cassa può - e deve se non vuole vedersi opporre l'eccezione di prescrizione - agire nei confronti degli organi responsabili senza attendere un eventuale fallimento provocato da un altro creditore. È quindi già a questo momento che i contributi non possono essere riscossi secondo la via ordinaria, in ragione dell'insolvenza del datore di lavoro (DTF 113 V 256; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 68/91 del 27 gennaio 1992 consid. 2a).
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6.3 In tali condizioni non si può seriamente sostenere che l'amministrazione e la Corte cantonale non avrebbero rispettato il principio di sussidiarietà. Quanto alla pretesa garanzia dei crediti di prima e seconda classe si può semplicemente rinviare a quanto detto in precedenza (sopra, consid. 5.4).
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6.4 Riguardo alla mancata azione nei confronti del commissario del concordato e dell'amministratore del fallimento - che la Cassa si è comunque riservata di avviare - va confermata la tesi dei primi giudici. Infatti a prescindere dalle eventuali responsabilità di queste persone - comunque per nulla scontate (cfr. a tal riguardo la sentenza 5A_9/2008 del 2 luglio 2008 con cui la II Corte di diritto civile, nell'ambito di un procedimento disciplinare, ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato, tra gli altri anche dal ricorrente, contro la decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, che aveva ritenuto insussistenti le prove di una infrazione, da parte del commissario, ai propri doveri di funzione o comunque ai doveri risultanti da una corretta applicazione del diritto esecutivo) - va ribadita l'ampia facoltà riconosciuta alla cassa di compensazione di decidere - nel caso di solidarietà fra più debitori - se convenire tutti i debitori o soltanto uno o alcuni di essi (DTF 129 V 300 consid. 3.1 pag. 302; SVR 2003 AHV n. 5 pag. 13 consid. 4.2 [H 92/01]). La valutazione della Cassa non è più sindacabile né da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni né da parte di questa Corte, ritenuto che nessun'altra autorità può sostituirsi alla Cassa ed agire al suo posto e che l'amministrazione non si deve preoccupare dei rapporti interni tra eventuali corresponsabili (DTF 108 V 189 consid. 3 pag. 195). Per questi motivi non si può pertanto rimproverare all'amministrazione una grave violazione (cfr. DTF 122 V 185) del dovere di diligenza giustificante una riduzione dell'obbligo risarcitorio.
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6.5 A ciò si aggiunge, come rettamente indicato dai giudici cantonali, che oggetto della presente disamina è la responsabilità degli organi per il mancato pagamento dei contributi paritetici durante il periodo 2002-2005, per il qual danno, già subentrato al momento del loro intervento, non possono essere ritenuti responsabili il commissario del concordato e l'amministratore del fallimento. Per il resto, il ricorrente non adduce circostanze e prove atte a interrompere il nesso causale; né una eventuale corresponsabilità degli amministratori chiamati in causa dal ricorrente potrebbe del resto costituire un motivo di riduzione della propria responsabilità, ritenuta l'inapplicabilità, nel presente ambito, dell'art. 759 CO (VSI 1996 pag. 306 consid. 6 [H 195/95]; sul tema cfr. pure Mélanie Fretz, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 238 segg., pag. 240).
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7.
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Il ricorrente contesta quindi pure di potere essere ritenuto (cor)responsabile del danno provocato, intenzionalmente o per negligenza grave, alla Cassa opponente.
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7.1 Ma anche a questo riguardo egli dimentica che, fatti salvi eventuali motivi giustificativi o di discolpa (cfr. ad es. DTF 121 V 243; 108 V 183 consid. 2 pag. 188) - che comunque non ricorrevano in concreto, visti le croniche difficoltà di liquidità (che duravano quantomeno a partire dalla primavera del 2002), il mancato pagamento (non momentaneo né di breve durata) dei contributi che non era stato deciso nell'ambito di un concreto piano di risanamento in vista del salvataggio dell'impresa (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 394/01 del 19 novembre 2003 consid. 6.2.3) e l'entità degli impegni complessivi (v. pronuncia impugnata, pag. 26) per rapporto al debito contributivo (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 405/99 del 23 agosto 2000 consid. 4a) -, le disposizioni in materia sono considerate intenzionalmente violate quando il datore di lavoro (e sussidiariamente i suoi organi), in seguito a una mancanza di liquidità e in violazione del principio secondo cui è possibile solo versare un salario sul quale sono coperti i crediti contributivi (SVR 1995 AHV n. 70 pag. 214 consid. 5; cfr. pure sentenza citata H 394/01 consid. 6.2.3), antepone il pagamento di altre spese (es. per salari o fornitori), che - a torto o a ragione - giudica indispensabili per la sopravvivenza dell'azienda, al pagamento dei contributi (v. pure Fretz, op. cit., pag. 241).
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7.2 Vale quindi la pena di ricordare che la delega delle competenze personali a terze persone non esonera l'amministratore dal vigilare personalmente sul pagamento regolare dei contributi (Fretz, op. cit., pag. 242 con riferimenti).
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7.3 Nel caso di specie, per liberarsi dalle proprie responsabilità l'insorgente - che già solo in considerazione della sua professione di avvocato doveva ben essere consapevole degli oneri che gli incombevano in forza della sua posizione di presidente del consiglio di amministrazione (cfr. per analogia sentenza 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.1) - vanamente insiste sulla responsabilità di terze persone, e in particolare dell'amministratore delegato H.________, segnalando di avere delegato a persona particolarmente qualificata il settore amministrativo, finanziario e contabile e sostenendo che la situazione patrimoniale sarebbe stata ampiamente sufficiente. A prescindere dall'inconsistenza di queste censure, il ricorrente sembra dimenticare che, per quanto accertato in maniera non arbitraria - perché conforme agli atti - e quindi vincolante dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (v. pronuncia impugnata, pag. 24), egli sarebbe addirittura stato consapevole del mancato versamento regolare dei contributi da parte della T._________ SA, tant'è che si adoperò affinché parte (fr. 410'000.-) dei soldi versati da A.________ per la cessione azionaria del gruppo P.________ fosse utilizzata per il pagamento degli oneri sociali. Quanto, per il resto, all'assenza nel caso di specie di motivi giustificativi o di discolpa, che il ricorrente sembra per contro ravvisare in una situazione patrimoniale ampiamente sufficiente della società, già si è detto (v. consid. 7.1). Per cui, senza entrare nel merito della comunque opinabile affermazione, è sufficiente il rinvio alle sentenze poc'anzi citate che regolano la questione (cfr. a tal riguardo pure sentenza 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3 e 4).
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8.
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8.1 Contestato è quindi pure l'importo del danno reclamato dalla Cassa e riconosciuto dalla Corte cantonale. A tal proposito i giudici di prime cure hanno accertato che la Cassa ha correttamente imputato al ricorrente i contributi non soluti calcolati sugli acconti 2005 (fino al mese di giugno; cfr. RCC 1992 pag. 259 [H 97/90]) e sui salari dichiarati dalla stessa società per gli anni 2002 - 2004. Essi hanno inoltre pure constatato che le contestazioni dei ricorrenti in sede cantonale, oltre a essere generiche, non erano state comprovate (RCC 1991 pag. 132 consid. 1a).
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8.2 Ora, questi accertamenti sono confermati dagli atti di causa e non possono dirsi arbitrari, così come neppure possono dirsi manifestamente errati alla luce del nuovo documento presentato dal ricorrente a sostegno della sua domanda di revisione cantonale e riprodotto con il ricorso al Tribunale federale. Si tratta di un documento di lavoro interno dell'équipe finanziaria del Ministero pubblico del Cantone Ticino, intitolato «Riassunto dati "trattenute ai dipendenti"», che il patrocinatore del ricorrente avrebbe ottenuto nell'ambito del procedimento penale in corso e nel quale figura, in relazione a V.________ SA (apparentemente: T._________ SA), un importo di fr. 61'636.- nello spazio riservato a «Cassa compensazione SSIC - AVS».
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8.3 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Se un ricorrente intende prevalersi di questa eccezione, deve dimostrare in quale misura le condizioni legali siano realizzate (sentenza 4A_223/2007 del 30 agosto 2007 consid. 3.2; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 all'art. 99). Salvo rare eccezioni, non basta che un fatto o un nuovo mezzo di prova siano scoperti successivamente alla pronuncia impugnata per giustificare un'eccezione al divieto di nova in sede federale. Il compito del Tribunale federale è infatti stabilire se l'autorità precedente abbia o meno violato il diritto sulla base della situazione esistente al momento in cui ha reso la propria decisione (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.). L'ipotesi di fatti veramente nuovi o di mezzi di prova scoperti successivamente può tutt'al più giustificare una domanda di revisione o di riconsiderazione (v. Corboz, op. cit., n. 26 all'art. 99 con riferimenti).
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8.4 A prescindere dalla (dubbia) ricevibilità, quale nuovo mezzo di prova, del documento prodotto e dal fatto che il ricorrente non ha (debitamente) impugnato la decisione di irricevibilità alla sua domanda di revisione cantonale, il nuovo documento non è atto a fare ritenere come manifestamente errato l'apprezzamento della Corte cantonale, non fosse altro perché non emana da un accertamento definitivo dell'autorità penale, poiché - per quanto previsto dall'art. 159 CP, il cui campo di applicazione non coincide del resto con quello dell'art. 52 LAVS (J. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 3a ed. 2009, pag. 454 seg.; Christian Favre/ Marc Pellet/ Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 1.1 ad art. 159) - sembrerebbe considerare le sole trattenute applicate sui salari dei dipendenti e, infine, perché non sono fatti valere né tanto meno sono comprovati pagamenti a riduzione del danno (risultante dagli atti) originariamente reclamato dalla Cassa. Anche per questa ragione neppure si giustifica un rinvio della causa all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuova pronuncia. Va comunque da sé che rimane intatta la possibilità per l'insorgente di introdurre una istanza di revisione qualora la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nella presente procedura di assicurazioni sociali (cfr. per analogia RCC 1991 pag. 381 consid. 3b).
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9.
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Manifestamente infondata è infine la censura con cui P.________ lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per non avere la Cassa disposto una sua audizione in sede di opposizione.
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9.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Anche in virtù dell'art. 42 LPGA le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono tuttavia obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
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9.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se l'interessato poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa. Sennonoché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AlV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito.
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10.
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Ne segue che, in quanto ricevibile, il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 8000.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 3 maggio 2010
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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