BGer 5A_213/2010 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_213/2010 vom 03.06.2010 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5A_213/2010
| |
Decreto del 3 giugno 2010
| |
II Corte di diritto civile
| |
Composizione
| |
Giudice federale Hohl, Presidente,
| |
Cancelliere Piatti.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi, Studio legale Gaggini & Partners,
| |
ricorrente
| |
contro
| |
B.________,
| |
patrocinata dall'avv. Nicola Bernardoni,
| |
Studio legale Bär & Karrer SA,
| |
opponente,
| |
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
| |
Oggetto
| |
avviso di pignoramento,
| |
ricorso contro la decisione emanata l'8 marzo 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
| |
Considerando:
| |
che con ricorso in materia civile 22 marzo 2010 la A.________ è insorta contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio diretto contro la notifica dell'avviso di pignoramento fatto emettere dalla B.________ nell'ambito dell'esecuzione promossa per l'incasso di oltre fr. 36 milioni;
| |
che dopo essere stata invitata a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso, la B.________ ha inoltrato il 30 marzo 2010 una domanda di prestazione di garanzie fondata sul domicilio estero e sull'insolvenza della ricorrente;
| |
che statuendo l'8 aprile 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riconosciuto in Svizzera il fallimento della ricorrente;
| |
con scritto 1° giugno 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
| |
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
| |
che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo e la domanda di prestazione di garanzie sono divenute senza oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
| |
che le spese giudiziarie e le ripetibili a cui l'opponente ha diritto per la domanda di prestazione di garanzie vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
| |
per questi motivi, la Presidente decreta:
| |
1.
| |
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
| |
2.
| |
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
| |
3.
| |
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
| |
Losanna, 3 giugno 2010
| |
In nome della II Corte di diritto civile
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La Presidente: Il Cancelliere:
| |
Hohl Piatti
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |