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Informationen zum Dokument  BGer 5A_213/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_213/2010 vom 03.06.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_213/2010
 
Decreto del 3 giugno 2010
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dagli avv. Sascha Schlub e Pietro Moggi, Studio legale Gaggini & Partners,
 
ricorrente
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Nicola Bernardoni,
 
Studio legale Bär & Karrer SA,
 
opponente,
 
Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
avviso di pignoramento,
 
ricorso contro la decisione emanata l'8 marzo 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che con ricorso in materia civile 22 marzo 2010 la A.________ è insorta contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio diretto contro la notifica dell'avviso di pignoramento fatto emettere dalla B.________ nell'ambito dell'esecuzione promossa per l'incasso di oltre fr. 36 milioni;
 
che dopo essere stata invitata a determinarsi sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso, la B.________ ha inoltrato il 30 marzo 2010 una domanda di prestazione di garanzie fondata sul domicilio estero e sull'insolvenza della ricorrente;
 
che statuendo l'8 aprile 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha riconosciuto in Svizzera il fallimento della ricorrente;
 
con scritto 1° giugno 2010 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile;
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che in seguito al ritiro del ricorso la domanda di effetto sospensivo e la domanda di prestazione di garanzie sono divenute senza oggetto (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
 
che le spese giudiziarie e le ripetibili a cui l'opponente ha diritto per la domanda di prestazione di garanzie vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 3 giugno 2010
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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