BGer 8C_298/2010 | |||
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BGer 8C_298/2010 vom 10.06.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_298/2010 {T 0/2}
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Sentenza del 10 giugno 2010
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento | |
S._________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni
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(presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 marzo 2010.
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Visto:
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l'atto dell'8 aprile 2010 (timbro postale) con cui S._________ ha presentato ricorso contro il giudizio reso l'8 marzo 2010 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni,
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lo scritto del 12 aprile 2010 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'atto completivo 15 aprile 2010 (timbro postale) del ricorrente,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che il ricorrente, limitandosi in sostanza a esternare critiche nei confronti dei medici intervenuti per conto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 aprile 2010 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenerlo totalmente abile al lavoro a partire dal 18 aprile 2008 e a negare, con effetto dalla medesima data, il diritto a ulteriori indennità giornaliere,
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che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF),
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che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 10 giugno 2010
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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