BGer 6B_348/2010 | |||
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BGer 6B_348/2010 vom 22.06.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_348/2010
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Sentenza del 22 giugno 2010
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
D.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia, ecc.),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 15 marzo 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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A seguito di una querela del 1° febbraio 2010 presentata da D.________ nei confronti di E.________ per titolo di diffamazione, calunnia e violazione della legge federale sulla protezione dei dati, il 23 febbraio 2010 il Sostituto Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere non ritenendo dati gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati.
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L'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da D.________ contro suddetto decreto è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con sentenza del 15 marzo 2010.
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2.
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D.________ impugna questa sentenza con ricorso al Tribunale federale. Chiede l'accoglimento delle richieste formulate in sede cantonale, subordinatamente l'annullamento delle decisioni della CRP e del Sostituto Procuratore pubblico e il rinvio degli atti ad altri magistrati affinché svolgano serie e competenti indagini senza preclusioni di sorta.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
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A seguito dell'invito a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, con lettera del 18 maggio 2010 D.________ ha affermato di trovarsi nell'impossibilità di versare quanto richiesto.
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3.
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Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente è tenuto - pena l'inammissibilità (v. art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) - a motivare la sua impugnativa, spiegando in modo conciso perché la decisione contestata viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF).
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Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).
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4.
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La CRP ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa del ricorrente perché non adempiva i requisiti posti dalla sua consolidata giurisprudenza relativa all'art. 186 cpv. 1 del codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1). Ha in particolare rilevato come l'insorgente si limitasse a ribadire la sua tesi accusatoria senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato e senza confrontarsi con gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati.
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Il ricorrente lamenta in proposito una denegata giustizia ma non spiega oltre la sua censura. A suo avviso, la CRP si divertirebbe "a far perdere soldi e tempo ai cittadini che intendono difendersi da soli senza obbligo di sperperare soldi". L'insorgente chiede quindi al Tribunale federale di esaminare e dire "se la presentazione dell'istanza dell'accusa è o no conforme del diritto". Manifestamente il ricorrente non si prevale di alcuna violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF e disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF. Non sostiene che la sua istanza di promozione dell'accusa adempiva, sotto il profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza in materia né spiega per quali ragioni ritiene che la CRP avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe a torto rifiutata di procedere all'esame di merito dell'istanza di promozione dell'accusa. Il gravame risulta pertanto insufficientemente motivato.
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5.
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In conclusione il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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L'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, dal momento che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF a contrario).
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Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo viene tuttavia ridotto per tener conto della sua situazione finanziaria.
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Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 giugno 2010
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: La Cancelliera:
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Schneider Ortolano Ribordy
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