BGer 4D_78/2010 | |||
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BGer 4D_78/2010 vom 08.07.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_78/2010
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Sentenza dell'8 luglio 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliera Gianinazzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Assicurazione B.________ SA,
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opponente.
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Oggetto
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contratto d'assicurazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2010
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dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni
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del Cantone Ticino.
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Visto:
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che con sentenza del 13 aprile 2010 il Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione presentata da A.________ in data 8/10 agosto 2009, tendente alla condanna dell'Assicurazione B.________ SA al rimborso di spese mediche e degenza di fr. 6'900.-- + fr. 12'967.50, connesse a un intervento chirurgico al naso effettuato nel 2004;
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che la pretesa è stata respinta siccome prescritta (art. 46 LCA) e, in ogni caso, siccome concernente un "mero trattamento cosmetico", non incluso fra le coperture complementari dell'assicurata all'epoca dei fatti;
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che con scritto del 30 aprile 2010 A.________ ha espresso la volontà di ricorrere contro questo giudizio;
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che con lettera del 4 maggio 2010 il Tribunale federale le ha comunicato che "per essere ricevibile, l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, ossia l'indicazione della decisione chiesta dal ricorrente e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio";
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che, non sembrando tali condizioni realizzate nello scritto del 30 aprile 2010, il Tribunale federale ha invitato A.________ a sanare l'omissione prima della scadenza del termine di ricorso;
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che il 17 maggio 2010 essa ha pertanto completato i propri argomenti;
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che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi sul gravame;
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considerando:
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che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 III 483 consid. 1);
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che la sentenza impugnata è stata emanata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e nell'ambito della quale non viene trattata una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF) - né la ricorrente pretende il contrario - indi per cui lo scritto sottoposto al Tribunale federale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF;
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che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
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che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione appena esposti, giacché la ricorrente non si prevale della violazione di nessun diritto costituzionale;
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che il ricorso risulta inammissibile anche perché rivolto contro una sola delle due motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, quella relativa alla qualifica - medica o estetica - dell'intervento chirurgico effettuato nel 2004, senza nessun accenno a quella secondo cui la pretesa sarebbe inoltre prescritta (DTF 132 III 555 consid. 3.2);
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che, in quanto "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie vengono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 luglio 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Klett Gianinazzi
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