BGer 5A_556/2010 | |||
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BGer 5A_556/2010 vom 18.08.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_556/2010
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Sentenza del 18 agosto 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
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opponente.
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Oggetto
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diritto di visita,
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ricorso contro il decreto supercautelare emanato
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dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
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il 12 luglio 2010.
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Considerando:
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che il 12 luglio 2010 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto in via supercautelare l'istanza con cui A.________ ha chiesto di trascorrere 3 settimane di vacanze con la figlia C.________ affidata alla madre B.________;
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che A.________ ha impugnato tale decisione con un ricorso in materia costituzionale, consegnato alla posta il 12 agosto 2010, in cui ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che le decisioni in materia di relazioni personali con la prole vengono emanate in cause civili senza valore pecuniario e sono unicamente suscettive di un ricorso in materia civile;
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che con un ricorso in materia civile possono, per quanto qui interessa, solo essere impugnate decisioni di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF), motivo per cui il ricorrente deve aver esaurito tutti i rimedi cantonali (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3868 n. 4.1.3.1);
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che, come già sotto l'egida della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), la nozione di "rimedio cantonale" include tutte le vie di diritto atte ad annullare il pregiudizio allegato e di natura tale da obbligare l'autorità adita a statuire (sentenza 5A_625/2008 del 27 luglio 2009 consid. 3.2, in RtiD 2010 I pag. 691; v. con riferimento all'OG DTF 120 Ia 61 consid. 1a);
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che la possibilità concessa dall'art. 379 cpv. 2 CPC/TI di chiedere al Pretore entro 10 giorni con istanza scritta la revoca o la modifica previo contraddittorio del decreto supercautelare contestato rientra in questa categoria (sentenza 5A_625/2008 del 27 luglio 2009 consid. 3.3.2, in RtiD 2010 I pag. 692);
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che la decisione emanata dal Pretore dopo il contraddittorio può poi essere impugnata al Tribunale di appello del Cantone Ticino (art. 382 cpv. 1 CPC/TI);
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che in queste circostanze il gravame non risulta diretto contro una decisione cantonale emanata dall'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LTF;
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che il ricorso si appalesa quindi di primo acchito manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
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che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
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Losanna, 18 agosto 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Il Cancelliere:
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Escher Piatti
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