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Informationen zum Dokument  BGer 9C_635/2010  Materielle Begründung
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BGer 9C_635/2010 vom 31.08.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_635/2010 {T 0/2}
 
Sentenza del 31 agosto 2010
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
R.________, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente,
 
G.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2010.
 
Visto:
 
il ricorso presentato il 5 agosto 2010 (timbro postale) da R.________ - con il patrocinio dall'avv. Stefano Zanetti - contro il giudizio 5 luglio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
 
il decreto del 6 agosto 2010 con cui il Presidente della Seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 1900.-,
 
lo scritto del 23 agosto 2010 con cui, tramite il suo patrocinatore, R.________ ha sostanzialmente ritirato il ricorso, osservando in definitiva di "rinunciare a far valere i suoi diritti",
 
considerando:
 
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
 
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
 
che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 31 agosto 2010
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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