BGer 1C_363/2010 | |||
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BGer 1C_363/2010 vom 07.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_363/2010
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Decreto del 7 ottobre 2010
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________ e B.A.________,
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patrocinati dall'avv. Maurizio Collenberg,
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ricorrenti,
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contro
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1. C.________,
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patrocinata dall'avv. Michele Rossi,
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2. D.D.________ e E.D.________,
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3. F.F.________ e G.F.________,
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patrocinati dall'avv. Valerio Reichlin, studio legale Claudio Cereghetti,
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4. Municipio di Lugano, Palazzo Civico, piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
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5. Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzioni, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
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6. Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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opponenti.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2010
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 24 agosto 2010 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione relativa a un provvedimento d'urgenza emanata il 4 agosto precedente dal Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere la lesione dell'obbligo di astensione per una giudice che prima della nomina al Tribunale d'appello aveva patrocinato una controparte;
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che con scritto del 10 settembre 2010 la Corte cantonale ha riconosciuto un'indicazione erronea della composizione della Corte giudicante per un errore di scrittura, dovuto a una svista della cancelleria, la giudice ricusata non avendo in realtà partecipato alla causa in esame;
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che il 4 ottobre 2010 i ricorrenti, preso atto di detta precisazione e delle decisioni di merito pervenute loro nel frattempo, che hanno reso priva di oggetto la misura cautelare litigiosa, hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
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che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale unico giudice, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF);
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che in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che in concreto i ricorrenti sono stati spinti in buona fede a piatire, l'errore della Corte cantonale non essendo riconoscibile, per cui essi potevano legittimamente limitarsi a contestare questo chiaro vizio formale, senza esprimersi, per evidenti motivi di economia procedurale, sul merito della causa;
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che pertanto agli opponenti, che si limitano a criticare l'assenza di censure di merito, non spettano ripetibili della sede federale;
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che i ricorrenti, chiesto di stralciare il gravame senza prelevare spese, non postulano l'assegnazione di ripetibili;
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che si può quindi rinunciare a prelevare spese e ad assegnare ripetibili della sede federale;
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, al Presidente del Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 ottobre 2010
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Eusebio Crameri
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