BGer 4A_530/2010 | |||
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BGer 4A_530/2010 vom 11.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_530/2010
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Sentenza dell'11 ottobre 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliera Gianinazzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.________,
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patrocinata dall'avv. Enrico Bonfanti,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di locazione, azione d'inesistenza del debito,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che, statuendo nel quadro di una procedura speciale per locazione, il 27 aprile 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l'azione inoltrata da C.________ il 2 settembre 2009, tendente all'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 48'000.-- avanzato nei suoi confronti da A.A.________ e B.A.________, e annullato il precetto esecutivo notificatole per il medesimo importo;
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che l'appello interposto dai soccombenti contro la pronunzia pretorile è stato dichiarato irricevibile dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 12 agosto 2010, siccome tardivo;
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che contro questa decisione A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale, il 30 settembre 2010, con uno scritto intitolato "Ricorso";
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che né la controparte né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale scritto;
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi, nei quali occorre segnatamente indicare i diritti asseritamente violati dall'autorità giudiziaria cantonale;
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che, in concreto, nonostante l'intestazione del loro scritto - "Contro la sentenza del Tribunale d'appello in data 21.08.2010 facciamo ricorso" - i ricorrenti non fanno nessun riferimento all'atto impugnato o alla sua motivazione né, più in generale, alla causa giudiziaria;
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ch'essi si limitano ad asseverare la responsabilità di C.________ in relazione a un furto avvenuto nel 2007 e a rimproverarle il mancato rimborso di una fattura e di un danno per perdita di guadagno;
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che questi argomenti non configurano, manifestamente, una motivazione adeguata, conforme al disposto di legge sopra citato;
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che, essendo l'allegato ricorsuale "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo nemmeno stata invitata a determinarsi;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 ottobre 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Klett Gianinazzi
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