BGer 5A_565/2010 | |||
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BGer 5A_565/2010 vom 13.10.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_565/2010
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Sentenza del 13 ottobre 2010
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
Fondazione A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________SA,
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patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
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3. Comune di Sementina,
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opponenti,
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Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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elenco oneri,
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ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare incoata dalla C.________SA nei confronti di B.________ la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un ricorso della fondazione A.________SA, iscritto nell'elenco oneri un credito di fr. 14'778.-- in favore dell'insorgente;
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che il 19 agosto 2010 la fondazione A.________SA è insorta al Tribunale federale contro tale decisione chiedendo l'iscrizione nell'elenco oneri di un credito di fr. 394'220.--;
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che con decreto del 20 agosto 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
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che con decreto del 6 settembre 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
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che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 13 settembre 2010;
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che l'11 ottobre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 13 ottobre 2010
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Il Cancelliere:
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Hohl Piatti
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