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Informationen zum Dokument  BGer 5A_565/2010  Materielle Begründung
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BGer 5A_565/2010 vom 13.10.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_565/2010
 
Sentenza del 13 ottobre 2010
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Fondazione A.________SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
 
3. Comune di Sementina,
 
opponenti,
 
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
elenco oneri,
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 luglio 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare incoata dalla C.________SA nei confronti di B.________ la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un ricorso della fondazione A.________SA, iscritto nell'elenco oneri un credito di fr. 14'778.-- in favore dell'insorgente;
 
che il 19 agosto 2010 la fondazione A.________SA è insorta al Tribunale federale contro tale decisione chiedendo l'iscrizione nell'elenco oneri di un credito di fr. 394'220.--;
 
che con decreto del 20 agosto 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
 
che con decreto del 6 settembre 2010 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
 
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato alla ricorrente il 13 settembre 2010;
 
che l'11 ottobre 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 13 ottobre 2010
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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