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Informationen zum Dokument  BGer 2C_847/2010  Materielle Begründung
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BGer 2C_847/2010 vom 08.11.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_847/2010
 
Sentenza dell'8 novembre 2010
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della popolazione, Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permesso per confinanti CE/AELS,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 settembre 2010 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 3 luglio 2009 A.________, cittadino italiano (1962), ha chiesto il rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS, fornendo all'epoca un certificato della Procura della Repubblica, di cui risultava a suo carico un procedimento penale (lesione personale e ingiuria), nonché menzionando che era stato condannato nel gennaio del 1995 a 22 anni e 10 mesi di reclusione per, tra l'altro, omicidio continuato. La pratica non è stata tuttavia portata avanti, siccome il contratto di lavoro è stato disdetto il 24 agosto 2009. Trovato un nuovo impiego A.________ ha ripresentato, il 26 gennaio 2010, la sua domanda di permesso per confinanti, dichiarando in quell'occasione di non essere mai stato condannato e di non avere procedimenti pendenti.
 
B.
 
Il 10 febbraio 2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la richiesta, al motivo che A.________ aveva interessato le autorità giudiziarie italiane nonché fornito informazioni inveritiere. La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, l'8 giugno 2010, poi dal Tribunale cantonale amministrativo, il 21 settembre successivo. Rievocati i motivi della condanna, la Corte cantonale ha giudicato che il rifiuto del rilascio del permesso per confinanti era giustificato sia dal profilo dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) che da quello della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Essa ha altresì giudicato che l'interessato, non informando correttamente le autorità sulla sua situazione dal profilo penale aveva sottaciuto un fatto essenziale, motivo per cui il diniego dell'autorizzazione era giustificato anche da questo aspetto. Infine, ha ritenuto che il provvedimento risultava altresì rispettoso del principio della proporzionalità.
 
C.
 
Il 25 ottobre 2010 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in cui contesta di avere rilasciato false informazioni, afferma che un suo fratello residente in Ticino e invalido al 100 %, necessita della presenza assidua dei propri familiari nonché adduce che non rappresenta più alcuna pericolosità sociale, come addotto dalle autorità italiane, di cui dichiara allegare la documentazione.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
 
2.
 
2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
 
2.2 In concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione: il ricorrente si limita ad affermazioni generiche sul fatto che attualmente nei suoi confronti non vi sarebbero procedimenti pendenti ma solo una denuncia, che non presenterebbe più alcuna pericolosità oppure che un suo fratello invalido necessiterebbe della sua presenza. Oltre al fatto che parte degli argomenti, sollevati per la prima volta dinanzi a questa Corte, sono inammissibili già per tal motivo (art. 99 LTF), va osservato che il ricorrente non si confronta invece con l'esauriente argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 3 a 5 pag. 6 seg.), segnatamente non sostanzia una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). L'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile.
 
3.
 
3.1 Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
3.2 Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente in via diplomatica, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
 
Losanna, 8 novembre 2010
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Zünd Ieronimo Perroud
 
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