BGer 1B_337/2010 | |||
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BGer 1B_337/2010 vom 17.11.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_337/2010
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Sentenza del 17 novembre 2010
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, Presidente,
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Fonjallaz, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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1. Procuratore pubblico del Cantone Ticino, Y.________, 6900 Lugano,
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2. Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Oggetto
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procedimento penale; ricusa,
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ricorso contro la sentenza emanata il 14 settembre 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 24 maggio 2007 un uomo, ancora ignoto, è penetrato nell'abitazione di X.________ di A.A.________ e B.A.________. Lo sconosciuto si è tra l'altro impossessato di denaro e ha cagionato ai citati coniugi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Il 25 maggio 2007 è stato aperto un procedimento penale contro ignoti, tuttora allo stadio delle informazioni preliminari.
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B.
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Nel maggio del 2009 i coniugi, costituitisi parti civili, hanno inoltrato un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR), per omissioni del Procuratore pubblico (PP) in relazione ad audizioni di operai che avevano lavorato nel maggio 2007 presso l'abitazione dei loro vicini. Per quanto qui interessa, con decisione del 31 marzo 2010, il GIAR ha accolto il gravame ravvisando una ritardata giustizia e invitando il PP a procedere senza indugio ai suoi incombenti.
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C.
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Con decisione del 14 settembre 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto un'istanza di ricusa del PP, inoltrata da A.A.________ e trasmessale per competenza dal GIAR.
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D.
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Avverso questo giudizio A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di invitare le istanze competenti a sostituire il PP e un ispettore di polizia per l'istruzione del procedimento penale e, in via subordinata, di poter consultare le dichiarazioni fatte da due vicini, che uno di loro indichi gli artigiani che avevano lavorato sul loro cantiere, di riconoscere a loro favore un indennizzo per torto morale e, infine, di perseguire gli inquirenti in questione.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
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1.2 Il ricorso in materia penale è ammissibile contro decisioni pregiudiziali o incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). La nozione di decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF comprende infatti anche quelle fondate sul diritto di procedura penale (DTF 133 IV 335 consid. 2). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF), mentre essa dev'essere negata alla moglie del ricorrente, che non ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF). Diretto contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), il gravame è, nella citata misura, di massima ammissibile.
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1.3 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto. Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5, 49 consid. 1.4.1). In questa misura, argomentazioni vaghe o appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili. L'atto di ricorso in esame adempie solo in minima parte queste severe esigenze di motivazione.
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2.
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2.1 La garanzia del diritto a un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 136 I 207 consid. 3.1 e rinvii). Essa è concretata in primo luogo dalle regole cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria (DTF 116 Ia 14 consid. 4; 125 I 209 consid. 8a). Indipendentemente dai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale (art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano comunque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 136 I 207 consid. 3.1).
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2.2 La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14 consid. 4). Sotto il profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Il giudicabile può invero personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma è decisivo sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 20 consid. 4.2).
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La prassi costante del Tribunale federale nega ai provvedimenti procedurali, come quelli criticati dal ricorrente, pur con effetti contrari agli interessi dell'istante, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e della parzialità del magistrato nei suoi confronti. Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate e i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono da soli di concludere per una sua parzialità, nemmeno quand'essi dovessero poi rivelarsi errati. Eventuali sbagli possono e devono essere contestati seguendo il normale corso d'impugnazione. Unicamente errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono se del caso giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 I 119 consid. 3a e 3e; 116 Ia 135 consid. 3a).
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2.3 La CRP ha stabilito che l'accoglimento di un reclamo da parte del GIAR contro provvedimenti e omissioni del PP non è di per sé sufficiente per sostanziare un sospetto legittimo di tendenziosità. Al giudice della ricusa non compete infatti esaminare la condotta della procedura alla stregua di un'istanza di ricorso, alla quale spetta il compito di correggere eventuali errori. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, adducendo asseriti gravi errori del magistrato ricusato, sostiene che la polizia, sotto la direzione del PP, invece di ricercare l'autore del reato, avrebbe in sostanza aperto un'inchiesta nei suoi confronti. Ha quindi ritenuto ch'egli rimprovera sostanzialmente al PP d'aver effettuato atti procedurali non idonei ad accertare l'identità dell'ancora ignoto autore del reato, rispettivamente di avere omesso atti procedurali che, al suo dire, avrebbero permesso di accertarla.
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Secondo i giudici cantonali, l'asserita inattività o errori procedurali del PP potrebbero sostanziare una legittima suspicione soltanto qualora fosse verosimile ch'essi avverrebbero in modo deliberato e reiteratamente a carico di una parte. Il fatto che il GIAR si sia pronunciato due volte sull'inattività del PP, invitandolo a mettere agli atti tutti gli accertamenti esperiti e a determinarsi sul relativo accesso delle parti civili, non è di per sé ancora sufficiente per fondare la sua ricusa. Hanno aggiunto che ciò potrebbe nondimeno realizzarsi in caso di una sua eventuale ulteriore protratta inattività.
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2.4 Il ricorrente non si confronta con queste conclusioni, né tenta di dimostrarne l'insostenibilità e quindi l'arbitrarietà (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 134 I 140 consid. 5.4). Le sue censure sono pertanto, in larga misura, inammissibili. Egli si limita infatti a fornire una sua personale descrizione dei fatti, illustrando, dal suo punto di vista, alcune fasi delle informazioni preliminari, inerenti segnatamente alla perquisizione domiciliare, all'inattività e alle omissioni del PP e a un incontro con lo stesso, al rapporto redatto dall'ispettore, alla presunta identità dell'autore del reato e, infine, al comportamento assunto da un vicino.
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Egli adduce poi, in maniera generica, asserite lesioni del suo diritto di consultare gli atti: queste critiche esulano tuttavia dall'oggetto del litigio e sono quindi anch'esse irricevibili.
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3.
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Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, al Procuratore pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 novembre 2010
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Féraud Crameri
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