BGer 6B_458/2009 | |||
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BGer 6B_458/2009 vom 09.12.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_458/2009
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Sentenza del 9 dicembre 2010
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Favre, Presidente,
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Wiprächtiger, Mathys,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Parti
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1. A.________,
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2. B.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
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ricorrenti,
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contro
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1. Commissione federale delle case da gioco, 3003 Berna,
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2. Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
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3. Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
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opponenti.
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Oggetto
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Contravvenzione alla legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco; commisurazione della pena,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 20 aprile 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A seguito dell'opposizione al decreto penale del 23 novembre 2005, con decisione penale del 23 novembre 2006 la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha riconosciuto A.________ - presidente del consiglio d'amministrazione di C.________SA sino a fine 2005 - e B.________ - direttore generale di C.________SA dal marzo 2003 alla fine del 2005 - autori colpevoli dell'infrazione di cui all'art. 56 cpv. 1 lett. e della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) per non averle comunicato, nell'agosto 2003, la relazione d'affari della società C.________SA con la società D.________SA. In applicazione della pena, ha inflitto una multa di fr. 100'000.-- a B.________ e di fr. 75'000.-- a A.________. Li ha inoltre condannati al pagamento delle tasse e spese di giudizio.
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B.
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Poiché A.________ e B.________ hanno richiesto di essere giudicati da un tribunale, la CFCG ha trasmesso l'incarto alla Pretura penale per il tramite del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Con sentenza dell'11 marzo 2008, il Giudice della Pretura penale ha dichiarato entrambi gli imputati autori colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 56 cpv. 1 lett. e LCG e ha condannato ciascuno di loro a una multa di fr. 4'000.--, fissando in 40 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento, nonché al pagamento delle tasse e spese amministrative e giudiziarie.
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C.
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Adita dai condannati e dalla CFCG, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso dei primi e parzialmente accolto quello della CFCG.
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In sostanza, la CCRP ha confermato la condanna di A.________ e di B.________ per contravvenzione alla LCG. Ha tuttavia ritenuto che la pena inflitta loro dal primo giudice fosse eccessivamente bassa e l'ha pertanto ricommisurata. A ciascuno dei condannati è stata inflitta una multa, a favore della CFCG, di fr. 50'000.--. La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento è stata fissata in 50 giorni.
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D.
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A.________ e B.________ impugnano la sentenza della CCRP, con un unico atto ricorsuale, dinanzi al Tribunale federale. Postulano, in via principale, il loro proscioglimento dall'imputazione di contravvenzione alla LCG e, in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente ai dispositivi sul ricorso per cassazione della CFCG e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto:
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1.
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A mente dei ricorrenti, la sentenza impugnata violerebbe gli art. 12, 18 e 56 LCG e sarebbe finanche arbitraria nella sua motivazione. Gli accertamenti e le valutazioni volti a qualificare la D.________SA quale socio in affari importante, sotto il profilo qualitativo come sotto il profilo quantitativo, si fondano infatti su elementi che non trovano riscontro alcuno nemmeno procedendo a una valutazione in abstracto circa le conseguenze che il contratto avrebbe avuto per la casa da gioco.
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1.1 Uno degli obbiettivi principali della LCG è di impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse (art. 2 cpv. 1 lett. b LCG). A tal fine il legislatore ha instaurato un sistema di severa vigilanza dei giochi d'azzardo e istituito la CFCG, incaricandola di sorvegliare le case da gioco e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali (art. 48 cpv. 1 LCG). Essa è in particolare tenuta a esercitare un rigoroso controllo sull'adempimento delle condizioni necessarie per l'ottenimento della concessione e sul loro perdurare nel corso della sua validità. Per agevolare lo svolgimento di tali compiti è stato creato un obbligo completivo, in capo ai concessionari, di comunicare tutte le modifiche sostanziali ai fini del rilascio della concessione (v. Messaggio concernente la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 26 febbraio 1997, FF 1997 III 147 seg. e 163).
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1.2 La concessione per l'istituzione e la gestione di una casa da gioco può essere rilasciata se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile (art. 12 cpv. 1 lett. a LCG); il richiedente e i possessori di quote e, su richiesta della CFCG, i soci in affari più importanti hanno dimostrato la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCG). Secondo l'art. 3 della vecchia ordinanza del 23 febbraio 2000 sul gioco d'azzardo e le case da gioco ([vOCG; RU 2000 766] il cui tenore è rimasto invariato con l'entrata in vigore dell'ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco [OCG; RS 935.521]), per soci in affari più importanti si devono intendere segnatamente le persone le cui relazioni d'affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione dei giochi (lett. a); quelle che sono legate al richiedente da un interesse economico o che hanno una relazione contrattuale importante con la casa da gioco (lett. b) e quelle che potrebbero influenzare la gestione dei giochi (lett. c). L'art. 18 LCG impone al concessionario di comunicare alla CFCG tutte le modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione (lett. a) e le modifiche relative al capitale o al diritto di voto, che comporterebbero una concentrazione nelle stesse mani superiore al 5 % (lett. b). Chiunque disattende l'obbligo di comunicare informazioni alla CFCG è punito, giusta l'art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, con l'arresto o con la multa fino a fr. 500'000.--.
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1.3 Il punto 1.2 della concessione di sito e di gestione di tipo A impone alla concessionaria di comunicare alla CFCG, immediatamente, integralmente e di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio della concessione (art. 18 LCG, art. 18 vOCG). Alcune modifiche, tra le quali quelle riguardanti uno dei soci in affari importanti elencati nell'allegato III, richiedono la previa autorizzazione della CFCG. Per le altre modifiche, come quelle afferenti cambiamenti nelle partecipazioni e rapporti commerciali elencati negli allegati I e III nonché quelle nei contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto economici e i soci in affari importanti, devono essere annunciate alla CFCG, che verifica se le condizioni per l'assegnazione della concessione sono ancora rispettate e che può se necessario vietarle.
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La concessione prevede inoltre, al punto 2.3, che i contratti con i soci in affari importanti devono essere strutturati in modo conforme alle leggi di mercato. I soci in affari non devono poter esercitare un'influenza diretta o indiretta sugli organi, la direzione e l'esercizio della concessionaria. Il compenso per le prestazioni fornite dal socio in affari alla concessionaria non deve né consistere in una partecipazione all'utile, né essere in qualche maniera dipendente dal prodotto lordo dei giochi o essere in altro modo legato alle cifre d'affari. In casi fondati, la CFCG può autorizzare un compenso calcolato sul prodotto lordo dei giochi o sulle cifre d'affari, purché sia di piccola entità.
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Al punto 2.6, la concessione regola l'outsourcing prevedendo che tutte le attività che costituiscono il cuore della gestione di una casa da gioco debbano essere svolte dai collaboratori della concessionaria, ossia da persone responsabili verso la concessionaria come dipendenti e non come mandatari. L'outsourcing è di conseguenza possibile solo per le attività che non costituiscono il cuore della gestione della casa da gioco.
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L'atto di concessione, nel suo allegato III, stila una lista non esaustiva di soci in affari importanti tra i quali figurano ad esempio il partner finanziario (banca), i fornitori di prestazioni (manutenzione delle slot machines), i fornitori di sistemi di apparecchiature da gioco, ecc.
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2.
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In sede cantonale, è stato ritenuto che il contratto di "collaborazione" sottoscritto dalla C.________SA e dalla D.________SA il 5 agosto 2003 rendeva quest'ultima, da un punto di vista qualitativo, un socio in affari importante della C.________SA.
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La D.________SA aveva infatti ottenuto l'esclusiva per il procacciamento di clienti qualificati - ossia di giocatori chiamati a scommettere grandi somme - nonché un'importante retribuzione, pari al 10 % dei gettoni barrati giocati dai clienti procacciati. Per accogliere e assistere i propri clienti, alla D.________SA è stato concesso l'uso di un locale all'interno della casa da gioco ma all'esterno delle sale da gioco e privo di vigilanza. Inoltre, con l'introduzione dei gettoni barrati destinati di fatto esclusivamente ai giocatori qualificati portati dalla D.________SA, la C.________SA ha proceduto a un aumento del 50 % del valore dei gettoni in sua dotazione. La C.________SA ha viepiù permesso alla D.________SA di rivendere direttamente ai suoi clienti i gettoni di gioco, delegandole un compito cruciale nella gestione di una casa da gioco che, secondo il punto 2.6 della concessione di sito e di gestione di tipo A rilasciata l'11 novembre 2002 dal Consiglio federale alla C.________SA, dev'essere svolto dai collaboratori della concessionaria e non può essere affidato a terzi. Riconoscendo alla D.________SA tale potere di vendita diretta di gettoni, e accettando pertanto di non avere la supervisione completa dell'uso dei gettoni e delle modalità della loro consegna ai clienti, la C.________SA ha coscientemente accresciuto i rischi di commissione di reati patrimoniali (in particolare usura e riciclaggio di denaro) al suo interno. In effetti, poiché i gettoni venivano acquistati direttamente e in blocco dalla D.________SA, la verifica della provenienza del denaro impiegato dai clienti di quest'ultima non era di facile attuazione. A questi rischi si è aggiunto anche quello di infrazione alle regole previste all'art. 27 LCG (divieto alle case da gioco di concedere prestiti), all'art. 26 lett. e vOCG (controllo del flusso di denaro; v. art. 27 lett. e OCG), all'art. 21 LCG (divieto al personale della casa da gioco di giocare al suo interno; nessun analogo divieto valido per i dipendenti della D.________SA), di infrazione del divieto concordato fra le due società di riacquisto da parte della C.________SA dei gettoni barrati (nessun controllo sulla possibilità di riacquisto dei gettoni dai suoi clienti da parte della D.________SA). Non dovevano poi essere dimenticati i dubbi che A.________ e B.________ avevano nutrito nei confronti di E.________ - avente diritto economico e direttrice de facto della D.________SA - e di suo marito F.________, dubbi che li avevano spinti a chiedere un intervento delle autorità penali inquirenti e la loro "autorizzazione" per concludere il contratto con la D.________SA.
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In base a queste considerazione di natura qualitativa e ai rischi connessi alla sua attività, la D.________SA doveva essere considerata un socio in affari importante la cui esistenza doveva essere comunicata alla CFCG.
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A titolo abbondanziale, è stato ritenuto che anche da un punto di vista quantitativo la D.________SA doveva essere considerata un socio in affari importante. Il target minimo di vendita di 25 milioni di gettoni barrati previsto dal contratto per i primi 16 mesi - rispettivamente di 27.5 milioni per l'anno successivo - rappresenta il 3,125 % della cifra d'affari complessiva della C.________SA, percentuale di tutto rispetto se ricondotta all'intervento di un unico partner contrattuale e che rendeva quest'ultimo un socio in affari importante.
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3.
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I ricorrenti non contestano che D.________SA fosse un socio in affari della C.________SA. Ritengono tuttavia che non possa essere qualificata come importante né dal punto di vista qualitativo né da quello quantitativo e sostengono di conseguenza che non sussistesse alcun obbligo di comunicazione alla CFCG.
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3.1 A mente degli insorgenti, la facoltà attribuita alla D.________SA di vendere gettoni barrati direttamente ai clienti da questa procacciati non implicava né una perdita di controllo da parte della C.________SA sulle modalità di consegna dei gettoni ai clienti né una violazione del punto 2.6 della concessione. Sarebbe inoltre errato considerare, nell'ambito della valutazione dell'importanza del socio in affari, la retribuzione in percentuale concessa alla D.________SA nonché l'aumento del valore dei gettoni in dotazione alla C.________SA, l'acquisto dei gettoni non configurando ancora incasso per la casa da gioco.
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3.1.1 Appare indubbio che, come peraltro già ritenuto in sede cantonale, la vendita di gettoni rappresenta un'attività centrale delle case da gioco e in quanto tale costituisce il cuore della gestione della stessa. Risulta pertanto d'acchito priva di fondamento l'obiezione ricorsuale per cui la facoltà della D.________SA di vendere i gettoni direttamente ai clienti da essa procacciati non violava il punto 2.6 della concessione che riserva ai soli dipendenti della concessionaria lo svolgimento di attività che costituiscono il cuore della gestione di una casa da gioco. Orbene, come visto, giusta l'art. 3 lett. a OCG per socio in affari più importante si deve intendere tra l'altro la persona le cui relazioni d'affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione dei giochi. Ne segue che già solo per la facoltà concessa alla D.________SA di rivendita diretta dei gettoni ai clienti da questa procacciati rendeva tale società un socio in affari importante, in quanto tale potere è strettamente connesso con la gestione di una casa da gioco.
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3.1.2 Gli insorgenti si dolgono dell'assenza di qualsiasi accertamento in merito alla criticità in ambito di sicurezza e di vigilanza con conseguente perdita di controllo del flusso di denaro. Ora, come già osservato dalla CCRP, per valutare l'esistenza di un obbligo di comunicazione alla CFCG non si può prescindere da una valutazione in abstracto delle possibili implicazioni del contratto di collaborazione concluso con la D.________SA sull'attività della casa da gioco. Pur volendo seguire i ricorrenti laddove affermano che la C.________SA avesse il pieno controllo sulla clientela acquisita tramite la D.________SA e sulla vigilanza in ambito di riciclaggio, essi trascurano gli altri rischi evidenziati in sede cantonale, segnatamente quelli di usura e di varie infrazioni alla legislazione sulle case da gioco. Peraltro il fatto che taluni rischi non si siano in concreto realizzati, come pretendono i ricorrenti, nulla toglie alla correttezza delle valutazioni dei giudici ticinesi. A ragione la CCRP ha rilevato che l'accordo concluso con la D.________SA riguardava anche circostanze fondamentali per l'ottenimento della concessione, circostanze che erano state analizzate dalla competente autorità al momento del rilascio della concessione alla C.________SA. Sicché il contratto di collaborazione avrebbe dovuto essere comunicato alla CFCG già per i rischi connessi alla facoltà di vendita diretta dei gettoni attribuita alla D.________SA, elemento che sommato agli altri rendevano quest'ultima società un socio in affari importante ai sensi dell'art. 3 OCG.
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3.1.3 È stato accertato - e non viene qui contestato - che in concomitanza con l'inizio dell'attività della D.________SA sono stati introdotti gettoni barrati per un valore di fr. 9'300'000.-- corrispondenti al 50 % del valore dei gettoni ordinari utilizzati dalla C.________SA sino a quel momento. Per i ricorrenti sarebbe errato e arbitrario ritenere questo elemento nella valutazione dell'importanza della D.________SA quale socio in affari. Da un lato i gettoni barrati non erano a uso esclusivo della predetta società, dall'altro l'acquisto di gettoni non costituisce ancora un incasso per la casa da gioco.
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Se è vero che i gettoni barrati dovevano servire anche per tracciare le giocate fatte in caso di tornei, per esempio, vi è da rilevare che secondo gli accertamenti cantonali, nonostante i proclami, i gettoni barrati sono stati introdotti unicamente per l'attività della D.________SA e non sono stati utilizzati per altre attività quali i tornei. Quanto poi al valore dei menzionati gettoni, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è un elemento ritenuto a giusto titolo per valutare la D.________SA come un socio in affari importante. Infatti esso costituisce un dato di sicuro rilievo per determinare l'importanza del volume di giochi prospettato con l'intervento della D.________SA.
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Infine, per quanto attiene alla retribuzione percentuale concessa a detta società, invano i ricorrenti ritengono che non si tratti di un elemento rivelatore dell'importanza del socio in affari. Il 10 % dei gettoni barrati venduti, e non anche persi, non è una percentuale da poco, soprattutto alla luce degli obiettivi contrattuali di vendita. A nulla giova l'obiezione ricorsuale per cui solo alla luce degli effettivi risultati durante il periodo di start-up sarebbe stato possibile valutare la portata economica del contratto di collaborazione. La retribuzione infatti era dovuta anche durante il periodo di start-up.
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3.1.4 Gli insorgenti contestano fermamente che la vendita dei gettoni barrati da parte della D.________SA avvenisse al di fuori della zona di sorveglianza, le "allusioni" contrarie contenute nella sentenza impugnata sarebbero infondate e in chiaro contrasto con le tavole processuali. A quali tavole processuali i ricorrenti si riferiscano però non è dato di sapere. Sicché il Tribunale federale resta vincolato da questo accertamento (v. art. 105 cpv. 1 LTF). Ancora una volta a ragione questa circostanza è stata ritenuta rilevante sotto il profilo qualitativo per definire D.________SA un socio in affari importante. Difatti in tal modo essa non si limitava a indirizzare giocatori scelti alla C.________SA, ma li gestiva autonomamente all'interno della stessa casa da gioco senza vigilanza alcuna.
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3.1.5 Gli altri elementi ritenuti nella valutazione qualitativa dell'importanza della D.________SA quale socio in affari della C.________SA non sono contestati.
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Dalla somma di tutti i fattori considerati sotto il profilo qualitativo appare lampante che la D.________SA non fosse un semplice partner contrattuale, ma un socio in affari importante. Come rettamente rilevato dall'autorità cantonale, l'esclusiva per il procacciamento di giocatori chiamati a scommettere grandi somme, la rilevante retribuzione percentuale, la possibilità di rivendita diretta dei gettoni con i conseguenti rischi di commissione di reati patrimoniali e di infrazione alla legislazione sulle case da gioco, l'aumento del valore dei gettoni in dotazione e la concessione di un locale all'interno della casa da gioco conferivano alla D.________SA una posizione privilegiata nei confronti della C.________SA.
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3.2 I ricorrenti contestano inoltre gli elementi ritenuti per definire la D.________SA un socio in affari importante anche sotto il profilo quantitativo. Secondo gli accertamenti cantonali il contratto di collaborazione concluso con la D.________SA non ha avuto alcun influsso sulla conduzione della casa da gioco, gli insorgenti ritengono quindi che gli accordi contrattuali non hanno minimamente messo a rischio il pieno controllo sull'attività da parte della C.________SA. Peraltro l'impatto economico riconducibile alla collaborazione con la D.________SA, quantificato nel 3,125 % del totale della cifra d'affari della C.________SA, è del tutto modesto e non costituisce una percentuale tale da far scattare l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 18 LCG. Si pensi, a titolo di paragone, alla percentuale di 5 % prevista per comunicare alla CFCG le modifiche relative al capitale e al diritto di voto. Nemmeno gli obiettivi di vendita stabiliti nel contratto in parola possono essere definiti considerevoli se rapportati ai volumi annui di acquisto di gettoni effettuati dai clienti della C.________SA in quegli anni. La scarsa importanza economica dell'accordo è inoltre dimostrata dal fatto che, sull'arco dei dodici giorni in cui fu attiva la D.________SA, sono stati solo 37 i clienti da questa procacciati a fronte dei circa 1'400 giocatori che a quel tempo quotidianamente frequentavano la C.________SA.
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Su questi aspetti quantitativi il ricorso non ha bisogno di essere vagliato oltre. In effetti tali elementi sono stati ritenuti solo a titolo abbondanziale. La qualifica della D.________SA quale socio in affari importante dal punto di vista qualitativo è sufficiente a fondare un obbligo di comunicazione alla CFCG ai sensi dell'art. 18 LCG.
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4.
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I ricorrenti contestano pure il momento ritenuto in sede cantonale per procedere alla comunicazione della relazione contrattuale con la D.________SA. Con riferimento all'aspetto soggettivo dell'infrazione, ritengono che l'importanza del contratto di collaborazione non fosse valutabile in abstracto e che pertanto non fossero in grado di accertare l'eventuale obbligo di comunicare l'accordo alla CFCG. L'importanza economica del contratto non era valutabile, non per nulla lo stesso prevedeva un periodo di start-up per verificare la reale portata economica dell'accordo di collaborazione.
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4.1 Sulla base del punto 1.2 della concessione di sito e di gestione di tipo A, la CCRP ha rilevato che le comunicazioni alla CFCG devono essere fatte immediatamente, vale a dire al più tardi al momento dell'entrata in vigore degli accordi che hanno effetto sulle condizioni per il rilascio della concessione. Questa conclusione è senz'altro da confermare. Come rettamente osservato dalla Corte cantonale, adottare una soluzione diversa sarebbe in contrasto con la ratio dell'art. 18 LCG che conferisce alla CFCG la possibilità di un controllo e di un intervento preventivo. Tra i compiti di questa commissione vi è infatti quello di assicurare che i presupposti per il rilascio della concessione (v. art. 12 LCG) siano garantiti per tutta la durata della stessa. I concessionari hanno, da parte loro, lo speculare obbligo di comunicarle tutte le modifiche sostanziali ai fini del rilascio della concessione (v. FF 1997 III 163).
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4.2 Invano gli insorgenti tentano di posticipare il momento determinante per effettuare la comunicazione di cui all'art. 18 LCG. La loro argomentazione si concentra ad arte unicamente sugli elementi economici del contratto. A prescindere dal fatto che se il contratto prevedeva degli obiettivi di vendita è perché questi erano verosimilmente raggiungibili, i ricorrenti disattendono che l'importanza economica dell'accordo in parola è stata considerata solo a titolo meramente abbondanziale. La D.________SA è stata definita un socio in affari importante prima di tutto sulla base di un'analisi qualitativa delle clausole del contratto di collaborazione. E tali clausole erano note ai ricorrenti, sicché già al momento della sua conclusione disponevano degli elementi necessari per apprezzare la rilevanza dell'accordo e la conseguente esistenza dell'obbligo di comunicazione alla CFCG.
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5.
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Nel gravame viene poi censurata la pena, considerata "esageratamente severa". A mente dei ricorrenti, che lamentano la violazione dell'art. 47 CP, la CCRP avrebbe menzionato unicamente gli aspetti di aggravamento della pena omettendo di valutare gli elementi che avrebbero permesso di pronunciare una sanzione meno severa, tra cui l'indeterminatezza delle nozioni giuridiche utilizzate dalla legislazione sulle case da gioco, la buona fede e la trasparenza dell'agire degli insorgenti nonché la mancanza di dolo eventuale. La CCRP avrebbe ricommisurato la loro pena ispirandosi in modo pressoché esclusivo a considerazioni di natura oggettiva. Gli aspetti soggettivi favorevoli ai ricorrenti sarebbero stati per contro banalizzati. L'eccessiva severità della pena risulterebbe inoltre dal raffronto con le pene inflitte in casi ben più gravi di quello in esame. Infine i ricorrenti criticano la Corte cantonale per aver proceduto essa stessa alla ricommisurazione della pena e non aver rinviato l'incarto al primo giudice per nuovi accertamenti sulla loro situazione finanziaria.
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5.1 Prima di esaminare la censura di violazione dell'art. 47 CP relativo alla commisurazione della pena, occorre chinarsi sull'aspetto soggettivo dell'infrazione. I ricorrenti sostengono infatti di aver agito per negligenza e non con dolo eventuale come invece ritenuto in sede cantonale.
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5.1.1 Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2). Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
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Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3).
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5.1.2 Il primo giudice ha rilevato come i ricorrenti avessero agito con piena coscienza di quanto stavano facendo e degli obblighi imposti dalla legge. Ha escluso il dolo diretto, ma ha ritenuto il dolo eventuale: gli insorgenti si sono infatti chiesti più volte se comunicare il rapporto con la D.________SA alla CFCG e avrebbero potuto ottenere una risposta certa semplicemente contattando la Commissione. Sennonché hanno deciso di attenersi alla loro interpretazione della legge senza domandare conferme. Hanno consapevolmente proseguito per la loro via, assumendosi la relativa responsabilità.
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5.1.3 Nonostante i ricorrenti invochino la loro buona fede e adducano di aver esaminato con attenzione la necessità di segnalare il contratto alla CFCG, non possono essere seguiti laddove pretendono di aver commesso l'infrazione di cui all'art. 56 LCG per negligenza. Già il giudice di prime cure l'aveva espressamente esclusa come ha escluso anche un qualsiasi errore sull'illiceità. Essi insistono pretestuosamente a descrivere il negozio giuridico con la D.________SA come un semplice contratto di promozione o di marketing alla stregua di quello concluso con la G.________ che la CFCG ha ritenuto non fosse soggetto a comunicazione secondo l'art. 18 LCG. Sennonché il contratto concluso con la D.________SA andava ben oltre quest'ultimo. Gli insorgenti conoscevano tutte le clausole del contratto, segnatamente quelle relative alla facoltà di vendita diretta dei gettoni attribuita alla D.________SA, e non potevano certo ignorare che la relazione contrattuale andava a toccare il cuore della gestione della casa da gioco. Consci di ciò hanno comunque deciso di non segnalare il rapporto contrattuale alla CFCG, sebbene avessero preso in considerazione la necessità di effettuare la comunicazione a tale autorità, e hanno dunque accettato di contravvenire all'obbligo di comunicazione, pur non desiderandolo.
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5.2 Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
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Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii).
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5.2.1 La CCRP ha ritenuto che la disposizione violata dai ricorrenti fosse di fondamentale importanza perché posta a tutela di valori essenziali, ossia la prevenzione della criminalità organizzata e l'esercizio di un gioco sicuro e trasparente. Ha quindi qualificato come grave sotto il profilo oggettivo la loro colpa. La Corte ha inoltre relativizzato la portata attenuante riconosciuta dal primo giudice alle limitate conseguenze derivanti dal reato e alla breve durata della relazione contrattuale. Essa ha infatti rilevato come il contratto con la D.________SA è stato disdetto per motivi di "opportunità" - a seguito del clamore suscitato dalla trasmissione televisiva in cui veniva resa pubblica la collaborazione tra le due società - e non in virtù di una presa di coscienza da parte degli insorgenti del mancato ossequio delle norme applicabili. Considerate le finalità di natura preventiva della norma violata, continua la CCRP, le conseguenze pratiche della sua inosservanza sono poco rilevanti per valutare la colpa. Una rilevanza ben più decisiva va invece attribuita al rischio creato dalla violazione che nella fattispecie era molto elevato, viste le particolarità dell'accordo, in relazione segnatamente all'esclusiva per il procacciamento di un numero importante di giocatori qualificati e alla vendita diretta di gettoni barrati. Nella commisurazione della colpa si dovevano viepiù considerare anche i sospetti e i dubbi sull'irreprensibilità della persona con cui intendevano entrare in affari. Dubbi che non potevano essere fugati dalle risposte ricevute dalle autorità penali inquirenti. I ricorrenti hanno tuttavia deciso di concludere il contratto senza dissiparli e senza coinvolgere la CFCG, autorità preposta alla verifica della correttezza della gestione delle case da gioco e dell'irreprensibilità delle persone che vi operano in modo rilevante. La Corte cantonale ha ritenuto questo modo di procedere indicativo di una certa spregiudicatezza o di un'importante superficialità, inaccettabili in chi ha il compito di gestire una casa da gioco. Infine, quale ulteriore elemento per la valutazione della colpa, la CCRP ha considerato l'importanza economica del contratto. Difatti maggiore è l'importanza dell'affare, maggiore è il rischio legato ai reati contro la cui commissione il legislatore ha emanato le norme violate dagli insorgenti. A favore dei ricorrenti la Corte ha ritenuto gli elementi elencati dal giudice di prime cure, e meglio l'incensuratezza, l'ottima situazione familiare, professionale e sociale nonché l'assenza di profitto personale nell'operazione.
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5.2.2 A ragione i ricorrenti non contestano la pertinenza delle motivazioni del giudizio impugnato e degli elementi valutati dalla Corte cantonale. Ritengono tuttavia che la CCRP avrebbe dovuto tener conto anche dell'influsso di nozioni giuridiche indeterminate e imprecise quali "soci in affari più importanti" dell'art. 3 OCG per valutare la loro decisione di non comunicare alla CFCG il contratto stipulato con la D.________SA. Essi hanno agito in buona fede facendo affidamento sul contenuto della comunicazione n. 2 della CFCG del 21 giugno 2000 sui criteri applicabili all'esame delle richieste di concessione (v. www.esbk.admin.ch sotto Documentazione/Case da gioco/Comunicazioni ai casinò) che non menziona i contratti di procacciamento di clienti. Pertanto la loro colpa doveva essere qualificata come lieve.
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5.2.3 Più che della violazione dell'art. 47 CP, i ricorrenti sembrano prevalersi di un errore sull'illiceità ai sensi dell'art. 21 CP. Ora, l'esistenza di un errore è un problema legato all'accertamento dei fatti (DTF 125 IV 49 consid. 2d). Chinatosi sulla questione il giudice di prime cure ha però negato nella fattispecie la sussistenza di un errore. Questo accertamento, in merito al quale gli insorgenti non formulano alcuna censura (art. 106 cpv. 2 LTF), vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) ed è sufficiente per escludere l'applicazione dell'art. 21 CP.
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I ricorrenti non possono comunque essere seguiti laddove intravedono nell'utilizzo di nozioni giuridiche indeterminate un fattore da valutare in senso attenuante per le difficoltà derivanti dalla loro concretizzazione. Proprio a causa di tali difficoltà, la decisione di non segnalare il contratto con la D.________SA alla CFCG appare più biasimevole. Sarebbe infatti bastato poco per essere certi della corretta interpretazione da dare alle nozioni giuridiche in questione e per rispettare gli obblighi derivanti dalla LCG. Era sufficiente interpellare proprio la CFCG, autorità preposta alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni legali (art. 48 cpv. 1 LCG) e all'attuazione degli obiettivi di protezione della legge. Essi hanno invece proseguito per la loro via assumendosi così il rischio di infrangere l'obbligo di comunicazione.
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5.3 Gli insorgenti ritengono inoltre "a titolo meramente abbondanziale" che sia iniquo sanzionare unicamente loro per fatti non solo noti a tutto il Consiglio di amministrazione della C.________SA, ma anche ratificati dallo stesso.
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Così argomentando, i ricorrenti dimenticano però che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
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5.4 Sempre in relazione alla pena, i ricorrenti ritengono che la sanzione a loro inflitta sia eccessivamente severa se paragonata ad altre pene pronunciate per violazione della legislazione sulle case da gioco. Si richiamano in particolare a una sentenza del Tribunale distrettuale di Zurigo che ha punito con una multa di fr. 10'000.-- il gerente di una sala giochi per avere intenzionalmente impiegato in maniera illegale, contrariamente all'autorizzazione ricevuta dalla CFCG, degli apparecchi automatici. Sostengono che, alla luce di questo caso, la loro colpevolezza risulta "materialmente meno grave" in quanto a loro è rimproverata l'inosservanza di un obbligo di comunicazione e non la violazione intenzionale di un'autorizzazione.
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È opportuno ricordare che, per giurisprudenza invalsa, non spetta alla Corte di diritto penale del Tribunale federale vegliare affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupolosamente; tale controllo sarebbe contrario al principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore. Quanto precede vale anche quando, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della pena irrogata, il ricorrente invochi condanne pronunciate in situazioni da lui ritenute analoghe alla sua. Considerati gli innumerevoli fattori che intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si rivelano per lo più infruttuosi (DTF 128 IV 73 consid. 3g). In particolare, non è di regola sufficiente che il ricorrente citi uno o più casi in cui è stata irrogata una pena particolarmente clemente per pretendere un trattamento analogo, invocando il diritto alla parità di trattamento (DTF 120 IV 136 consid. 3a e rinvii). Il principio della legalità prevale del resto su quello dell'uguaglianza (DTF 135 IV 191 consid. 3.3; 124 IV 44 consid. 2c). Ciò premesso il paragone avanzato nel ricorso è specioso e infruttuoso. Da un lato le infrazioni commesse non sono affatto le stesse e pertanto le pene inflitte non sono suscettibili di un confronto, dall'altro gli insorgenti disattendono l'importanza della norma da loro violata come già diffusamente e compiutamente illustrato nella sentenza impugnata a cui si rinvia (art. 109 cpv. 3 LTF).
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5.5 A mente dei ricorrenti, sarebbe peraltro particolarmente inammissibile constatare che, nell'ambito di una precedente decisione del 2003 relativa alla modifica dei parametri dei sistemi di jack pot da parte della C.________SA in violazione degli art. 42 cpv. 1 e 4, 55 cpv. 3 vOGAz (RU 2002 421) e 11 cpv. 1 e 64 cpv. 1 vOCG, la CFCG ha sanzionato unicamente la concessionaria, rinunciando a procedere nei confronti di persone fisiche in applicazione del principio dell'opportunità. In questo caso invece la CFCG ha proceduto sia nei confronti della concessionaria sia nei confronti dei ricorrenti. Simile modo di agire sarebbe lesivo del principio dell'opportunità e della costante prassi della stessa CFCG.
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Il principio dell'opportunità è disciplinato dagli art. 52 segg. CP. Nella fattispecie l'unico motivo d'impunità che potrebbe entrare in considerazione è quello previsto all'art. 52 CP. Secondo questa disposizione l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. Già il giudice di prime cure ha però negato l'adempimento delle condizioni poste all'art. 52 CP. In questa sede i ricorrenti non imputano al giudice ticinese alcuna violazione del diritto federale per aver rifiutato di qualificare il caso di lieve entità e comunque di diversa caratura rispetto a quello portato ad esempio dagli insorgenti. Su questo punto il ricorso non ha dunque bisogno di essere vagliato nel merito, difettando della necessaria motivazione (art. 42 cpv. 2 unitamente all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
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5.6 Infine i ricorrenti imputano alla CCRP la violazione del divieto dell'arbitrio e dell'art. 47 CP nella misura in cui non ha rinviato l'incarto al giudice di prime cure, ma ha proceduto essa stessa a ricommisurare la loro pena. Gli insorgenti contestano che agli atti vi fossero sufficienti elementi per permettere alla CCRP di procedere a una nuova e corretta commisurazione della pena, soprattutto considerato che l'entità della multa inflitta avrebbe richiesto un'accresciuta motivazione.
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Dopo aver rilevato come un'errata applicazione dei principi della LCG e un'inaccettabile banalizzazione della colpa dei ricorrenti avessero condotto il giudice di prime cure a pronunciare una multa eccessivamente bassa, la CCRP ha ricommisurato la pena. Un rinvio dell'incarto in prima istanza è stato ritenuto non giustificato, la Corte disponendo degli elementi necessari per fissare l'importo della nuova multa. Ha quindi inflitto a ciascun ricorrente una multa di fr. 50'000.--. La CCRP si è richiamata in particolare all'accertamento del Giudice della Pretura penale per cui i ricorrenti dispongono di una solida situazione economica tale da poter tranquillamente sopportare persino le pene proposte dalla CFCG, ossia una multa di fr. 100'000.-- per B.________ e di fr. 75'000.-- per A.________. Essa ha inoltre rilevato come questo accertamento non fosse stato contestato dai ricorrenti.
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Ora, la situazione patrimoniale degli insorgenti è una questione di fatto che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) tranne quando il relativo accertamento è stato svolto in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF), ovvero arbitrario (DTF 136 II 304 consid. 2.4 pag. 314), ciò che spetta alla parte ricorrente dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF). In concreto, sebbene i ricorrenti si dolgano di arbitrio, non lo sostanziano ma adducono motivazioni di natura meramente appellatoria e quindi inammissibili in questa sede (DTF 135 III 608 consid. 4.4 pag. 612). Essi infatti si limitano ad affermare di versare in una situazione personale e patrimoniale, fortemente intaccata dalla crisi finanziaria, che meritava opportuni e mirati accertamenti da parte della CCRP. Nulla di più. Non lamentano una manifesta inesattezza dell'accertamento effettuato dal giudice di prime cure su cui la Corte cantonale si è fondata e neppure sostengono che, nel periodo compreso dall'emanazione della decisione di prima istanza a quella della sentenza impugnata, la loro situazione patrimoniale abbia subito dei mutamenti tali da giustificare nuovi accertamenti. Indicano semplicemente che la ricommisurazione della pena è stata fatta sulla base di accertamenti non più attuali. Simili asserzioni sono però lungi dal dimostrare un qualsiasi arbitrio.
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5.7 In sintesi, i ricorrenti non adducono nessun elemento pertinente, idoneo a modificare la pena irrogata, che sia stato omesso o considerato a torto dalla CCRP. Sebbene non clemente, la pena si situa nell'ampia cornice edittale dell'art. 56 cpv. 1 LCG. I giudici ticinesi hanno compiutamente motivato la sentenza, esponendo le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. La colpa degli insorgenti è stata definita grave, avendo essi violato una norma posta a tutela di importanti valori e agito denotando una certa spregiudicatezza o comunque una rilevante superficialità incompatibili con la funzione che rivestivano. Nel commisurare la pena la Corte cantonale non ha mancato di prendere in considerazione gli elementi pertinenti a loro favore, segnatamente l'incensuratezza, l'ottima situazione familiare, professionale e sociale nonché l'assenza di profitto nell'operazione. L'importo della multa è poi stato fissato dopo aver accertato che i ricorrenti godono di una situazione economica tanto solida da poter sopportare addirittura le richieste di pena sensibilmente maggiori formulate dalla CFCG. La multa di fr. 50'000.-- non appare dunque severa al punto da costituire un abuso del potere di apprezzamento.
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6.
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Da quanto precede discende che, in quanto ammissibile, il ricorso va respinto e la sentenza impugnata confermata.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 5 LTF).
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Agli opponenti, incaricati di compiti di diritto pubblico, non sono accordate spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.
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3.
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Non si accordano ripetibili per la sede federale.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 dicembre 2010
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La Cancelliera:
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Favre Ortolano Ribordy
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