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Informationen zum Dokument  BGer 1C_561/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_561/2010 vom 22.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_561/2010
 
Sentenza del 22 dicembre 2010
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, Presidente,
 
Aemisegger, Reeb,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 19 aprile 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un procedimento tendente all'applicazione di misure di prevenzione antimafia avviato nei confronti di A.A.________, persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, svolgendo sistematicamente, tra il 1988 e il 1995, attività di riciclaggio e finanziamento nell'interesse di svariate organizzazioni camorristiche. L'autorità estera ha postulato il sequestro di due conti aperti presso la B.________ SA, filiale di Lugano, intestati a C.A.________ e D.A.________, figlie dell'indiziato, allo scopo di sottrarre alla disponibilità di quest'ultimo beni che sarebbero di illecita provenienza e che potrebbero essere utilizzati per compiere gravi reati. Il 31 maggio 2001, il Ministero pubblico ticinese (MP) ha ordinato il sequestro delle due relazioni bancarie. I ricorsi inoltrati contro questa misura sono stati respinti sia dalle autorità cantonali sia dal Tribunale federale.
 
B.
 
Il 30 ottobre 2001 detta Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emanato un decreto concernente l'applicazione nei confronti di A.A.________ della misura di prevenzione della confisca, concernente, tra l'altro, i due conti bancari citati. Il decreto è divenuto irrevocabile il 23 gennaio 2007.
 
Il 14 febbraio 2008 A.A.________, C.A.________ e D.A.________ hanno chiesto al MP di revocare l'ordine di sequestro. L'autorità cantonale, accertata la conclusione senza rinvio a giudizio di tutti i procedimenti penali avviati all'epoca contro gli istanti in Italia e la conseguente chiusura, con decreto di non luogo a procedere, di un'inchiesta svizzera per riciclaggio, con scritto del 9 febbraio 2009 ha chiesto all'autorità estera delucidazioni sullo stato del procedimento. Il 23 aprile 2009, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità ticinese il decreto di confisca del 30 ottobre 2001, chiedendone l'esecuzione.
 
C.
 
Con decisione di chiusura del 17 agosto 2010, in accoglimento di detta richiesta, il MP ha ordinato la trasmissione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dei valori depositati sui due conti bancari. Con giudizio del 1° dicembre 2010, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, un ricorso presentato da A.A.________.
 
D.
 
A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente alla decisione di chiusura del MP e di revocare il sequestro dei due conti bancari intestati alle figlie.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
 
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
 
2.
 
2.1 Secondo il ricorrente, si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché occorrerebbe chiarire la questione della legittimazione a ricorrere dell'avente diritto economico: nella fattispecie, quest'ultimo è infatti l'effettivo proprietario degli averi bancari litigiosi. Al riguardo, egli insiste sul fatto che nella sentenza del 1° dicembre 2010 concernente le sue figlie, il Tribunale penale federale ha stabilito ch'esse sarebbero semplici prestanome, i beni confiscati essendo riconducibili al ricorrente. Questo rilievo è ininfluente e l'assunto è manifestamente infondato, ritenuto che l'istanza precedente ha correttamente applicato l'invalsa giurisprudenza relativa alla carenza di legittimazione dell'avente diritto economico, prassi peraltro applicata dal Tribunale federale nei confronti del ricorrente proprio nel quadro della presente procedura di assistenza giudiziaria (sentenze 1A.153/2001 del 13 febbraio 2002 consid. 2.2 e 1P.391/2003 del 1° dicembre 2003 consid. 1.2).
 
2.2 Secondo il ricorrente, un caso particolarmente importante sarebbe inoltre dato dovendosi stabilire se una procedura di carattere preventivo, quale quella della confisca di competenza di autorità amministrative italiane, adempirebbe gli estremi di un procedimento penale. La censura, addotta da una parte non legittimata a ricorrere, non può chiaramente essere esaminata. D'altra parte, la stessa critica è stata sollevata, con motivazione analoga, dalle figlie del ricorrente nella parallela causa 1C_563/2010, decisa in data odierna. Non si è pertanto manifestamente in presenza di un caso particolarmente importante, né nella fattispecie, su questi punti, si pone una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
 
3.
 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 22 dicembre 2010
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Féraud Crameri
 
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