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Informationen zum Dokument  BGer 1C_563/2010  Materielle Begründung
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BGer 1C_563/2010 vom 22.12.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_563/2010
 
Sentenza del 22 dicembre 2010
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, Presidente,
 
Aemisegger, Reeb,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. C.A.________,
 
2. D.A.________,
 
patrocinate dall'avv. Emanuele Stauffer,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 19 aprile 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un procedimento tendente all'applicazione di misure di prevenzione antimafia avviato nei confronti di A.A.________, persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, svolgendo sistematicamente, tra il 1988 e il 1995, attività di riciclaggio e finanziamento nell'interesse di svariate organizzazioni camorristiche. L'autorità estera ha postulato il sequestro di due conti aperti presso la B.________ SA, filiale di Lugano, intestati a C.A.________e D.A.________, figlie dell'indiziato, allo scopo di sottrarre alla disponibilità di quest'ultimo beni che sarebbero di illecita provenienza e che potrebbero essere utilizzati per compiere gravi reati. Il 31 maggio 2001, il Ministero pubblico ticinese (MP) ha ordinato il sequestro delle due relazioni bancarie. I ricorsi inoltrati contro questa misura sono stati respinti sia dalle autorità cantonali sia dal Tribunale federale.
 
B.
 
Il 30 ottobre 2001, detta Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emanato un decreto concernente l'applicazione nei confronti di A.A.________ della misura di prevenzione della confisca, concernente, tra l'altro, i due conti bancari citati. Il decreto è divenuto irrevocabile il 23 gennaio 2007.
 
Il 14 febbraio 2008 A.A.________, C.A.________e D.A.________ hanno chiesto al MP di revocare l'ordine di sequestro. L'autorità cantonale, accertata la conclusione senza rinvio a giudizio di tutti i procedimenti penali avviati all'epoca contro gli istanti in Italia e la conseguente chiusura, con decreto di non luogo a procedere, di un'inchiesta svizzera per riciclaggio, con scritto del 9 febbraio 2009 ha chiesto all'autorità estera delucidazioni sullo stato del procedimento. Il 23 aprile 2009, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità ticinese il decreto di confisca del 30 ottobre 2001, chiedendone l'esecuzione.
 
C.
 
Con decisione di chiusura del 17 agosto 2010, in accoglimento di detta richiesta, il MP ha ordinato la trasmissione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dei valori depositati sui due conti bancari. Con giudizio del 1° dicembre 2010, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP II) ha respinto un ricorso sottopostole da C.A.________ e da D.A.________.
 
D.
 
C.A.________ e D.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla unitamente alla decisione di chiusura del MP e di revocare il sequestro dei loro conti bancari.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
 
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
 
2.
 
2.1 Le ricorrenti fanno valere che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, perché in relazione al procedimento italiano per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia non sarebbe ancora stata decisa la questione di sapere se una siffatta misura contro un bene ("in rem"), emanata da un'autorità amministrativa nell'ambito di un procedimento amministrativo che non avrebbe per scopo il perseguimento penale di una persona, costituisca una "causa penale" secondo l'art. 1 cpv. 3 AIMP (RS 351.1). In caso di risposta negativa, sebbene i provvedimenti adottati in Svizzera si fondino sulla AIMP, tutte le criticate decisioni dovrebbero essere annullate, poiché la procedura rogatoriale non proviene da un'autorità penale bensì amministrativa, ricordato che finora nessuna autorità penale si sarebbe pronunciata sulla sorte degli averi sequestrati. Le ricorrenti si diffondono poi sull'asserita portata, sul contenuto e sulla natura della citata procedura estera, accennando, in maniera del tutto generica, a due pareri giuridici. Riprendono poi alcuni passaggi della dottrina sul preteso carattere non penale e incostituzionale di una norma italiana, in seguito abrogata, inerente al procedimento per le misure di prevenzione, sollevando dubbi circa il rispetto in tale ambito del principio della presunzione di innocenza. Riguardo al diritto svizzero, esse accennano semplicemente al fatto che, sulla base degli art. 69 e 70 CP, la confisca presupporrebbe l'accertamento definitivo della commissione di un'infrazione penale. In relazione all'art. 72 CP si limitano a ricordare l'abbandono del procedimento penale svizzero.
 
2.2 Nella decisione impugnata, la CRP II ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale la Svizzera ha già concesso l'assistenza per inchieste condotte da autorità amministrative, nella misura in cui queste costituivano la fase preliminare di una procedura che prevedeva in un secondo tempo l'intervento delle autorità giudiziarie competenti per procedere a una messa in stato di accusa e il rinvio dinanzi a un giudice penale, nonché per procedure preliminari, quando lo Stato richiedente dichiarava la volontà di aprire una procedura penale. Ha ricordato che l'assistenza è stata altresì concessa per una procedura civile volta a indennizzare la vittima di un reato, per un'inchiesta condotta da una commissione parlamentare e per una procedura amministrativa destinata a risolvere una questione pregiudiziale decisiva per il processo penale. Ha esposto che solo rogatorie in materia penale per procedure strettamente amministrative o civili sono abusive. Le ricorrenti non si confrontano del tutto con questa prassi invalsa.
 
2.2.1 L'istanza precedente ha stabilito che la questione di sapere se la procedura estera ha carattere penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP dev'essere risolta secondo il diritto svizzero, la denominazione della procedura estera non essendo determinante. Le ricorrenti non contestano questa tesi. La CRP II ha nondimeno esaminato il procedimento di prevenzione sulla base della dottrina estera e della prassi della Cassazione penale, ritenendo che gli accertamenti patrimoniali si estendono anche nei confronti del coniuge, dei figli e di persone interposte. Ha precisato che si tratta di un'azione "in rem", indipendente da qualsiasi perseguimento dell'autore. Le ricorrenti non si esprimono, se non in maniera del tutto generica, neppure su queste conclusioni.
 
2.2.2 La CRP II ha in seguito ritenuto che la legittimità del procedimento di prevenzione italiano è stato confermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevato che l'interessato ha la possibilità di dimostrare che gli averi confiscati derivano da fonti di reddito legittime. Le ricorrenti non tentano di dimostrare l'adempimento di quest'ultima condizione, né sostengono che a detta prassi sarebbe stato fatto riferimento in maniera errata.
 
2.2.3 L'istanza precedente si è poi chinata sulla confisca secondo il diritto svizzero, sostenendo che, come nel diritto italiano, essa costituirebbe uno strumento di lotta alla criminalità, teso a contrastare l'illecito profitto, affinché il crimine non paghi: si tratterrebbe quindi, in entrambi i casi, di procedure di carattere reale, nel quadro delle quali la colpevolezza dell'autore dell'infrazione, questione sulla quale insistono le ricorrenti, non viene esaminata. In particolare, essa ha richiamato la Convenzione sul riciclaggio e la DTF 132 II 178, secondo la quale la procedura statunitense della confisca civile del prodotto del reato può essere assimilata a un procedimento penale nella misura in cui è data una competenza repressiva nello Stato richiedente, competenza ammessa nel caso di specie. Ne ha concluso che la procedura di prevenzione patrimoniale italiana presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Poiché essa presuppone l'esistenza di un'infrazione penale e un legame tra essa e i beni da confiscare, la stessa può essere assimilata a una "causa penale" ai sensi delle citate norme della AIMP. Le ricorrenti non si pronunciano su questa giurisprudenza.
 
2.2.4 Infine, la CRP II si è espressa sull'art. 72 CP, che persegue anche lo scopo di facilitare l'assistenza giudiziaria e l'esecuzione di confische estere concernenti valori patrimoniali depositati in Svizzera da organizzazioni criminali. Ne ha concluso, richiamando la DTF 131 II 169 consid. 9, che, sebbene il messaggio del Consiglio federale sia silente al riguardo, l'art. 59 n. 3 secondo periodo vCP (art. 72 secondo periodo CP), si applica anche nel campo dell'assistenza giudiziaria. Ne ha dedotto che, qualora, come nel caso di specie, non sia dimostrata l'origine lecita dei valori sequestrati, la loro consegna è ordinata in applicazione dell'art. 74a cpv. 3 AIMP. Le ricorrenti non contestano, se non in maniera del tutto generica, questa tesi. Né esse censurano il rifiuto della loro domanda di revoca del decreto di confisca 30 ottobre 2001, divenuto irrevocabile nel 2007.
 
2.3 In siffatte condizioni, è quindi inutile sapere se si sia effettivamente in presenza di un caso particolarmente importante, poiché, come si è visto, le ricorrenti, limitandosi in sostanza a proporre alcuni passaggi e tesi della dottrina italiana, non censurano i numerosi argomenti, compiutamente illustrati e sorretti dalla prassi e dalla dottrina, posti a fondamento della decisione impugnata. Il ricorso dovrebbe pertanto in ogni caso essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione: le severe esigenze di motivazioni poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF valgono infatti anche per i ricorsi nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale ai sensi dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2 pag. 128; sentenze 1C_106/2007 del 21 maggio 2007 consid. 1 e 1C_123/2007 del 25 maggio 2007 consid. 1, in RtiD 2008 I pag. 709 e 711).
 
3.
 
Dalle suesposte argomentazioni discende che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
 
Losanna, 22 dicembre 2010
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Féraud Crameri
 
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