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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1044/2010  Materielle Begründung
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BGer 6B_1044/2010 vom 17.01.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_1044/2010
 
Sentenza del 17 gennaio 2011
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Favre, Presidente,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2. B.________,
 
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca e
 
dall'avv. Luigi Mattei,
 
3. C.________,
 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Complicità in amministrazione infedele qualificata, ripetuto riciclaggio di denaro,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 10 settembre 2010 dalla Corte di cassazione
 
e di revisione penale del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con sentenza del 10 settembre 2010 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accolto i ricorsi di B.________ e C.________ e li ha prosciolti dalle accuse di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro. Con la medesima sentenza la CCRP ha pure dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________
 
Il 6 dicembre 2010 A.________ ha presentato un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale con cui chiede in sostanza di annullare il giudizio emanato dalla CCRP e di rinviarle la causa per nuova decisione.
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
 
2.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere la propria competenza e l'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 212 consid. 1).
 
2.1 La decisione impugnata è stata emanata il 10 settembre 2010 e ricevuta il 4 novembre 2010 dalla ricorrente. Il ricorso in materia penale è stato inoltrato in data 6 dicembre 2010. Di conseguenza la legittimazione ricorsuale di A.________ va esaminata alla luce dell'art. 81 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010 (v. art. 132 cpv. 1 LTF; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 352 pag. 98).
 
2.2 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF).
 
2.2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi alla CCRP, resta dunque da stabilire se disponga di un interesse giuridico all'annullamento della sentenza impugnata.
 
2.2.2 Alquanto apoditticamente la ricorrente si definisce vittima, richiamandosi al previgente art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF che per l'appunto riconosce alla vittima un interesse giuridicamente protetto nella misura in cui la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Sennonché la nozione di vittima ai sensi del vecchio art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF corrisponde a quella dell'art. 1 LAV (RS 312.5). Appare dunque evidente che l'insorgente non possa essere considerata vittima. Essa è piuttosto danneggiata dai reati che imputa a B.________ e a C.________ (complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuto riciclaggio di denaro), oltre che denunciante.
 
2.2.3 Orbene, secondo la giurisprudenza, anche laddove è impugnato un giudizio di proscioglimento, il danneggiato - come pure il denunciante, la parte lesa o la parte civile - può ricorrere al Tribunale federale solo per dolersi di un diniego di giustizia formale, ossia della violazione di norme di procedura che gli accordano determinati diritti di parte. Il danneggiato può pertanto far valere, per esempio, che a torto il ricorso non sarebbe stato esaminato nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura, conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale o dalla CEDU (DTF 136 IV 29). Al danneggiato è inoltre riconosciuta la legittimazione ricorsuale in relazione alle sue pretese civili, ma unicamente laddove l'autorità cantonale di ultima istanza era chiamata a pronunciarsi sia sulle questioni di rilevanza penale sia su quelle di rilevanza civile (v. art. 78 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 136 IV 29 consid. 1.9).
 
Il ricorso è però precluso al danneggiato che vuole contestare il merito di una decisione di abbandono o di proscioglimento. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato e il danneggiato non può quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nemmeno può rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2).
 
2.2.4 In concreto la ricorrente non sostiene che il giudizio impugnato avrebbe dovuto trattare le pretese civili unitamente alla causa penale e non lamenta alcun diniego di giustizia formale. In particolare non pretende che la CCRP abbia a torto dichiarato il suo ricorso cantonale irricevibile e non l'abbia esaminato nel merito. Rimprovera alla CCRP di aver riesaminato liberamente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuati in prima istanza nonché di aver erroneamente applicato il diritto federale, segnatamente l'art. 12 CP. L'insorgente quindi rimette in discussione unicamente il merito della vertenza, ciò che però non è legittimata a fare (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1). Non vi sono dunque i presupposti per esaminare le censure ricorsuali in quanto sollevate da una parte non legittimata a formularle.
 
3.
 
Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Non v'è ragione di assegnare un'indennità per ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati a formulare osservazioni sul gravame e non sono dunque incorsi in spese necessarie per la sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Non si accordano ripetibili.
 
4.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 gennaio 2011
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Favre Ortolano Ribordy
 
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