BGer 1C_279/2010 | |||
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BGer 1C_279/2010 vom 31.01.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_279/2010
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Sentenza del 31 gennaio 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Reeb, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2010
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________, nato nel 1963, ha conseguito la patente di condurre veicoli a motore della categoria B nel 1981. Nel registro automatizzato delle misure amministrative non figurano iscrizioni nei suoi confronti. Il 19 dicembre 2008, verso le ore 19.15, provenendo da Marmorera, percorreva la strada innevata del passo del Giulia, in direzione di Bivio, alla guida di una Land Rover: uscendo da una curva piegante a sinistra ha perso il controllo del fuoristrada e, dopo aver invaso la corsia di contromano, ha cozzato contro il muro che delimita il sedime stradale. Il rapporto stilato dalla Polizia cantonale dei Grigioni è stato trasmesso alla Sezione della circolazione del Cantone Ticino.
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B.
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Con mandato penale del 20 aprile 2009, il Presidente del Circolo Surses ha inflitto all'interessato una multa di fr. 300.--. La condanna, non impugnata, è cresciuta in giudicato. Preso atto delle conclusioni penali, il 16 luglio 2009 la Sezione della circolazione, ritenuta un'infrazione medio grave, ha revocato all'interessato la licenza di condurre per un mese sulla base dell'art. 16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr. Il 6 ottobre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. Con giudizio del 20 aprile 2010, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'automobilista.
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C.
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A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico. Chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato, unitamente alla decisione governativa e dell'autorità di prima istanza, e, in via subordinata, di riformare quest'ultima nel senso di concordare con lui il periodo di revoca.
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D.
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La Sezione della circolazione e l'Ufficio federale delle strade propongono di respingere l'impugnativa, il Consiglio di Stato e la Corte cantonale si rimettono al giudizio del Tribunale federale.
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Con decreto presidenziale del 22 giugno 2010 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
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1.2 La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. Inammissibile è il ricorso nella misura in cui sono chiesti l'annullamento e la riforma delle decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione. Queste sono state sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (effetto devolutivo) e sono da considerare come impugnate contestualmente (DTF 134 II 142 consid. 1.4.5 pag. 144, 129 II 438 consid. 1 pag. 441 con riferimenti).
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1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per la violazione del diritto, in cui rientra l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar BGG, n. 34 all'art. 95). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve inoltre essere motivato in modo sufficiente (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 134 IV 36).
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1.4 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. Esso può rettificarli o completarli d'ufficio soltanto se il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ossia in maniera arbitraria (DTF 136 II 304 consid. 2.4) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF).
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2.
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2.1
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Il ricorrente rileva che se l'autorità amministrativa può di massima scostarsi dagli accertamenti compiuti dal giudice penale soltanto qualora sussistano circostanze particolari, la stessa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti. Le autorità cantonali avrebbero pertanto dovuto approfondire gli aspetti legati alla contestata sussistenza di una sua colpa/negligenza e all'asserita assenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato.
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2.2 La Corte cantonale ha rettamente applicato detta prassi. In effetti, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa). Il giudice amministrativo può per contro apprezzare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 120 Ib 312 consid. 4b; sentenza 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.2).
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2.3 Certo, di massima, l'autorità amministrativa può scostarsi a determinate condizioni anche dall'accertamento dei fatti operato in sede penale, qualora la decisione sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. In concreto, il ricorrente non contesta tuttavia l'apprezzamento fattuale, ma quello giuridico e specificamente quello relativo alla sua contestata colpa. Egli precisa infatti d'aver rinunciato volontariamente a impugnare la multa di fr. 300.--, per evitare i tempi e i costi derivanti da un procedimento penale in un altro Cantone, riservandosi di far valere i propri argomenti di diritto in sede amministrativa, per impedire una sanzione con conseguenze economiche possibilmente più gravose. A torto. La Sezione della circolazione gli aveva in effetti comunicato che sotto il profilo amministrativo il caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale. In simili circostanze, come rilevato anche dal Tribunale cantonale amministrativo, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, essendo tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili in quella sede (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 129 II 312 consid. 2.4).
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3.
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3.1 Dal giudizio penale, non impugnato, sono stati ritenuti i fatti seguenti. Il ricorrente stava percorrendo la strada del Giulia con una Land Rover a trazione integrale perfettamente equipaggiata. La strada, in quel punto praticamente pianeggiante (pendenza del 2 %), era ricoperta da una poltiglia di neve frammista ad acqua ed era quindi scivolosa, come espressamente indicato dalla segnaletica esposta temporaneamente in loco (segnale 5.12 carreggiata gelata; art. 65 cpv. 4 ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; RS 741.21). Uscendo da una curva piegante a sinistra e priva di visuale, alla velocità da lui dichiarata di 30-40km/h, il ricorrente ha perso il controllo del fuoristrada e, dopo aver invaso la corsia di contromano, è andato a cozzare contro il muro posto a delimitazione del sedime stradale, senza coinvolgere nel sinistro altri utenti della strada. La vettura ha riportato danni stimati in fr. 10'000.--.
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3.2 Sulla base di questi fatti, la Corte cantonale ha ravvisato una violazione degli art. 26 cpv. 1 LCStr, che sancisce un principio generale di prudenza, 32 cpv. 1, secondo cui la velocità dev'essere sempre adattata e adeguata alle circostanze, in particolare alle condizioni della strada, e dell'art. 4 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11), che in caso di strada coperta di neve obbligano il conducente a circolare lentamente e dell'art. 31 cpv. 1 LCStr, secondo il quale il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
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3.3 Sotto il profilo oggettivo, i giudici cantonali hanno ritenuto che la perdita di padronanza di un veicolo con conseguente invasione della corsia di contromano costituisce una messa in pericolo grave, astratta e accresciuta, della sicurezza del traffico, anche se in senso inverso non sopraggiungono veicoli e se su quello che sbanda non siedono passeggeri. Ha constatato che il ricorrente non ha contestato tale aspetto, che pertanto non dev'essere vagliato oltre.
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In effetti, anche nel gravame in esame, il ricorrente si limita a contestare qualsiasi colpa, negando la sussistenza di un'imprevidenza colpevole. Afferma, che avrebbe tenuto conto delle condizioni del fondo stradale riducendo la velocità del suo veicolo a circa 30 km/h a fronte degli 80 km/h normalmente permessi. Asserisce che in caso di fondo stradale innevato non v'è, rispettivamente non è stato definito, un limite di velocità ammissibile. Aggiunge che secondo l'autorità penale egli avrebbe dovuto circolare a una velocità di circa 20 km/h, mentre secondo la Corte cantonale avrebbe dovuto moderarla ancora maggiormente e transitare a passo d'uomo. Ne deduce che, di fronte a un'asserita impossibilità di determinare e quindi prevedere se non a posteriori quale era la velocità massima rispettivamente minima consona alle circostanze concrete, non gli si potrebbe rimproverare d'aver superato i limiti del rischio ammissibile.
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3.4 La legge differenzia tra infrazione lieve, medio grave e grave (art. 16a-c LCStr). Giusta l'art. 16 cpv. 2 LCStr, le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale, per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge federale del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari, comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente. Conformemente all'art. 16a LCStr, commette un'infrazione lieve chi, violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (cpv. 1 lett. a). Secondo l'art. 16b LCStr, commette un'infrazione medio grave chi, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (cpv. 1 lett. a). Commette infine un'infrazione grave chi, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). Le circostanze quali la gravità della colpa, il pericolo per la circolazione o la reputazione del conducente devono essere prese in considerazione per fissare la durata della revoca, la cui durata minima prevista dalla legge non può comunque essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
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L'infrazione medio grave secondo l'art. 16 cpv. 1 lett. a LCStr costituisce una fattispecie di riassorbimento ("Auffangtatbestand"). Si è in presenza di un siffatto caso, quando non tutti gli elementi attenuanti di un'infrazione lieve e non tutti gli elementi aggravanti di un'infrazione grave sono adempiuti (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2).
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Il riconoscimento di un'infrazione lieve presuppone, come visto, che il conducente violando le norme della circolazione abbia creato un pericolo minimo per la sicurezza altrui e sia responsabile soltanto di una colpa leggera. Il ricorrente parrebbe disconoscere che queste due condizioni devono essere adempiute cumulativamente (DTF 135 II 138 consid. 2.2.3 e rinvii; FF 1999 3863).
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3.5 Come rettamente ritenuto dalle istanze precedenti, in concreto il ricorrente non ha provocato un pericolo minimo e non si è pertanto in presenza di un caso lieve. In effetti, il giudice penale ha stabilito che l'asserita velocità di 30-40 km/h, peraltro semplicemente addotta dal ricorrente e che quindi poteva anche essere superiore, non era manifestamente adattata alle condizioni della strada. In presenza di neve frammista ad acqua, le curve sono infatti particolarmente scivolose e devono essere percorse molto lentamente. Secondo la Corte, il ricorrente sapeva che la strada era sdrucciolevole, poiché ricoperta da un misto di acqua e neve notoriamente viscido, per cui ha chiaramente violato i doveri di prudenza dettati da una situazione che gli imponeva di adottare una riduzione ancor più drastica della velocità. Sebbene la stessa era inferiore a quella prescritta fuori dalle località, in un contesto di pericolo chiaramente avvertibile ed espressamente precisato dalla segnaletica esposta in loco, che indicava addirittura la presenza di ghiaccio sulla carreggiata, egli avrebbe dovuto moderarla maggiormente e transitare a passo d'uomo (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., n. 1.6 lett. d ad art. 32 LCStr). Indipendentemente dalle valutazioni sulla velocità oraria da tenere (molto lentamente o a passo d'uomo), ambedue le istanze hanno ritenuto chiaramente eccessiva quella alla quale viaggiava il ricorrente. Non si è quindi in presenza della contraddizione da lui asserita.
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3.6 Il Tribunale federale ha già stabilito che a chi circola a una velocità di 50 km/h all'interno di una località, su un tratto di strada coperta da neve frammista ad acqua e leggermente in curva, è imputabile almeno una colpa di media gravità. Ha considerato che tale colpa esclude un'infrazione lieve, indipendentemente dalla buona reputazione dell'interessato come conducente (DTF 126 II 192 consid. 2b e 2c; sentenza 1C_267/2010 del 14 settembre 2010 consid. 3.2). A per contro ritenuto l'esistenza di un caso lieve, per un conducente che circolava a una velocità adeguata alle condizioni stradali su un'autostrada ricoperta di neve frammista ad acqua e che scorgendo due veicoli della polizia con gli indicatori di direzione lampeggianti accesi fermi sulla corsia di emergenza ha frenato d'istinto, di modo che le ruote si sono bloccate e il veicolo ha sbandato: ciò, poiché la violazione delle norme della circolazione era dovuta a un accumulo di circostanze infelici (DTF 127 II 302 consid. 3d). Evenienze quest'ultime non addotte, né ravvisabili nel caso di specie.
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3.7 In concreto, il giudice penale ha ritenuto che il ricorrente ha provocato un pericolo per la sicurezza altrui, poiché, avendo perso il controllo dell'autovettura, ha completamente invaso e attraversato la corsia di contromano, ciò che avrebbe messo gravemente in pericolo il traffico in senso inverso: in una curva, senza visuale, egli sarebbe rimasto del tutto sorpreso, senza possibilità di attuare alcuna manovra atta a impedire l'invasione dell'altra corsia. Del resto, nel rapporto di polizia del 20 dicembre 2008, il ricorrente ha pure indicato che dopo aver cozzato contro il muro un autoveicolo gli è venuto incontro. In siffatte circostanze, la Corte cantonale, ammettendo una messa in pericolo grave, astratta e accresciuta, della circolazione (CÉDRIC MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 pag. 372), conclusione peraltro non contestata dal ricorrente dinanzi all'istanza precedente, e ritenendo quindi realizzata un'infrazione medio grave, non ha violato il diritto federale (DTF 135 II 138 consid. 2.2.3 pag. 142). Né l'ammissione di una siffatta infrazione contrasta con la decisione penale fondata sull'art. 90 cifra 1 LCStr norma che - sotto il profilo penale - corrisponde alle infrazioni lievi e medio gravi: la revoca della patente per la durata minima di un mese non può d'altra parte essere ridotta neppure per l'asserita necessità professionale di condurre un veicolo a motore (art. 16b cpv. 2 lett. a in relazione con l'art. 16 cpv. 3 LCStr; DTF 135 II 138 consid. 2.4 e rinvio).
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3.8 Poiché non si è in presenza di una messa in pericolo minima, la questione, non più decisiva, di sapere se la colpa del ricorrente sia leggera, non dev'essere esaminata oltre (DTF 135 II 138 consid. 2.3 pag. 143 in fine). D'altra parte, le conclusioni della Corte cantonale, secondo cui sotto il profilo soggettivo al ricorrente debba essere imputata almeno una negligenza leggera e che il rapporto di causalità naturale e adeguato tra il suo comportamento e l'incidente è evidente, non violano il diritto federale. Su questi punti si può rimandare alla decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 secondo periodo LTF).
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4.
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Il ricorrente contesta infine il rifiuto governativo, non annullato dalla Corte cantonale, di poter scegliere il periodo di revoca o di frazionarlo conformemente alle sue esigenze professionali.
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Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che un'esecuzione frazionata della revoca della licenza di condurre non è compatibile con lo scopo preventivo ed educativo della misura; essa contrasta con la concezione del legislatore, secondo cui una revoca della licenza dev'essere ordinata ed effettivamente eseguita per una determinata durata stabilita dalla legge, a maggior ragione quando si tratti di una durata limitata a un mese (DTF 134 II 39 consid. 3 pag. 42 in fondo). Nessuna deroga è peraltro stata prevista nemmeno per i conducenti professionali (cfr. DTF 132 II 234 consid. 2.3). Il Tribunale federale ha poi ricordato che le facoltà concesse dalla prassi e dalla dottrina d'ottenere un rinvio dell'esecuzione della revoca della licenza, per consentire al conducente di organizzare di conseguenza l'impiego del suo tempo, considera in maniera sufficiente i contrapposti interessi pubblici e privati (DTF 134 II 39 consid. 3 pag. 43 in fondo). Nemmeno su questo punto è quindi ravvisabile una violazione del diritto federale. Non spetta d'altra parte al Tribunale federale fornire indicazioni sul modo in cui dev'essere eseguito il provvedimento litigioso e pertanto sulla data o il periodo durante il quale dev'essere ordinato (sentenza 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).
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5.
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Ne segue, che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 31 gennaio 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Fonjallaz Crameri
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