BGer 5A_85/2011 | |||
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BGer 5A_85/2011 vom 07.02.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_85/2011
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Sentenza del 7 febbraio 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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I Camera civile del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino, via Bossi 3,
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casella postale 45853, 6901 Lugano.
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Oggetto
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mezzo di prova (autorità parentale),
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ricorso contro la sentenza del 9 dicembre 2010
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emanata dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 30 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale 2 ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di verificare l'idoneità dei genitori non coniugati A.________ e B.________ all'esercizio congiunto dell'autorità parentale ai sensi dell'art. 298a cpv. 1 CC sul figlio C.________ (nato nel 2007);
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che con sentenza 15 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile il gravame di A.________ e B.________ contro la predetta decisione ritenendola meramente incidentale, in quanto dispone unicamente l'assunzione di un mezzo di prova, ed inidonea a causare un danno irreparabile;
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che con sentenza 9 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per insufficienza di motivazione l'appello di A.________ e B.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
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che giusta la Corte cantonale A.________ e B.________ non hanno infatti speso una parola per contestare il carattere incidentale della decisione intesa a verificare la loro idoneità all'esercizio congiunto dell'autorità parentale e non hanno nemmeno dimostrato che tale decisione arreca un danno non altrimenti riparabile;
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che inoltre a mente della Corte cantonale la verifica ordinata dalla Commissione tutoria regionale 2 non provoca in ogni modo un pregiudizio irreparabile e non configura una disparità di trattamento nei confronti dei genitori non coniugati;
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che con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2011 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza d'appello, chiedendo altresì di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che, quando come in concreto la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti a definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità del rimedio, a censurare ognuna di esse (DTF 133 IV 119 consid. 6);
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che nel gravame all'esame i ricorrenti si limitano a sostenere che la verifica della loro idoneità all'esercizio congiunto dell'autorità parentale sarebbe arbitraria, sproporzionata, contraddittoria, contraria all'art. 8 CC, discriminatoria nei confronti dei genitori non coniugati, contraria al diritto della personalità, al diritto costituzionale ed al diritto internazionale, nonché invasiva della sfera privata e familiare;
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che i ricorrenti non formulano tuttavia alcuna censura attinente al considerando principale della decisione cantonale concernente l'inammissibilità per insufficienza di motivazione;
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che pertanto il presente gravame con cui viene contestata soltanto una delle due motivazioni indipendenti della decisione impugnata non rispetta i requisiti posti dall'art. 42 cpv. 2 e dall'art. 106 cpv. 2 LTF ad un rimedio al Tribunale federale;
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che di conseguenza il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 febbraio 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Hohl Antonini
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