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Informationen zum Dokument  BGer 2C_163/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_163/2011 vom 15.02.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_163/2011
 
Sentenza del 15 febbraio 2011
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento sanità e socialità del Cantone Ticino, Ufficio del veterinario cantonale, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Misure di custodia e di gestione del proprio cane,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 14 gennaio 2011 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile per difetto di motivazione il gravame presentato l'8 settembre 2010 da A.________ contro il giudizio del 17 agosto 2010 con cui il Consiglio di Stato ticinese ha confermato la decisione 14 maggio 2010 dell'Ufficio del veterinario cantonale. Quest'ultimo, in seguito a quattro aggressioni perpetrate dal cane dell'interessata tra settembre 2008 e gennaio 2010, decideva d'inasprire misure prese nel 2008 (invito a tenere il cane al guinzaglio sul suolo pubblico), segnatamente imponeva alla proprietaria di utilizzare una museruola a cestello sul suolo pubblico.
 
2.
 
L'11 febbraio 2011 A.________ ha depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso (in materia di diritto pubblico) con cui chiede che la sentenza cantonale sia dichiarata nulla.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
3.
 
3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
 
3.2 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
 
3.3 Oggetto del contendere è la decisione d'inammissibilità emessa dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, cioè la questione di sapere se a ragione o a torto il gravame esperito dinanzi a tale autorità dalla qui ricorrente è stato considerato insufficientemente motivato e quindi dichiarato irricevibile. Orbene l'interessata nulla menziona al riguardo, non formula cioè alcuna censura diretta contro la questione della motivazione della precedente impugnativa. Allo stesso modo ella non solleva alcuna critica riguardo alla motivazione formulata a titolo abbondanziale dalla corte cantonale e concernente l'improponibilità di alcune sue richieste di informazioni, rispettivamente di sue critiche riguardo ad un episodio aggressivo accaduto successivamente ai fatti rilevanti per il giudizio. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
4.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 febbraio 2011
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: La Cancelliera:
 
Zünd Ieronimo Perroud
 
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