BGer 1C_68/2011 | |||
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BGer 1C_68/2011 vom 16.02.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_68/2011
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Sentenza del 16 febbraio 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
Comune di Cadempino, 6814 Cadempino,
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rappresentato dal Municipio, casella postale 195, 6814 Cadempino,
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ricorrente,
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contro
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A.A.________ e B.A.________,
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patrocinati dall'avv. Verena Ursula Fontana,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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ricorso in materia edilizia; legittimazione del Municipio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che, nell'ambito di una vertenza in materia edilizia, il Municipio di Cadempino ha inflitto una sanzione pecuniaria a A.A.________ e B.A.________;
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che con decisione del 27 maggio 2010 il Consiglio di Stato, adito dagli interessati, ha annullato la risoluzione municipale;
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che con giudizio del 10 gennaio 2011 il giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso sottopostogli dal Municipio di Cadempino, ritenendo che, secondo la prassi e la legge edilizia cantonale, legittimato a ricorrere è soltanto il Comune, non il Municipio;
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che avverso questo giudizio il Comune di Cadempino presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuova decisione;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che la questione di sapere se il Comune sia legittimato a impugnare una decisione concernente l'accertata carenza di legittimazione del Municipio non dev'essere esaminata oltre;
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che in effetti secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
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che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, segnatamente con la prassi e le norme legali ivi citate, nonché la circolare del 2002 con la quale la Sezione degli enti locali ha reso attenti i Municipi circa la nuova prassi di non considerare i ricorsi introdotti dal Municipio in nome proprio come inoltrati in nome del Comune;
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che adducendo semplicemente che parrebbe ovvio che il Municipio agirebbe a nome e per conto del Comune, per cui la soluzione adottata dalla Corte cantonale, peraltro conforme a quella del Tribunale federale, costituirebbe un eccesso di formalismo, il ricorrente non tenta di dimostrare l'incostituzionalità degli argomenti addotti nella criticata decisione;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non deve quindi essere esaminato nel merito;
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che non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 febbraio 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Fonjallaz Crameri
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