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Informationen zum Dokument  BGer 4A_57/2011  Materielle Begründung
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BGer 4A_57/2011 vom 17.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_57/2011
 
Sentenza del 17 marzo 2011
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Massimo Macconi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Umberto De Martino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di mediazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 dicembre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 24 giugno 1997 la A.________SA ha conferito mandato irrevocabile alla C.________SA di trovare imprese di costruzione disposte a sottoscrivere i contratti di appalto per l'edificazione di due stabili, di adoperarsi per ottenere un credito di costruzione di circa fr. 4/5'000'000.-- e di segnalare il progetto ad interessati all'acquisto delle unità abitative da edificare. Il contratto prevedeva per l'ottenimento del credito di costruzione un compenso pari al 4,5 % del finanziamento ottenuto. Il 1° settembre 1997 il mandato è stato trasferito, con l'accordo di tutte le parti interessate, ad B.________, cittadino italiano residente in Italia. Con lettera del 24 luglio 1998 la A.________SA si era impegnata a riconoscere a quest'ultimo "la somma di fr. 180'000.-- + IVA a forfait come premio speciale quale compenso speciale personale per l'ottenimento di un credito di costruzione per la quale lei si sta attivando presso istituti bancari da noi autorizzati che hanno già manifestato un consenso di massima". Il 5 gennaio 1999 la A.________SA ha poi comunicato per iscritto ad B.________ che "con riferimento alle richieste di credito di costruzione da noi effettuate presso la banca D.________ e banca E.________, entrambe a Lugano, da voi presentateci, con la presente Vi confermiamo che all'ottenimento e disponibilità del credito stesso Vi corrisponderemo la somma di fr. 180'000.-- + IVA così come concordato".
 
B.
 
B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la A.________SA con una petizione tendente all'ottenimento di fr. 800'000.-- (fr. 620'000.-- per l'intermediazione relativa alla sottoscrizione di un contratto di appalto, richiesta poi abbandonata con le conclusioni, e fr. 180'000.-- per l'intermediazione di un credito di costruzione erogato dalla banca D.________). In parziale accoglimento della petizione, il Pretore ha condannato il 6 dicembre 2010 la convenuta a versare all'attore fr. 180'000.--, oltre accessori, e ha rigettato in via definitiva per il medesimo importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo notificato alla A.________SA.
 
C.
 
Con sentenza 6 dicembre 2010 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un rimedio della A.________SA, ridotto a fr. 121'500.-- l'importo che tale società deve versare all'attore e per il quale è stata rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La Corte cantonale, ritenuta acquisita l'applicabilità del diritto svizzero alla fattispecie, ha considerato che le parti avevano stipulato un contratto di mediazione per interposizione e che l'attore aveva provato l'esistenza di un nesso causale psicologico tra la sua attività e la conclusione di un contratto mediato per un credito di costruzione di fr. 2'700'000.--. I Giudici cantonali hanno poi determinato la mercede del mediatore applicando all'appena menzionato importo la percentuale del 4,5 % prevista nel contratto di mediazione.
 
D.
 
Con ricorso in materia civile del 28 gennaio 2011 la A.________SA chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza cantonale nel senso che il suo appello sia integralmente accolto e la petizione avversaria respinta con conseguente conferma dell'opposizione interposta al precetto esecutivo. La ricorrente ritiene che i Giudici cantonali abbiano valutato in modo contraddittorio i fatti perché essi, pur avendo constatato che il contratto di mediazione del 24 giugno 1997 contemplava l'ottenimento di un credito di costruzione di almeno fr. 4 milioni, hanno parzialmente accolto la petizione in ragione della stipula di un contratto mediato che prevedeva l'erogazione di soli fr. 2,7 milioni. Sempre secondo la ricorrente, la Corte cantonale sarebbe inoltre pure caduta nell'arbitrio per aver accertato l'esistenza di un nesso causale fra lo stanziamento di tale credito e l'attività dell'opponente.
 
Con risposte 11 febbraio rispettivamente 4 marzo 2011 B.________ si oppone al conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa e propone l'integrale reiezione del ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Interposto tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso in materia civile è ricevibile.
 
2.
 
In linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsene o completarlo unicamente se è stato effettuato in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Poiché la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) e configura a sua volta la violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono le accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
Giova rammentare poi che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4).
 
Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
 
3.
 
3.1 Dopo aver ritenuto che le parti avevano concluso un contratto di mediazione per interposizione, la Corte cantonale ha stabilito che dall'istruttoria risulta che vi è stato un ruolo attivo e concreto del qui opponente nell'ottenimento del credito di costruzione erogato dalla banca D.________. La mandante aveva infatti riconosciuto nello scritto del 5 gennaio 1999 che tale banca gli era stata presentata dal mediatore e che questi si stava "attivando ... per l'ottenimento di un credito di costruzione presso istituti bancari da" lei "autorizzati" (scritto del 24 luglio 1998). I Giudici cantonali non hanno ritenuto determinante che F.________ avesse affermato di aver introdotto lui la convenuta alla predetta banca e hanno osservato che egli, sebbene avesse escluso nella sua "fattura per intermediazione" del 7 luglio 1999 la possibilità di un'altra intermediazione, ha nondimeno aggiunto in tale documento che qualsiasi pretesa di terzi ricollegata a tale pratica avrebbe dovuto essere considerata come facente parte dei suoi onorari, evocando in tal modo il concorso di altre persone. Inoltre, nemmeno il teste G.________ aveva indicato che F.________ avesse avuto un ruolo esclusivo. In definitiva, secondo la Corte cantonale, nell'ipotesi più favorevole alla mandante l'attività del qui opponente è stata una causa concorrente o indiretta alla conclusione del contratto.
 
3.2 La ricorrente non contesta la qualifica del rapporto fra le parti contenuta nella sentenza impugnata né afferma che l'attività del mediatore debba essere la causa esclusiva che ha portato alla stipulazione del contratto, ma sostiene che l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento arbitrario dei fatti per aver riconosciuto un ruolo causale dell'opponente nella concessione del credito di costruzione. Assevera che dalla locuzione "si sta attivando" da lei utilizzata non possa essere dedotto che il mutuo concesso sei mesi più tardi sia dovuto all'operato accessorio dell'opponente. Sarebbe inoltre pure stato arbitrario scartare sia il predetto documento del 7 luglio 1999 redatto da F.________ sia la deposizione di quest'ultimo, la quale sarebbe del resto stata confermata dal teste G.________.
 
3.3 Nella fattispecie la ricorrente si limita a proporre una sua lettura delle risultanze probatorie, senza però riuscire a far apparire arbitrario (v. sulla definizione di arbitrio supra consid. 2) l'apprezzamento delle prove agli atti effettuato dai Giudici cantonali. Essa pare dimenticare che il giudizio impugnato è pure basato sullo scritto 5 gennaio 1999 da lei stessa allestito in cui ha promesso all'opponente la corresponsione di una somma di denaro all'ottenimento del credito. Inoltre, la Corte cantonale non ha escluso che F.________ sia pure intervenuto in veste di mediatore, ma ha unicamente ritenuto, interpretando i documenti agli atti in modo non arbitrario, che egli non aveva in ogni caso svolto tale ruolo in modo esclusivo. Ne segue che l'argomentazione ricorsuale, in larga misura appellatoria e quindi inammissibile, si rivela infondata.
 
4.
 
4.1 La Corte cantonale ha determinato la mercede del mediatore fondandosi sul contratto del 24 giugno 1997 e sulla lettera 24 luglio 1998, osservando che l'importo di fr. 180'000.--, menzionato in quest'ultimo documento, corrispondeva al 4,5 % di fr. 4'000'000.--, percentuale pure prevista nel predetto contratto. Poiché il credito di costruzione ottenuto dalla qui ricorrente grazie all'intervento dell'opponente era di soli fr. 2'700'000.--, i Giudici cantonali hanno ritenuto che al mediatore spettasse una mercede pari al 4,5 % del credito effettivamente erogato, e cioè fr. 121'500.--.
 
4.2 La ricorrente ritiene nuovamente violato l'art. 97 LTF e lamenta una valutazione dei fatti arbitraria, perché i Giudici cantonali si sarebbero basati su accertamenti contraddittori. Essa ritiene insostenibile la conclusione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il contratto di mediazione è stato parzialmente adempiuto con la stipula del contratto che ha portato allo stanziamento di un credito di costruzione di soli fr. 2,7 milioni, atteso che in base agli accertamenti della sentenza impugnata le parti avevano pattuito che il mediatore avrebbe dovuto adoperarsi per ottenere un credito di costruzione di almeno fr. 4'000'000.--. Sostiene pure che la lettera 5 gennaio 1999 concerneva un'attività futura (ottenimento di un ulteriore credito di fr. 1'300'000.--) che non è stata svolta e assevera che la - parziale - inadempienza del contratto di mediazione avrebbe dovuto portare a un'integrale reiezione della petizione.
 
4.3 Occorre innanzi tutto ricordare che nemmeno la Corte cantonale ha ritenuto che l'opponente abbia integralmente adempiuto il contratto di mediazione, motivo per cui le - prolisse - lamentele concernenti una pretesa violazione dell'art. 97 cpv. 1 LTF in questo ambito si rivelano del tutto inconferenti. Infatti tale norma presuppone che l'eliminazione del - preteso - vizio possa essere determinante per l'esito del procedimento.
 
Diversa è la questione concernente le conseguenze di un parziale adempimento del contratto di mediazione e segnatamente sapere se, come preteso dalla ricorrente, il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati debba comportare - come apoditticamente affermato nel gravame - l'esclusione di qualsiasi compenso del mediatore. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di una mediazione coronata solo in parte da successo, la mercede dovuta al mediatore non va esclusa, ma unicamente ridotta (DTF 114 II 357 consid. 3b). Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, accordando all'opponente una mercede proporzionale al risultato ottenuto.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso - nella misura in cui è ammissibile - si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Con l'evasione del rimedio la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese processuali di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 marzo 2011
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Klett Piatti
 
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