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Informationen zum Dokument  BGer 5D_16/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_16/2011 vom 24.03.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_16/2011
 
Sentenza del 24 marzo 2011
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.B.________ e C.B.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Alan Gianinazzi,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2011 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 30 giugno 2008 D.A.________ (marito di A.A.________) ha sottoscritto con C.B.________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultimo e della moglie B.B.________ a Carabbia;
 
che con decisione 13 ottobre 2010 il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A.A.________ al precetto esecutivo notificatole da B.B.________ e C.B.________ per un importo di fr. 1'500.-- (corrispondente alla pigione di gennaio e febbraio 2010);
 
che con sentenza 12 gennaio 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso per cassazione presentato da A.A.________;
 
che la Corte cantonale non ha ritenuto arbitrario considerare il contratto di locazione, firmato dal marito dell'escussa in veste di rappresentante dell'unione coniugale, quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione;
 
che inoltre a mente della Corte cantonale non è nemmeno insostenibile negare la verosimiglianza dell'eccezione di inadempienza contrattuale (presenza di difetti nell'ente locato) sollevata dall'escussa in quanto fondata su fotografie prive di data;
 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale dell'11 febbraio 2011 A.A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale ed il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione;
 
che, nella misura in cui la ricorrente adduce documenti che non sono stati presentati dinanzi alla Corte cantonale, essa si avvale inammissibilmente di nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF);
 
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
 
che nel gravame all'esame la ricorrente si limita invece a lamentare la mancata presa in considerazione da parte della Corte cantonale della presenza di difetti nell'ente locato opponendo così semplicemente la sua opinione a quella dell'autorità inferiore senza nemmeno pretendere una violazione di diritti costituzionali;
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 marzo 2011
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Hohl Antonini
 
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