BGer 5A_253/2011 | |||
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BGer 5A_253/2011 vom 07.04.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_253/2011
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Sentenza del 7 aprile 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Commissione tutoria regionale 11, via Papogna 10, 6616 Losone.
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Oggetto
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approvazione del rapporto morale 2008,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2011 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole un rappresentante provvisorio;
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che con decisione 20 ottobre 2009 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rapporto morale 2008 riguardante A.________ allestito dal rappresentante provvisorio;
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che con sentenza 13 novembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile per carenza di un'adeguata motivazione un ricorso presentato da A.________ contro la predetta decisione;
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che con sentenza 10 marzo 2011 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello di A.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
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che a mente della Corte cantonale l'appello è irricevibile nella misura in cui A.________ muove doglianze estranee all'oggetto del litigio quali la legittimità della misura di protezione, il comportamento del rappresentante provvisorio ed i ritardi nella procedura di interdizione;
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che giusta la Corte cantonale il gravame è per il resto infondato in quanto la ricorrente non spiega perché il rapporto morale 2008 sarebbe falso, diffamatorio, offensivo o insinuerebbe dubbi sul suo stato di salute e non indica quali ulteriori verifiche la Commissione tutoria regionale 11 avrebbe dovuto esperire in merito a tale rapporto;
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che con ricorso in materia civile del 1° aprile 2011 A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento del suo appello;
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che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che nel gravame all'esame la ricorrente non cita alcuna norma legale ritenuta violata e non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno dell'irricevibilità rispettivamente dell'infondatezza del suo appello, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti ed a reiterare accuse alle parti coinvolte nella procedura;
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, alla Commissione tutoria regionale 11 e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 aprile 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Hohl Antonini
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