BGer 6B_621/2010 | |||
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BGer 6B_621/2010 vom 20.05.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_621/2010
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Sentenza del 20 maggio 2011
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Mathys, Presidente,
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Schneider, Denys,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,
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opponente.
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Oggetto
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Istigazione a favoreggiamento, arbitrio,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 9 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a L'avv. A.________ ha patrocinato B.B.________ nell'ambito di un'inchiesta penale per presunti reati di truffa e lesioni semplici in relazione all'esercizio abusivo della professione di medico.
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A.b Il 23 aprile 2007 si è svolto il primo interrogatorio di B.B.________, a cui ha fatto seguito la perquisizione della sua abitazione. Il medesimo giorno, dopo un ulteriore interrogatorio, B.B.________ è stato arrestato.
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Il 27 aprile 2007 l'avv. A.________ ha avuto un primo colloquio libero con il suo patrocinato riguardo ad alcuni aspetti pratici della carcerazione.
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A.c In data 30 aprile 2007 si è proceduto a una seconda perquisizione del locale al piano terreno dell'abitazione di B.B.________ adibito a studio medico. Erano presenti lo stesso B.B.________, l'avv. A.________, C.B.________, moglie dell'accusato, e il di lei fratello E.________. Prima che il suo cliente fosse ricondotto in carcere e durante un'interruzione della perquisizione, l'avv. A.________ ha potuto conferire brevemente con lui. B.B.________ le chiese di nascondere un armadietto in ferro che si trovava nella camera da letto dell'appartamento. Dopo aver riferito ciò alla moglie e al cognato, l'armadietto venne da questi spostato dalla camera da letto di B.B.________ in un'altra camera dell'appartamento.
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A.d Il 1° maggio 2007, giorno festivo in Ticino, l'avv. A.________ si è intrattenuta nuovamente con il suo patrocinato in carcere.
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Il mattino seguente, l'avv. A.________ ha telefonato a D.________, amico di B.B.________, chiedendogli di spostare il suddetto armadietto dall'appartamento di B.B.________ al suo domicilio a X.________, ciò che questi fece il mattino stesso.
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A.e Il 9 maggio 2007 l'armadietto è stato sequestrato dagli inquirenti nel garage di D.________. Esso conteneva della documentazione di natura sia personale sia professionale (contratti, polizze assicurative, tessere bancarie, carte di credito, documenti e permessi riferiti a soggiorni e lavori svolti da B.B.________ in Francia e in Svizzera), vari oggetti nonché l'importo di corrispettivi fr. 80'000.-- in diverse valute.
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B.
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Con decreto di accusa del 17 marzo 2008, il Procuratore pubblico ha riconosciuto l'avv. A.________ autrice colpevole di istigazione a favoreggiamento per i fatti del 2 maggio 2007 e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di fr. 350.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 3'000.--.
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C.
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A seguito dell'opposizione al decreto di accusa presentata dall'avv. A.________, con sentenza del 16 settembre 2009, il Giudice della Pretura penale ha confermato il capo d'imputazione di istigazione a favoreggiamento e ha condannato l'avv. A.________ alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 350.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 3'000.--.
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D.
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Con sentenza del 9 giugno 2010, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP; dal 1° gennaio 2011 Corte di appello e di revisione penale) ha accolto il ricorso inoltrato dall'avv. A.________ e l'ha prosciolta dall'imputazione di istigazione a favoreggiamento. In sostanza la CCRP ha ritenuto arbitrario l'accertamento di prime cure secondo cui l'accusata aveva preso in considerazione il fatto che l'armadietto contenesse materiale rilevante per l'inchiesta penale a carico del suo assistito. Un accertamento dei fatti privo di arbitrio conduceva infatti a negare la realizzazione dell'elemento soggettivo dell'infrazione e pertanto a prosciogliere l'avv. A.________ dalle accuse mossele.
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E.
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Avverso la decisione di ultima istanza, il Procuratore pubblico inoltra un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Lamentando arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa alla CCRP per nuovo giudizio.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto:
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1.
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A mente del ricorrente, la CCRP avrebbe valutato arbitrariamente le prove, rispettivamente avrebbe omesso di considerare mezzi di prova determinanti per accertare il dolo dell'avv. A.________. Quest'ultima sapeva, già il 30 aprile 2007, che l'armadietto conteneva documentazione rilevante per l'inchiesta penale e, nell'intento di impedirne il sequestro, ha spinto D.________ a trafugarlo nel garage della propria abitazione, rispettivamente ha determinato la moglie di B.B.________ a consegnarlo a D.________ per sottrarlo agli inquirenti.
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2.
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Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove la CCRP dispone di un potere analogo a quello del Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per violazione del divieto dell'arbitrio (v. art. 288 del vecchio codice di procedura penale del 19 dicembre 1994; CPP/TI; BU 1995 483). Secondo costante giurisprudenza, adito con un ricorso fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di un'autorità di ultima istanza che pure fruiva di una cognizione ristretta, il Tribunale federale non si limita ad esaminare dal punto di vista dell'arbitrio se l'autorità di ricorso lo abbia commesso; in altri termini, non vi è la cosiddetta duplice limitazione del potere di esame (Willkür im Quadrat). Il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha a torto ammesso - rispettivamente negato - una violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; 116 III 70 consid. 2b).
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3.
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La CCRP ha innanzitutto ritenuto arbitraria, perché priva di elementi oggettivi a sostegno, la conclusione del giudice di prime cure secondo cui nel corso del colloquio del 1° maggio 2007 l'avv. A.________ e il suo cliente discussero esplicitamente di come sottrarre l'armadietto agli inquirenti. La premura dimostrata dall'opponente nell'andare a far visita al suo cliente in carcere non può essere considerata un indizio univoco del fatto che tale visita fosse destinata unicamente a comunicare a B.B.________ di non essere riuscita a nascondere l'armadietto. Tale premura, continua la CCRP, può infatti essere ritenuta come indiziante una diligenza della patrocinatrice nel trattare con il diretto interessato la questione della detenzione preventiva o come una generica sollecitudine dell'avvocata verso il cliente confrontato per la prima volta con una situazione di estremo disagio quale la privazione della libertà. Peraltro anche la premura dimostrata nel chiamare D.________ il giorno successivo al colloquio non rafforza la tesi ritenuta in prima istanza. Essa è infatti compatibile con quanto affermato dalla stessa accusata, ossia con la necessità di spostare al più presto l'armadietto dall'appartamento in cui la moglie continuava a vivere per evitare che questa ne reperisse la chiave e venisse così in possesso di materiale di cui ella doveva - secondo le intenzioni di B.B.________ - essere tenuta all'oscuro. A questo riguardo le dichiarazioni dell'avv. A.________ sono state confermate dallo stesso B.B.________. Ritenuta la congruenza tra gli elementi accertati e le versioni concordanti dell'avvocata e del cliente, la CCRP ha considerato arbitrario andare oltre tali dichiarazioni senza disporre di alcun elemento oggettivo.
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3.1 A mente del ricorrente, l'urgenza manifestata dall'opponente nell'incontrare il suo assistito in carcere durante un giorno festivo non era dettata dalle ragioni ipotizzate dalla CCRP quanto piuttosto, secondo quanto già ritenuto dal giudice di prime cure, dall'esigenza di comunicare al cliente di non essere riuscita a trasferire l'armadietto. L'insorgente rileva come sia stata la stessa A.________ ad affermare di non aver discusso con il suo cliente del ricorso contro la conferma dell'arresto. La CCRP avrebbe inoltre omesso di considerare che B.B.________ era già stato arrestato nel suo paese natio nel corso del 1984 con accuse analoghe a quelle contenute nell'atto d'accusa del 18 novembre 2009, ciò di cui anche l'avv. A.________ era a conoscenza. Non era pertanto la prima volta che B.B.________ veniva incarcerato. Inoltre è sempre l'avv. A.________ ad aver riferito che, nel corso del suo primo incontro in carcere con il cliente, l'aveva trovato bene. La Corte cantonale non avrebbe viepiù tenuto conto delle dichiarazioni di E.________ in relazione ai fatti avvenuti nel corso della seconda perquisizione del 30 aprile 2007, dichiarazioni sostanzialmente confermate anche da C.B.________. Pure la condotta processuale dell'avv. A.________ sarebbe stata ignorata dall'istanza precedente che non si è confrontata con le ragioni che hanno spinto l'accusata a negare, in occasione del suo primo interrogatorio, di aver ricevuto dal suo cliente la richiesta di far sparire l'armadietto.
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3.2 La CCRP ha ritenuto che le conclusioni del primo giudice sullo scopo della visita in carcere del 1° maggio 2007 non fossero sostenute da alcun elemento oggettivo. Ora, il Giudice della Pretura penale ha considerato i fatti accaduti nel corso della seconda perquisizione del 30 aprile 2007 perché ritenuti direttamente connessi con quanto avvenuto successivamente, l'accusata avendo intrapreso i primi passi d'istigazione a favoreggiamento messo in atto nei giorni seguenti. È stato accertato che, durante la perquisizione del 30 aprile 2007, dopo che B.B.________ le aveva farfugliato qualcosa, l'avv. A.________ si è rivolta alla moglie del suo cliente e al di lei fratello chiedendo di nascondere l'armadietto. E.________ ha dichiarato che l'avv. A.________ ha insistito perché l'armadietto sparisse suggerendo di metterlo nel bagagliaio della sua (di lei) automobile dove non avrebbe potuto essere cercato ("dort dürfen sie nicht suchen", sentenza di primo grado pag. 10). Affermazioni sostanzialmente confermate anche da C.B.________. È alla luce di ciò che il giudice di prima istanza ha in seguito ritenuto che la celerità con cui l'indomani - giorno festivo - l'avvocata ha reso visita al suo assistito in carcere costituiva un indizio a sostegno del fatto che voleva subito informare il cliente di non essere riuscita a trasportare l'armadietto fuori dall'abitazione, come da questi chiesto il giorno prima.
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3.3 La CCRP non ha praticamente tenuto conto dei fatti del 30 aprile 2007 - per i quali del resto non sono state mosse accuse nei confronti dell'avv. A.________ - e di riflesso delle dichiarazioni di E.________ e di sua sorella C.B.________, contrariamente al primo giudice che ha posto tali elementi a fondamento delle sue deduzioni sullo scopo della visita in carcere del 1° maggio 2007. Deduzioni che la Corte ticinese ha a giusto titolo ritenuto arbitrarie perché prive di elementi oggettivi a sostegno. Infatti, se è vero che la richiesta formulata durante l'interruzione della perquisizione poteva avere quale intento quello di sottrarre l'armadietto all'esame delle autorità di perseguimento penale, non va dimenticato che, quando l'avvocata si è recata in carcere il giorno seguente, la perquisizione era ormai terminata e non risulta - dagli accertamenti cantonali (v. art. 105 cpv. 1 LTF) - che ne fossero previste e annunciate di ulteriori. Sicché in un certo qual modo non sussistevano più ragioni impellenti per far sparire l'armadietto nel contesto della procedura penale. In simili circostanze, la CCRP poteva quindi ritenere che la premura dimostrata nell'incontrare il cliente in carcere un giorno festivo poteva essere ritenuta come una particolare diligenza o generica sollecitudine dell'avvocata verso il suo assistito confrontato con una situazione di disagio come quella della privazione della libertà. Ora, anche se, contrariamente a quanto affermato dalla Corte cantonale, non era la prima volta che B.B.________ si trovava in carcere, la privazione della libertà costituisce comunque un'esperienza non facile da affrontare. Certo, l'avvocata ha dichiarato di non aver parlato con il suo cliente del ricorso contro la conferma dell'arresto come rimarcato dal ricorrente. Tuttavia, dalla lettura del verbale di interrogatorio, pare che tale affermazione sia riferita al primo colloquio del 27 aprile 2007 e non al secondo. In merito a quest'ultimo l'avv. A.________ ha solo precisato di aver approfondito la questione della condanna penale a Y.________ e quella della sospensione della pena (v. atto cantonale n. 16). Va peraltro evidenziato che la CCRP non ha compiuto un accertamento sullo scopo e sul contenuto dell'incontro del 1° maggio 2007, ma ha formulato unicamente delle ipotesi in grado di poter spiegare con ugual forza le ragioni della premura con cui l'avvocata si è recata in carcere e pertanto l'assenza di univocità dell'indizio ritenuto in prima istanza. Quanto poi alla condotta processuale dell'avvocata, che in un primo tempo ha negato di aver ricevuto dal suo cliente l'istruzione di far sparire l'armadietto, non costituisce un elemento idoneo a determinare con quale intento ella si sia recata in carcere il 1° maggio 2007. E a ragione quindi la Corte ticinese non ne ha tenuto conto a questo stadio del suo ragionamento.
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4.
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Chinandosi in seguito sull'aspetto soggettivo dell'infrazione imputata all'avv. A.________, la CCRP ha rilevato come nell'accertamento del dolo assumesse particolare importanza il contenuto del colloquio tra l'avvocata e il suo cliente durante la visita in carcere il 1° maggio 2007. Scartato in quanto arbitrario l'accertamento del primo giudice secondo cui quella visita era finalizzata a delineare la sottrazione dell'armadietto agli inquirenti, la Corte cantonale ha constatato che sulla questione rimane solo quanto emerge dalle dichiarazioni dell'avv. A.________ e di B.B.________ secondo cui il cliente chiese all'avvocata di portar via dall'appartamento coniugale l'armadietto per evitare che il suo contenuto cadesse nelle mani della moglie. Le ragioni avanzate dal cliente per giustificare questa richiesta risultavano plausibili per l'avv. A.________ sulla base di quel che sapeva della situazione. In merito a quest'ultima è stato accertato che:
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- la relazione dei coniugi B.________ era estremamente conflittuale;
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- i loro conflitti erano sfociati in procedimenti giudiziari avviati da un coniuge nei confronti dell'altro e nell'ambito dei quali B.B.________ era patrocinato dall'avv. A.________;
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- l'armadietto era chiuso a chiave e posto nella camera da letto occupata solo da B.B.________;
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- la chiave dell'armadietto era nascosta in un luogo sconosciuto alla moglie di B.B.________;
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- l'armadietto era stato visto e aperto durante la perquisizione del 23 aprile 2007;
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- il suo contenuto era stato visionato dagli inquirenti;
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- una parte del suo contenuto era stata sequestrata;
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- l'armadietto era stato richiuso dagli inquirenti e la chiave era stata da loro riposta nel suo abituale nascondiglio.
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Questi fatti, noti all'avvocata, rendevano plausibile il racconto del suo cliente e ciò per due ragioni. In primo luogo, la versione secondo cui i documenti ancora contenuti nell'armadietto erano di solo carattere personale era confermata dal fatto che gli inquirenti, dopo averli esaminati, non ne hanno disposto il sequestro attestando così l'indifferenza per il procedimento penale di quanto in esso contenuto. In simili circostanze, pretendere che l'avvocata dovesse ipotizzare che l'armadietto o quanto in esso potevano essere ancora rilevanti per l'inchiesta equivale a pretendere che ella dovesse forzatamente contare sull'incompetenza, sulla distrazione o sulla negligenza degli inquirenti, dei due rappresentanti del Dipartimento della sanità e socialità (DSS) e del Farmacista cantonale che li hanno coadiuvati nella perquisizione. Non si può poi ritenere che l'avvocata pensasse che l'Ufficio del medico cantonale effettuasse controlli tesi unicamente a verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie. I rappresentanti del DSS - che hanno peraltro partecipato all'interrogatorio di B.B.________ - sono infatti intervenuti accanto agli inquirenti quale loro supporto "specialistico" nell'ambito di una perquisizione domiciliare decisa nel contesto di un'inchiesta di manifesta natura penale. Secondariamente - continua la CCRP - la necessità di sottrarre tali documenti alla moglie era resa verosimile dall'esistenza di vertenze di natura civile tra i coniugi e l'esigenza di spostare l'armadietto proprio in quel momento si spiegava con il fatto che la forzata assenza di B.B.________ avrebbe permesso alla moglie - sino ad allora ignara di dove fosse nascosta la chiave - di cercarla senza problemi. Sulla base di tutte queste circostanze di fatto l'avvocata era dunque legittimata a ritenere plausibile il racconto del suo cliente.
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4.1 A mente del ricorrente, le considerazioni della CCRP in relazione al ruolo svolto dai rappresentanti del DSS sarebbero arbitrarie perché in aperto contrasto con gli atti, segnatamente con il rapporto di ispezione della dott.ssa F.________. Da questo documento si evince chiaramente come la perquisizione del 23 aprile 2007 è stata predisposta ed eseguita in primo luogo per permettere alle Autorità sanitarie di effettuare i loro controlli, controlli resi impossibili dall'irreperibilità di B.B.________. Il Ministero pubblico ha così convocato i responsabili dell'Ufficio del medico cantonale all'interrogatorio di B.B.________ per consentire loro di porre domande ed eseguire le ispezioni sanitarie nel contesto della perquisizione ordinata dallo stesso Ministero. A causa della gravità della situazione trovata nello "studio medico", si è poi deciso per una perquisizione approfondita e per l'arresto. La dott.ssa F.________ non è quindi intervenuta in veste di "specialista" a supporto degli inquirenti, ma ha eseguito, nel corso della perquisizione, l'ispezione e i controlli previsti dalla legge sanitaria. Poiché l'arresto di B.B.________ non era stato programmato, l'intervento era stato pianificato con l'ausilio di due soli ispettori. Quel giorno però è stato possibile reperire solo l'Ispettore G.________ che non si occupa di reati finanziari. La perquisizione dell'abitazione di B.B.________ da parte sua è quindi avvenuta solo per dare supporto alla polizia causa carenza di effettivi. Con tutta evidenza la dottoressa non disponeva della necessaria preparazione per eseguire una perquisizione approfondita e stabilire quanto rilevante e pertinente per l'inchiesta penale. L'avv. A.________ si è perfettamente resa conto di questa situazione. L'urgenza da ella dimostrata nel far spostare l'armadietto era dettata dal fatto che, vista la superficialità con cui era stato perquisito la prima volta, si procedesse al più presto al suo trafugamento onde evitare una nuova perquisizione che, alla presenza del Ministero pubblico, avrebbe forzatamente portato al suo sequestro. Il fatto che, nel corso della perquisizione del 30 aprile 2007, l'avv. A.________ abbia richiesto l'emanazione di un nuovo formale ordine di perquisizione è stato, con ogni verosimiglianza, un espediente per allontanare il magistrato inquirente e avere sufficiente tempo per trafugare l'armadietto.
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4.2 Le critiche del ricorrente partono dal presupposto che vi sia stata una netta distinzione tra la procedura amministrativa di carattere sanitario e quella penale nonché una chiara definizione dei ruoli tra le diverse persone che hanno effettuato la perquisizione. Se questo stato di fatto era evidente a coloro che hanno agito, nulla nei fatti accertati e negli atti di causa suggerisce che lo fosse anche per coloro non appartenenti al corpo inquirente. Il rapporto di ispezione dell'Ufficio del medico cantonale, a cui si richiama il ricorrente, è stato peraltro redatto posteriormente ai fatti qui in discussione. Ma quand'anche si volesse ammettere che la diversa funzione (amministrativa o penale) svolta dalle persone in questione fosse nota all'avv. A.________, occorre rilevare che l'armadietto è stato perquisito non solo dalla dott.ssa F.________, ma contemporaneamente anche da un ispettore di polizia, come si evince da suddetto rapporto. Certo, l'insorgente afferma che l'ispettore di polizia, chiamato come rinforzo per aiutare nelle incombenze della perquisizione, non disponeva della sufficiente preparazione (non occupandosi di reati finanziari) e poco sapeva dell'inchiesta in corso. Anche in questo caso però nulla lascia supporre che l'avvocata ne fosse al corrente. Orbene, ciò posto e considerato che il contenuto dell'armadietto era stato visionato durante la prima perquisizione, che parte di esso era stato sequestrato, che all'armadietto non sono stati apposti sigilli alla fine della prima perquisizione e che, durante la seconda perquisizione, l'armadietto non è stato oggetto di esame, la conclusione della CCRP non appare insostenibile. In simili circostanze, infatti, come a ragione rilevato nella sentenza impugnata, non è possibile ritenere che l'avv. A.________ dovesse supporre che l'armadietto contenesse documentazione rilevante per l'inchiesta penale.
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4.3 Il ricorrente lamenta arbitrio anche in relazione alla considerazione della CCRP secondo cui la necessità di spostare l'armadietto "in quel momento" era dettata dal fatto che la forzata assenza di B.B.________ avrebbe permesso a sua moglie di cercare il nascondiglio della chiave dell'armadietto. Il giudice di primo grado aveva però ritenuto che non vi era alcun elemento plausibile per giustificare, in quel momento, lo spostamento dell'armadietto in quanto giaceva nella camera da letto di B.B.________ da tempo immemorabile e la moglie avrebbe pertanto potuto in ogni tempo accedervi, approfittando delle numerose e prolungate assenze all'estero del marito. Sicché, se avesse voluto nuocere al marito, la moglie avrebbe da tempo potuto aprire e ispezionare l'armadietto. A mente dell'insorgente, la CCRP avrebbe a torto scorto arbitrio nelle riflessioni del primo giudice. Le assenze di B.B.________, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ticinese, risultano dagli atti di causa, segnatamente dalle dichiarazioni di D.________ e sono confermate dai ripetuti tentativi, andati a vuoto, dell'Ufficio del medico cantonale di eseguire un'ispezione non preannunciata nello studio medico. Peraltro durante tali assenze C.B.________ ha rispettato il diritto di proprietà del marito. Ella ha infatti dichiarato di non aver mai cercato di aprire l'armadietto sempre chiuso a chiave e di ignorare l'ubicazione della chiave. Il fatto che sull'armadietto non siano state rinvenute tracce di manomissione conferma queste affermazioni. A fronte di queste risultanze è in modo crassamente arbitrario che la CCRP ha ritenuto che mancassero accertamenti riguardo alla sorte della porta della camera ovvero se veniva lasciata aperta o veniva chiusa, rispettivamente se B.B.________ portasse con sé la chiave durante le sue assenze. Quel che è determinante è che la moglie ha sempre rispettato il diritto di proprietà del marito, non tentando di aprire l'armadietto prima dell'intervento della Magistratura e ciò indipendentemente dal fatto che la porta venisse lasciata aperta o che B.B.________ portasse seco la chiave in caso di assenza. La CCRP ha viepiù omesso di considerare che, secondo quanto dichiarato da C.B.________, al termine della perquisizione del 30 aprile 2007 ella, insieme all'avv. A.________, ha riportato l'armadietto nella camera da letto di B.B.________; lei e l'avv. A.________ hanno poi cercato insieme la chiave in tutto l'appartamento, senza successo, perché ne volevano conoscere il contenuto. Ora, se davvero B.B.________ avesse dato ordine all'avv. A.________ di spostare l'armadietto per sottrarlo alla moglie, la stessa mai e poi mai avrebbe cercato la chiave nell'intento di aprire il mobiletto proprio con la persona alla quale si volevano sottrarre i documenti. Analogo discorso vale per la partecipazione della moglie al trasferimento dell'armadietto. Appare poi decisamente illogico che si sia chiesto proprio alla moglie di fornire un aiuto a D.________ se l'obiettivo fosse stato quello di sottrarre i documenti proprio a lei. Anche le dichiarazioni di D.________ sono state ignorate dalla CCRP. Questi aveva infatti già proposto a B.B.________ di custodire in sua vece la documentazione relativa alle procedure pendenti per non lasciarla a disposizione della moglie. B.B.________ aveva dunque già nascosto quello che voleva presso il domicilio di D.________ e non temeva nulla dalla moglie. La vera finalità di B.B.________ era quella di sottrarre l'armadietto agli inquirenti. Che egli abbia riferito all'avv. A.________ i suoi reali intendimenti è dimostrato dal fatto che, già il 30 aprile 2007, ella non solo ha chiesto al cognato e alla moglie di far portar via l'armadietto in corso di perquisizione, ma si è pure dichiarata disposta a caricarlo nel bagagliaio della sua vettura affermando che gli ispettori non avrebbero potuto perquisire il suo baule.
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4.4 Ora, se è vero che C.B.________ non ha mai cercato di aprire l'armadietto questo non significa automaticamente che, come pretende il ricorrente, rispettasse il diritto di proprietà del marito. Non è infatti irrilevante sapere se la moglie si trovava o meno nell'impossibilità di aprire l'armadietto. Ed è quindi a ragione che la CCRP ha rimproverato il primo giudice per non aver considerato che l'armadietto si trovava nella camera occupata dal solo B.B.________ e per aver negletto l'assenza di accertamenti sulla sorte della porta di tale camera durante le assenze di B.B.________ e su quella della chiave dell'armadietto durante le sue assenze. Senza tali accertamenti non era possibile ritenere, come fatto in prima istanza, che C.B.________ potesse accedere all'armadietto e al suo contenuto in ogni tempo, approfittando delle assenze del marito, e concludere poi che lo spostamento del mobile in questione il 2 maggio 2007 non aveva altro scopo che quello di sottrarlo agli inquirenti e non alla moglie.
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Quanto all'episodio evidenziato nel ricorso sul tentativo dell'avv. A.________ di aprire l'armadietto con l'aiuto della stessa C.B.________, non è d'ausilio alla tesi ricorsuale. Esso infatti non è l'oggetto di alcun accertamento cantonale (né di prima né di seconda istanza) e non può pertanto essere preso in considerazione (v. art. 105 cpv. 1 LTF). In relazione alla partecipazione della moglie al trasferimento dell'armadietto il 2 maggio 2007, già la CCRP ha ritenuto tale elemento inconferente evidenziando come ella si sia limitata ad aprire la porta a D.________ e a lasciare che questi asportasse il mobile. C.B.________ non è venuta a conoscenza né del luogo dove fosse nascosta la chiave né di cosa contenesse l'armadietto. Il fatto dunque che l'avv. A.________ abbia chiesto alla moglie di B.B.________ di permettere a D.________ di prendere l'armadietto non rende arbitrarie le conclusioni della CCRP in merito alla plausibilità delle ragioni avanzate da B.B.________ per giustificare la sua richiesta.
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Infine quanto affermato da D.________ consente unicamente di inferire le finalità di B.B.________. Tuttavia non risulta né il ricorrente pretende che l'avv. A.________ sapesse che D.________, già in precedenza ai fatti qui in discussione, avesse manifestato la sua disponibilità a custodire per conto dell'amico B.B.________ documenti che non dovevano cadere nelle mani della consorte. A mente dell'insorgente, però B.B.________ avrebbe svelato all'avv. A.________ i suoi veri intendimenti, tenuto conto dell'atteggiamento da questa assunto il 30 aprile 2007. Sennonché tale deduzione non poggia su alcun elemento oggettivo. In base agli accertamenti cantonali, durante un'interruzione della perquisizione, B.B.________ ha sì chiesto all'avv. A.________, "farfugliando" e "con poche parole", di nascondere l'armadietto, ma non risulta che egli abbia già a quel momento motivato la sua richiesta. Considerato il contesto, l'avv. A.________ poteva forse desumere che la volontà del suo cliente era quella di sottrarre il mobiletto agli inquirenti, ciò che spiegherebbe il suo comportamento. Ma in occasione del colloquio in carcere del 1° maggio 2007 B.B.________, domandandole nuovamente che l'armadietto venisse spostato, ha motivato la sua richiesta con il bisogno di celare alla moglie la documentazione ivi contenuta. Tenuto conto degli elementi già elencati nella sentenza impugnata, le ragioni avanzate da B.B.________, come già osservato dalla CCRP, risultavano plausibili all'avv. A.________. Ora, occorre ricordare che i rimproveri rivolti all'avv. A.________ non concernono i fatti del 30 aprile 2007, bensì quelli del 2 maggio 2007, ossia quelli posteriori all'incontro in carcere succitato.
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In conclusione le censure di arbitrio formulate dal ricorrente risultano infondate.
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5.
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L'insorgente si duole della violazione del diritto federale nella misura in cui la CCRP ha negato la realizzazione dell'elemento soggettivo dell'istigazione a favoreggiamento.
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5.1 Giusta l'art. 24 cpv. 1 CP, è istigatore chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. L'istigazione consiste nel suscitare in una persona la decisione di commettere un determinato atto (DTF 128 IV 11 consid. 2a).
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L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione al reato commesso da un'altra persona. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli dell'infrazione commessa dalla persona istigata (DTF 128 IV 11 consid. 2a), in casu quelli dell'art. 305 CP. Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 1 consid. 3d). È dunque necessario che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a decidere l'istigato a commettere l'infrazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a).
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Si rende colpevole di favoreggiamento chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59-61, 63 e 64 CP (art. 305 cpv. 1 CP; sul reato di favoreggiamento v. DTF 129 IV 138 consid. 2.1). Far sparire o nascondere delle prove al fine di ritardare la delucidazione del caso a vantaggio del favoreggiato adempie la fattispecie dell'art. 305 CP (DTF 129 IV 138 consid. 2.1).
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5.2 Nella fattispecie, la realizzazione degli elementi oggettivi dell'infrazione è pacifica. D.________ è peraltro stato condannato in separata sede (v. sentenza di prima istanza pag. 11). Resta quindi da esaminare se l'avv. A.________ ha determinato intenzionalmente D.________ a commettere un atto di favoreggiamento.
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Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2). Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3).
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5.3 Come si evince dalla sentenza impugnata, l'avv. A.________ non sapeva cosa contenesse l'armadietto quando ha determinato D.________ a custodirlo al suo domicilio (sentenza impugnata pag. 14). Ciò esclude quindi il dolo diretto.
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La CCRP ha ritenuto senza arbitrio (v. supra consid. 4) che le ragioni avanzate da B.B.________ a giustificazione della sua richiesta risultavano plausibili per l'avv. A.________. Ella poteva quindi legittimamente credere che l'armadietto contenesse unicamente documentazione personale del suo cliente che non doveva cadere nelle mani della consorte. Certo, l'avv. A.________ sapeva che a carico di B.B.________ era pendente una procedura penale. Cionondimeno sapeva pure che l'armadietto era già stato perquisito, che solo parte del suo contenuto era stato sequestrato e che, al termine della perquisizione, non erano stati posti sigilli sul mobiletto. Peraltro nessun'altra perquisizione del domicilio del suo cliente era stata prevista o annunciata all'avvocata. In simili circostanze, non è possibile concludere che l'avv. A.________ avesse preso in considerazione che l'armadietto racchiudesse ancora elementi di rilievo per la procedura penale a carico del suo cliente e accettato di determinare D.________ a commettere un atto di favoreggiamento. Negando la realizzazione dell'aspetto soggettivo dell'istigazione a favoreggiamento, la CCRP non ha dunque violato il diritto federale.
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6.
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In conclusione, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.
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Pur se soccombente, il ricorrente è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF).
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L'opponente non è stata invitata a presentare osservazioni sul ricorso. Non v'è pertanto motivo di assegnarle un'indennità per ripetibili, non essendo incorsa in spese necessarie per la sede federale (art. 68 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Non si accordano ripetibili.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 maggio 2011
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La Cancelliera:
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Mathys Ortolano Ribordy
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