BGer 2C_959/2010 | |||
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BGer 2C_959/2010 vom 24.05.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_959/2010
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Sentenza del 24 maggio 2011
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Zünd, Presidente,
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Aubry Girardin, Stadelmann,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________,
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patrocinato da Fidinam & Partners SA,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Imposta cantonale 2003,
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imposta federale diretta 2003,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 novembre 2010 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con dichiarazione fiscale 2003B del 9 novembre 2004, A.A.________ ha notificato redditi per complessivi fr. 80'045.40 nonché di aver percepito fr. 477'000.-- dal padre B.A.________, a titolo di donazione.
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Ricevuta la citata dichiarazione, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha invitato il contribuente ad inoltrare documentazione bancaria attestante l'accredito sul suo conto e l'addebito sul conto del padre dell'importo ricevuto, a comprova della donazione indicata. Esso gli ha inoltre chiesto di precisare i termini di ricevimento del restante capitale donatogli dal padre.
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Il 21 marzo 2005, A.A.________ ha inviato alle autorità fiscali documentazione bancaria concernente l'accredito degli importi fino a quel momento ricevuti in dono dal padre, precisando che non era stato stabilito nessun termine per versamenti ulteriori.
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Con un secondo scritto del 29 marzo 2005, il fisco ticinese ha allora chiesto al contribuente di trasmettergli estratti bancari indicanti gli interessi maturati e il saldo al 31 dicembre di ogni anno, a partire dalla data d'apertura, per il conto a lui intestato presso l'istituto bancario C.________ AG e documentazione a comprova dell'addebito sul conto di suo padre del capitale donatogli nel corso del 2003. In risposta allo stesso, il 18 aprile 2005, A.A.________ ha trasmesso al fisco gli estratti conto della banca citata e comunicato che quanto alla documentazione bancaria di addebito sul conto del genitore, faceva presente che quest'ultimo viveva in Italia e che lì gli erano state consegnate le somme in oggetto.
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B.
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Il 5 settembre 2007, l'Ufficio circondariale di tassazione ha emanato la decisione di tassazione per l'anno 2003, con la quale non ha riconosciuto la donazione indicata e ha aumentato il reddito imponibile dichiarato da A.A.________ di un importo pari a fr. 600'000.--.
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A.A.________ ha di conseguenza dato avvio a una procedura di reclamo in cui ha sostenuto che l'importo di fr. 600'000.-- era interamente frutto di una donazione e quindi comunicato, dopo ulteriore richiesta di trasmissione degli avvisi di addebito bancari relativi ai capitali donatigli, che il padre gli aveva consegnato denaro contante e che lo stesso era stato depositato in banca solo in un secondo momento, così come attestato dalla documentazione già in possesso del fisco.
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Sulla base delle informazioni ricevute, con decisione del 17 aprile 2009, l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, in quanto la documentazione prodotta a comprova della provenienza degli importi dall'estero non aveva potuto essere considerata sufficiente per riconoscere l'asserita donazione.
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C.
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Con ricorso del 19 maggio 2009, A.A.________ si è allora rivolto alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello precisando tra l'altro che, nel 2002, suo padre gli aveva concesso un mutuo di fr. 477'000.--, utilizzato in ragione di fr. 395'000.-- per l'acquisto di azioni, e poi trasformato in donazione nel dicembre 2003. Con scritto del 10 giugno 2009, ha inoltre inviato all'autorità adita copia di documenti bancari dai quali risultano diversi prelevamenti da conti del padre.
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Con sentenza del 12 novembre 2010, rilevate una serie di incongruenze risultanti dagli atti e dalle spiegazioni man mano fornite e quindi osservato come la documentazione bancaria prodotta in sede di ricorso non avesse alcun valore probatorio - poiché dimostra semmai la disponibilità finanziaria del padre ma non può essere collegata con la pretesa donazione - la Camera di diritto tributario ha confermato le conclusioni del fisco, respingendo il gravame.
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D.
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Il 15 dicembre 2010, A.A.________ ha impugnato detto giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Con tale atto, egli chiede l'annullamento della decisione querelata censurando un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e un errato apprezzamento delle prove addotte.
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Con decreto del 27 gennaio 2011, al gravame è stato concesso l'effetto sospensivo.
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Chiamate ad esprimersi, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello, la Divisione cantonale delle contribuzioni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni chiedono che il ricorso sia respinto. Alle loro risposte ha fatto infine seguito l'invio di un ulteriore allegato scritto da parte del ricorrente, sui cui contenuti verrà detto, per quanto necessario, in diritto.
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Diritto:
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1.
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Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni di cui all'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale. Esso è stato presentato in tempo utile dal destinatario del giudizio contestato, con interesse al suo annullamento. Almeno sotto questi profili, il gravame è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (cfr. anche l'art. 146 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]).
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2.
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2.1 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).
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Esigenze più severe si applicano in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se l'insorgente le ha sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). Nella sua impugnativa, è necessario che egli specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le critiche in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva; in caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, deve spiegare in che misura la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
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2.2 Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenze 8C_15/2009 dell'11 gennaio 2010 consid. 3.2 e 4A_280/2009 del 31 luglio 2009 consid. 1.4).
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L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio (precedente consid. 2.1), compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).
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3.
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Col giudizio impugnato, la Corte cantonale ha come visto confermato l'aumento del reddito imponibile deciso dal fisco relativamente all'imposta cantonale e all'imposta federale diretta 2003 dovute dal ricorrente.
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3.1 Giusta l'art. 15 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1), sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. A norma dell'art. 23 lett. a LT, l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale costituisce tuttavia reddito esente. Del medesimo tenore sono gli art. 16 cpv. 1 e 24 lett. a LIFD, nonché l'art. 7 cpv. 1 e cpv. 4 lett. c LAID, che non lascia spazio di manovra ai Cantoni e - sempre che una sua violazione sia stata censurata - permette quindi un riesame libero anche dell'applicazione del diritto cantonale (DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 210; sentenza 2C_842/2009 del 21 maggio 2010 consid. 2).
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3.2 Sia in relazione all'imposta cantonale che all'imposta federale diretta, il ricorrente sostiene che l'importo in discussione vada considerato non quale reddito imponibile, bensì proprio quale donazione. Dato che quanto da lui sostenuto concorre a ridurre il suo debito verso l'erario, l'onere della prova spetta quindi al contribuente medesimo (DTF 133 II 153 consid. 4.3 pag. 158; sentenza 2C_842/2009 del 21 maggio 2010 consid. 3.4).
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Nella sua impugnativa, egli a ragione non mette in discussione tale onere; neppure contesta che in ambito di rapporti giuridici internazionali ad esso debba di principio essere dato seguito con rigore. Chiede tuttavia l'annullamento del giudizio impugnato, sia a causa di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti che di un errato apprezzamento delle prove addotte.
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4.
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A sostegno delle critiche sollevate, oltre ad atti già contenuti nell'incarto, il ricorrente produce una serie di nuovi documenti.
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4.1 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LFT, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Secondo giurisprudenza, ciò è in particolare il caso per fatti e prove divenuti rilevanti a seguito di una nuova ed imprevedibile argomentazione giuridica formulata dall'istanza precedente. Così invece non è quando i nuovi fatti e le nuove prove avrebbero potuto e dovuto essere addotti già dinanzi a tale istanza. Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario, l'insorgente non può in effetti fondarsi su allegazioni che egli stesso ha omesso di far valere in precedenza (sentenza 2C_162/2008 del 7 luglio 2008 consid. 2.2).
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4.2 Proprio come nella fattispecie. Anche in questo caso, il ricorrente non adduce infatti nessuna motivazione alla luce della quale una produzione dei documenti in questione possa essere considerata lecita.
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Ciò vale innanzitutto per il nuovo calcolo del dispendio di cui al doc. Q e - per quanto non già agli atti - per i documenti che lo accompagnano (doc. N, O, P). In primo luogo, neanche il ricorrente contesta che il calcolo delle entrate e delle uscite dell'Ufficio di tassazione - cui fa appunto riferimento anche il giudizio impugnato - facesse parte dell'incarto e che egli, rappresentato da un avvocato, ne potesse quindi prendere conoscenza per eventualmente criticarlo.
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In secondo luogo, ritenuto che anche davanti alla Camera di diritto tributario la procedura continuava ad aver per oggetto il riconoscimento della donazione in discussione, sulla base dei fatti e delle prove agli atti, e quindi consisteva nel procedere al loro apprezzamento, non risulta neppure ravvisabile che la produzione di tali documenti sia giustificata dall'uso da parte della Corte cantonale di una nuova ed imprevedibile argomentazione giuridica, che competeva per altro al ricorrente di precisamente indicare (DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266).
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Stessa conclusione vale però per i doc. T, U, V e W. Anche questi atti non vertono infatti su aspetti presi inaspettatamente in considerazione per la prima volta nella sentenza impugnata, ma costituiscono piuttosto degli ulteriori elementi probatori a sostegno della donazione, che il ricorrente avrebbe semmai dovuto raccogliere nell'ambito della procedura cantonale e produrre già in quella sede.
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4.3 A prescindere dalla loro eventuale rilevanza, nella misura in cui non ne facciano già parte, tutti gli allegati prodotti col ricorso a sostegno delle critiche sollevate vanno pertanto estromessi dall'incarto.
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5.
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Nel seguito - per quanto non si basino sui documenti estromessi, ed una loro presa in considerazione cada così già solo per questo motivo - occorre prendere in considerazione le critiche secondo cui il giudizio impugnato sarebbe il risultato di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e di un errato apprezzamento delle prove addotte, censure che questa Corte esamina sotto il profilo dell'arbitrio (precedente consid. 2.2).
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5.1 Sennonché, proprio in considerazione del ristretto potere d'esame indicato, tali critiche risultano formulate in modo manifestamente inammissibile. In effetti, pur riprendendo una per una le argomentazioni sviluppate in proposito dalla Camera di diritto tributario e diffondendosi a lungo sulle stesse, il ricorrente vi si confronta a torto come se si trovasse davanti ad una Corte che rivede liberamente i fatti e il diritto. Egli si limita quindi: da un lato, a tentare illecitamente di addurre nuovi fatti e prove (precedente consid. 4); dall'altro, a commentare i considerandi del giudizio impugnato concernenti i fatti e il loro apprezzamento, proponendo poi una sua diversa lettura degli atti.
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5.2 Considerato che un gravame fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. - come appunto quello in esame - non può essere semplicemente sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente contrappone il suo parere a quello dell'autorità giudiziaria, ma necessita di una motivazione puntuale, da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza una seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 40 seg.), occorre pertanto concludere che le uniche critiche sollevate contro il giudizio impugnato non rispettano l'art. 106 cpv. 2 LFT e non possono quindi essere oggetto di ulteriore disamina (precedente consid. 2.1).
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6.
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Per quanto precede, sia con riferimento all'imposta federale diretta che all'imposta cantonale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Con riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.
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2.
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Con riferimento all'imposta cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione ai rappresentanti del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 24 maggio 2011
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Zünd Savoldelli
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