BGer 1B_268/2011 | |||
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BGer 1B_268/2011 vom 17.06.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_268/2011
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Sentenza del 17 giugno 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Merkli, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinato dall'avv. C.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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patrocinato dall'avv. E.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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patrocinato dall'avv. F.________,
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opponenti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale; ordine di perquisizione e sequestro, suggellamento
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Nel contesto di denunce presentate da tre clienti nei confronti del loro legale, avvocato A.________, per titolo di reato di estorsione, subordinatamente coazione tentata, coazione, appropriazione indebita, violazione del segreto professionale, soppressione di documenti, amministrazione infedele, ingiuria, diffamazione e calunnia, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto tre procedimenti penali (n. 2010.10322, 2010.10723 e 2010.10727). In tale ambito, il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato la perquisizione dello studio legale della denunciata in relazione ai tre clienti e alla documentazione relativa a determinate società gestite per nome e per conto loro. L'interessata, patrocinata all'epoca da un altro legale, si è dichiarata d'accordo di consegnare spontaneamente documenti relativi ai tre clienti e alle loro strutture societarie. Il 14 dicembre 2010, ella ha consegnato al PP ulteriore documentazione.
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B.
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Dopo che il 24 gennaio 2011 l'ordine di perquisizione e di sequestro era stato annullato per carenza di motivazione dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, il 3 febbraio 2011 il PP ha spiccato un nuovo ordine di perquisizione e di sequestro, ritenendo prive di oggetto, poiché tardive, le richieste di suggellamento formulate dall'interessata. Adita dal legale, con giudizio del 29 marzo 2011, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il reclamo.
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C.
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Avverso questa decisione l'avvocata A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata, di ritornarle la documentazione sequestrata e, in via subordinata, di porla sotto suggello. Con scritti del 31 maggio 2011 e del 1° giugno 2011, la ricorrente chiede di concedere effetto sospensivo al gravame. Ha poi comunicato la revoca del mandato al legale che ha redatto il ricorso e, l'8 giugno 2011, inoltrato un ulteriore scritto al riguardo.
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Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).
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1.2 La decisione impugnata concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP. Poiché l'atto di procedura litigioso non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF), si tratta di una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF, ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile.
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1.3 Nella fattispecie, nello studio legale della ricorrente sono stati sequestrati, tra l'altro, valori patrimoniali e in particolare documentazione relativa alle strutture societarie di tre suoi clienti. È poi stato negato, poiché fatto valere tardivamente, il suggellamento di altri atti.
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Circa la tempestività del gravame, la ricorrente si limita ad accennare alle ferie giudiziarie. Ora, secondo la giurisprudenza, decisioni incidentali nel procedimento penale, segnatamente il sequestro di documenti, devono essere considerati come "altre misure provvisionali" ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF (DTF 135 I 257 consid. 1.1-1.5): non si applica quindi la sospensione dei termini di cui all'art. 46 cpv. 1 LTF, in concreto quella dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo (lett. a).
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Ne segue che, nella misura in cui concerne il sequestro di documenti, il ricorso, inoltrato soltanto il 26 maggio 2011 contro la decisione impugnata del 29 marzo 2011 e ricevuta l'11 aprile seguente, è manifestamente tardivo e quindi inammissibile. Esso non può pertanto essere esaminato nel merito.
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1.4 Per contro, per quanto riguarda il rifiuto di suggellare determinate carte, il ricorso è tempestivo, poiché decisioni prese in tale ambito non costituiscono misure provvisionali ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF: la loro impugnazione soggiace quindi alla sospensione dei termini (sentenza 1B_232/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 1; DTF 130 IV 156 consid. 1.2.2).
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1.5 Nella fattispecie, ritenuto che si tratta del mancato suggellamento di carte se del caso soggette al segreto professionale dell'avvocato, la criticata decisione può comportare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
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2.
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2.1 I provvedimenti coercitivi costituiscono atti di procedura delle autorità penali, che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi ad assicurare le prove, garantire la presenza di persone durante il procedimento o l'esecuzione della decisione finale (art. 196 lett. a-c CPP). Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 95 lett. a LTF; cfr. DTF 128 II 259 consid. 3.3 pag. 269). La decisione sui provvedimenti coercitivi stabilisce in maniera definitiva la restrizione dei diritti fondamentali. Non si tratta quindi di una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF. Sia le limitazioni imposte da questa norma ai motivi di ricorso sia il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art 42 cpv. 2 LTF, non sono pertanto applicabili. Ciò vale anche per il sequestro di oggetti e valori patrimoniali (art. 263 segg. CPP; cfr. DTF 129 I 103 consid. 2 pag. 105 segg.). Poiché la sorte dei beni sequestrati è decisa definitivamente soltanto alla fine del procedimento penale, il Tribunale federale, nella misura in cui la relativa decisione incidentale possa essere impugnata secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, tenuto conto della gravità della restrizione dei diritti fondamentali e per assicurare il rispetto delle garanzie della CEDU (art. 36 e 190 Cost.; cfr. DTF 131 I 333 consid. 4 pag. 339; 425 consid. 6.1 pag. 434; ambedue con rinvii), esamina liberamente la legalità del provvedimento coercitivo nonostante la sua natura provvisionale. Nell'applicazione di nozioni giuridiche indeterminate, il Tribunale federale rispetta il margine di apprezzamento dell'autorità competente (cfr. DTF 136 IV 97 consid. 4 pag. 100 seg. e riferimenti).
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2.2 Circa il negato suggellamento di determinati documenti, la ricorrente, peraltro meramente a titolo abbondanziale, nonché in maniera del tutto generica e senza alcun riferimento a una qualsiasi norma del CPP, accenna semplicemente che uno dei denuncianti non li avrebbe ancora consultati e che un simile provvedimento potrebbe essere richiesto anche successivamente.
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2.3 Nella sentenza impugnata è stato accertato che la ricorrente, peraltro patrocinata da un legale, dopo la perquisizione e il sequestro ha affermato che tutto si era svolto correttamente, consegnando poi ulteriore documentazione al PP. La Corte cantonale, richiamando la prassi e la dottrina (DTF 127 II 151 consid. 4c pag. 156; 114 Ib 357 consid. 4 pag. 360; THORMANN/BRECHBÜHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 248), ha stabilito che il detentore delle carte che si oppone alla perquisizione deve chiedere il loro suggellamento immediatamente o al momento della loro consegna in caso di rimessa spontanea. Poiché in concreto la ricorrente non ha chiesto il suggellamento di una parte dei documenti né durante l'interrogatorio né al momento della consegna della documentazione, ma soltanto due giorni dopo la perquisizione del suo studio legale (avvenuta il 13 dicembre 2010), e di tutte le carte soltanto il 28 dicembre seguente, dopo che gli atti erano già stati visionati dal PP, la richiesta era tardiva. I citati accenni addotti dalla ricorrente chiaramente non dimostrano l'illegalità di queste conclusioni, sorrette dalla prassi e dalla dottrina, con le quali ella non si confronta del tutto.
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2.4 I giudici cantonali hanno poi aggiunto che a priori non vi è un segreto dell'avvocato nei confronti del suo cliente, per cui appellarsi al segreto professionale contro i propri clienti sembrava, nella fattispecie, contrario alla buona fede ed abusivo. La ricorrente non censura del tutto questa motivazione.
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Ora, quando la decisione impugnata, come nel caso, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).
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3.
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3.1 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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3.2
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 giugno 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Fonjallaz Crameri
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