BGer 1B_295/2011 | |||
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BGer 1B_295/2011 vom 17.06.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_295/2011
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Sentenza del 17 giugno 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, richiesta di un difensore d'ufficio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 19 maggio 2011 dalla Camera dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione del 14 aprile 2011 il Presidente della Pretura penale ha respinto la richiesta di A.________ di nominargli un difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale sfociato in un decreto d'accusa, confermato il 30 marzo 2011;
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che con decisione del 19 maggio 2011, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), stabilito che il termine di reclamo di dieci giorni cui all'art. 396 cpv. 1 CPP non è stato rispettato, dopo aver offerto all'insorgente la possibilità di esprimersi al riguardo e ritenuto ch'egli non ha chiarito il ritardo, ha dichiarato irricevibile poiché tardivo il reclamo;
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che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di concedergli il gratuito patrocinio;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
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che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato;
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che, infatti, egli si limita a rinviare semplicemente a una sua istanza di revisione inoltrata il 26 maggio 2011 alla CRP;
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che l'art. 42 cpv. 2 LTF esige che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, ricordato che ciò non è il caso quando la motivazione del ricorso al Tribunale federale è identica a quella già presentata nella procedura cantonale (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3);
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che per di più nella fattispecie la Corte cantonale non si è ancora espressa sull'istanza di revisione e che non compete chiaramente al Tribunale pronunciarsi al riguardo quale prima e unica istanza;
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che, pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, considerata la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 giugno 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Fonjallaz Crameri
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