VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_627/2010  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_627/2010 vom 24.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_627/2010
 
Sentenza del 24 giugno 2011
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale supplente Ramelli, Giudice unico,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Stefania Polti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
disconoscimento del debito,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 30 ottobre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con la quale A.________ aveva chiesto di accertare l'inesistenza del debito di fr. 10'248'830.-- verso la B.________ e per il quale quest'ultima aveva ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione a un precetto esecutivo fatto notificare all'attore (per un importo superiore);
 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente l'appellazione del debitore e ha rigettato in via definitiva l'opposizione per fr. 7'318'430.80 con sentenza del 29 settembre 2010;
 
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 12 novembre 2010 in cui ha, tra l'altro, chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che dopo aver ricevuto le osservazioni dell'opponente sulla domanda di misure d'urgenza, la Presidente della Corte adita ha respinto con decreto 6 dicembre 2010 la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
 
che con decreto 21 marzo 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro l'11 aprile 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 30'000.--;
 
che l'8 aprile 2011 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di non essere in grado di pagare il predetto anticipo e ha chiesto l'annullamento del relativo invito e una proroga del termine fissatovi, asseverando la sua indigenza e contestando l'assenza del fumus boni iuris del suo rimedio;
 
che il 12 aprile 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese è stato prorogato fino al 6 maggio 2011;
 
che il 16 maggio 2011 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per provvedere al predetto pagamento entro il 27 maggio 2011;
 
che il 20 maggio 2011 il ricorrente ha nuovamente chiesto di rinunciare alla richiesta di pagamento di un anticipo spese;
 
che come già indicato nella decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'istante è unicamente uno dei due presupposti per accogliere tale domanda;
 
che l'assenza della seconda condizione, attinente alle possibilità di esito favorevole del ricorso, è stata costatata con il decreto del 21 marzo 2011 e nei suoi successivi scritti il ricorrente non ha sollevato alcun argomento idoneo a giustificare l'apertura di una procedura di revisione o riesame di tale decreto;
 
che il 15 giugno 2011 la Cassa del Tribunale federale ha costatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso dal Giudice delegato nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF);
 
che le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, che rinfonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 giugno 2011
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Ramelli Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).