BGer 9C_558/2011 | |||
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BGer 9C_558/2011 vom 22.09.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_558/2011
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Sentenza del 22 settembre 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
R.________, Spagna,
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patrocinato dall'avv. José Nogueira Esmorís,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 giugno 2011.
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Visto:
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il ricorso dell'11 luglio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 14 giugno 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
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considerando:
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che nel caso di specie il ricorrente - elencando le singole affezioni di cui soffre e i medicamenti che deve assumere e sostenendo, contrariamente al parere unanime del servizio medico dell'AI e dell'istituto di sicurezza sociale spagnolo, di essere impedito nell'accesso al mercato del lavoro - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice in ordine al grado di capacità lavorativa residua del 70% nell'ultima professione esercitata di arrotino sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto (cfr. anche DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
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che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il presente ricorso, essa non può essere presa in considerazione perché è posteriore al giudizio impugnato e perché il ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere i nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (ULRICH MEYER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum BGG, 2008, n. 44 - 47 ad art. 99 LTF; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 99 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 22 settembre 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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