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Informationen zum Dokument  BGer 1C_332/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_332/2011 vom 12.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_332/2011
 
Decreto del 12 ottobre 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Comunione dei comproprietari della particella
 
xxx Monte Carasso,
 
patrocinata dall'avv. Marco Cereda,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di Monte Carasso,
 
patrocinato dall'avv. Lorenza Ponti Broggini,
 
opponente,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
progetto stradale, sospensione dei lavori
 
di costruzione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2011
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con giudizio del 25 luglio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo, nell'ambito di una vertenza in materia edilizia, ha accolto un ricorso sottopostogli dal Comune di Monte Carasso;
 
che avverso questa decisione la Comunione di comproprietari della particella xxx Monte Carasso presenta un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale;
 
che con lettera del 10 ottobre 2010 il patrocinatore della ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
 
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
 
che in caso di desistenza il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
 
che in concreto si puň rinunciare a prelevare spese processuali, mentre, visto che il Tribunale federale non ha ritenuto necessario procedere a uno scambio di scritti, non occorre pronunciarsi sulle ripetibili;
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
 
1.
 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 ottobre 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
 
Eusebio Crameri
 
.___
 
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