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Informationen zum Dokument  BGer 1C_467/2011  Materielle Begründung
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BGer 1C_467/2011 vom 07.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_467/2011
 
Sentenza del 7 novembre 2011
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Raselli, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. Municipio di X.________,
 
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
diniego di giustizia,
 
ricorso contro la decisione emanata il 9 settembre 2011 dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che, per quanto qui interessa, A.________ aveva chiesto delucidazioni al Municipio di X.________ circa un episodio accaduto il 23 settembre 2009 allo sportello della cancelleria comunale, durante il quale il segretario comunale avrebbe stracciato un precetto esecutivo che lo concerneva;
 
che, con giudizio 18 luglio 2011, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo aveva respinto un ricorso dell'interessato;
 
che, con sentenza 1C_395/2011 del 26 settembre 2011, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detta sentenza, la quale riteneva una risoluzione municipale del 29 marzo 2011 quale semplice decisione confermativa e quindi non impugnabile;
 
che, con giudizio del 9 settembre 2011, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, in quanto ricevibile, una domanda di revisione del ricorrente rivolta contro il giudizio cantonale del 18 luglio 2011 e altre decisioni anteriori;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla, unitamente ad altre decisioni anteriori della Corte cantonale e del Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che, come noto al ricorrente (sentenze 1C_367/2010 del 1° settembre 2010, 1C_251/2010 del 19 maggio 2010 e 5A_412/2010 del 18 giugno 2010), secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
 
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente si limita a riproporre la cronistoria della vertenza, senza tuttavia spiegare perché la tesi del giudice cantonale sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 137 I 1 consid. 2.4), nonché a criticare, ciò che è inammissibile, il merito della vertenza;
 
che il quesito posto in giudizio esula dall'oggetto del litigio che può riferirsi soltanto all'ammissibilità della domanda di revisione (DTF 135 II 145 consid. 3.1 e 4);
 
che, in effetti, il giudice delegato ha ritenuto dapprima irricevibili sia le critiche rivolte a decisioni anteriori sia la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta, conclusioni che il ricorrente non critica con una motivazione conforme ai citati requisiti di motivazione;
 
che l'istanza precedente, ritenuta dubbia la tempestività della domanda di revisione, l'ha comunque respinta nel merito, stabilendo ch'essa tende soltanto a un riesame della fattispecie sulla base delle censure già espresse nel precedente ricorso e alla censura di asseriti errori di scrittura, contestazioni che non rientrano nei motivi di revisione previsti dalla normativa cantonale;
 
che il ricorrente, criticando soltanto il mancato esame di merito delle censure addotte dinanzi alla Corte cantonale, non si confronta con dette considerazioni, decisive;
 
che quando, come nella fattispecie, l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 132 III 555 consid. 3.2; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
 
che le critiche ricorsuali, che si limitano a riproporre in maniera ripetitiva e inutilmente prolissa argomentazioni inerenti al merito della vertenza, insistendo su un eventuale, peraltro ininfluente, errore di scrittura (secondo cui il precetto esecutivo non sarebbe stato "stralciato", ma "stracciato"), sono quindi inammissibili;
 
che del resto il ricorrente confonde e mischia procedure diverse che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, come per esempio quelle relative all'obbligo di denuncia dei magistrati e alla criticata riscossione di tasse comunali di cancelleria, che non possono pertanto essere esaminate;
 
che d'altra parte, l'asserita assenza della risoluzione comunale del 29 marzo 2011 nell'incarto cantonale non è decisiva, ritenuto che la domanda di revisione, in mancanza dei presupposti formali, non è stata esaminata nel merito;
 
che in siffatte condizioni non era necessario procedere a uno scambio di scritti, né a un dibattimento orale e che la decisione impugnata poteva quindi essere adottata, come espressamente previsto dall' art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese del 10 maggio 2006, nella composizione di un giudice unico, visto che la causa non poneva questioni di principio e non presentava un'importanza rilevante;
 
che, nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto sulla base della procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 novembre 2011
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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