BGer 9C_756/2011 | |||
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BGer 9C_756/2011 vom 21.11.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_756/2011
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Sentenza del 21 novembre 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
S.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 settembre 2011.
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Visto:
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il ricorso del 1° ottobre 2011 (timbro postale) contro il giudizio 6 settembre 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, in materia di assicurazione per l'invalidità (soppressione del diritto alla rendita [intera]),
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lo scritto del 6 ottobre 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'atto complementare del 12 ottobre 2011,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
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che nel caso di specie né l'allegato del 1° ottobre 2011 né l'atto completivo del 12 ottobre 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni,
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che la ricorrente - che si limita a sostenere, peraltro in contrasto con le tavole processuali, che l'amministrazione avrebbe trascurato tutta la documentazione medica attestante un quadro incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e addirittura un peggioramento rispetto a quando ha cominciato a beneficiare della rendita - non si confronta minimamente con la pronuncia impugnata - la quale ha spiegato in dettaglio perché, sulla base delle (sostanzialmente convergenti) valutazioni della perizia medica particolareggiata 27 maggio 2009 dell'INPS di X.________ e della valutazione del servizio medico regionale dell'AI, ha evidenziato un netto miglioramento dello stato di salute psichico che in precedenza aveva giustificato l'erogazione della rendita (intera) - e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici,
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che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 21 novembre 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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