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Informationen zum Dokument  BGer 9C_756/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_756/2011 vom 21.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_756/2011
 
Sentenza del 21 novembre 2011
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
S.________, Italia,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 settembre 2011.
 
Visto:
 
il ricorso del 1° ottobre 2011 (timbro postale) contro il giudizio 6 settembre 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, in materia di assicurazione per l'invalidità (soppressione del diritto alla rendita [intera]),
 
lo scritto del 6 ottobre 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
l'atto complementare del 12 ottobre 2011,
 
considerando:
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
 
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
 
che nel caso di specie né l'allegato del 1° ottobre 2011 né l'atto completivo del 12 ottobre 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni,
 
che la ricorrente - che si limita a sostenere, peraltro in contrasto con le tavole processuali, che l'amministrazione avrebbe trascurato tutta la documentazione medica attestante un quadro incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e addirittura un peggioramento rispetto a quando ha cominciato a beneficiare della rendita - non si confronta minimamente con la pronuncia impugnata - la quale ha spiegato in dettaglio perché, sulla base delle (sostanzialmente convergenti) valutazioni della perizia medica particolareggiata 27 maggio 2009 dell'INPS di X.________ e della valutazione del servizio medico regionale dell'AI, ha evidenziato un netto miglioramento dello stato di salute psichico che in precedenza aveva giustificato l'erogazione della rendita (intera) - e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici,
 
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
 
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 21 novembre 2011
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Meyer
 
Il Cancelliere: Grisanti
 
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