BGer 1B_707/2011 | |||
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BGer 1B_707/2011 vom 03.01.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_707/2011
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Sentenza del 3 gennaio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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procedimento penale, non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 23 settembre 2011 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di B.________ e altre due persone per titolo di sequestro di persona, rapimento e abuso di autorità;
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che contro questo decreto A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, dopo aver invitato l'insorgente a emendarlo entro il termine di dieci giorni sotto comminatoria di dichiararlo irricevibile, accertato che il termine era scaduto infruttuoso, con decisione del 17 novembre 2011 l'ha dichiarato irricevibile;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare proposte di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1);
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che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_655/2011 del 29 novembre 2011) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
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che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i citati motivi d'irricevibilità giusta l'art. 385 cpv. 2 CPP posti a fondamento dell'impugnato giudizio;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 gennaio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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