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Informationen zum Dokument  BGer 5D_232/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_232/2011 vom 06.01.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_232/2011
 
Sentenza del 6 gennaio 2012
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________AG,
 
patrocinata dall'avv. Alain Susin,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 novembre 2011 dalla Camera
 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione 8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria per gli importi di fr. 21'121.60 oltre interessi e fr. 784.-- l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________AG;
 
che con sentenza 25 novembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione pretorile;
 
che a mente dei Giudici cantonali A.________ non si è confrontato con la motivazione del Pretore secondo la quale la sua eccezione di falsità della firma apposta sul riconoscimento di debito non è stata resa sufficientemente verosimile;
 
che inoltre giusta la Corte cantonale il reclamo si fonda esclusivamente su nuovi mezzi di prova la cui produzione è inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC;
 
che mediante ricorso del 27 dicembre 2011 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
 
che nel gravame all'esame il ricorrente non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo e non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti;
 
che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 gennaio 2012
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
La Cancelliera: Antonini
 
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