BGer 1C_147/2011 | |||
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BGer 1C_147/2011 vom 11.01.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_147/2011
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Sentenza dell'11 gennaio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Merkli, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Gianluigi Della Santa,
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ricorrente,
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contro
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1. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 febbraio 2011 dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________, cittadino croato nato nel xxx e domiciliato a Bellinzona, ha conseguito la licenza di condurre svizzera nel maggio del 2001. Nel 2009 la patente gli è stata revocata durante sei mesi per aver circolato in stato di ebrietà (2,31 - 2,65 o/oo) ed essere quindi incorso in una infrazione grave ai sensi dell'art. 16c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).
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B.
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La sera del 18 giugno 2010 A.________, dopo aver festeggiato la vittoria della nazionale di calcio del suo paese di origine, verso le ore 0.45 ha guidato la propria autovettura fino a un bar di Bellinzona, dove era giunto in evidente stato di alterazione da alcool: ha poi bevuto una birra. Mezz'ora più tardi, la sua autovettura è stata intercettata da una pattuglia di polizia, che ha invano cercato di fermarla per eseguire un controllo. Il veicolo è poi stato ritrovato nel posteggio di una discoteca. Rintracciato il proprietario, questi si è rifiutato di sottoporsi a un'analisi dell'alcolemia o di un qualsivoglia esame volto ad accertare la sua capacità alla guida, nonché di firmare i verbali di interrogatorio e i formulari allestiti dalla polizia. Con decreto di accusa del 1° settembre 2010, il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e proposto una condanna pecuniaria di fr. 3'300.--, corrispondente a 30 aliquote da fr. 110.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre a una multa di fr. 500.-. L'interessato ha rinunciato a impugnare questa sanzione penale, passata quindi in giudicato.
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C.
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Preso atto delle conclusioni penali, il 22 novembre 2010 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 16 mesi sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. c e 55 cpv. 2, 3 e 7 LCStr, decisione confermata l'11 gennaio 2011 dal Consiglio di Stato. Con giudizio del 28 febbraio 2011, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso del soccombente.
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D.
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Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullare la decisione della Sezione della circolazione, ordinando di procedere a ulteriori controlli.
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Con decreto presidenziale del 29 aprile 2011, al ricorso è stato conferito effetto sospensivo.
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La Corte cantonale si riconferma nell'impugnato giudizio, l'Ufficio federale delle strade chiede di respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1);
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1.2 Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 49 consid. 1.4.1). L'atto di ricorso, appellatorio, disattende in larga misura queste esigenze di motivazione ed è quindi in gran parte inammissibile.
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1.3 Con decreto del 30 marzo 2011 il patrocinatore del ricorrente è stato invitato, con la comminatoria che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF), a produrre la procura per la procedura dinanzi al Tribunale federale. Il 1° aprile 2011 egli ha prodotto la procura del 10 dicembre 2010 relativa all'inoltro del gravame alla Sezione della circolazione. Invitato nuovamente a trasmettere detta specifica procura, il 3 maggio 2011 il patrocinatore ha semplicemente prodotto copia di quella del 2010, con l'aggiunta, quali autorità di ricorso, del Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo e del Tribunale federale. Ora, ricordato che secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura, nel caso di specie è più che dubbio che l'aggiunta, apportata in seguito sulla procura originale sottoscritta dal ricorrente unicamente per il ricorso dinanzi alla Sezione della circolazione, sia sufficiente. La mancata produzione di una procura conforme a quanto richiesto nel citato prorogato decreto per sanare il rilevato vizio, comporta di massima l'inammissibilità del gravame (art. 42 cpv. 5 LTF).
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Per di più, nelle conclusioni il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione della Sezione della circolazione e non anche della sentenza impugnata, unico oggetto del litigio (sulla portata delle conclusioni giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF vedi DTF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4). Sia come che sia, visto l'esito del ricorso queste questioni non devono essere esaminate oltre.
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2.
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2.1 Il ricorrente adduce, in maniera del tutto generica, che la sera dei fatti non sarebbe stato lui, ma un "tale B.________" a guidare la sua vettura. Quest'ultimo sarebbe stato poi condannato, con decreto del 1° settembre 2010, per i reati di impedimento di atti d'autorità e di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida alla pena di 15 aliquote giornaliere e a una multa di fr. 200.--. Per contro, lui è stato condannato alla pena di 30 aliquote giornaliere e a una multa di fr. 500.--, ossia al doppio dell'altra pena, sebbene al suo dire non avesse guidato la vettura.
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2.2 Ora, nulla gli impediva di impugnare il decreto di accusa e di contestare dinanzi alle competenti autorità di ricorso penali l'asserita disparità di trattamento. D'altra parte, il ricorrente neppure tenta di dimostrare che il magistrato avrebbe applicato in maniera lesiva del diritto federale le pertinenti norme penali sulla commisurazione della pena alla colpa (soggettiva) dei singoli autori (art. 47 CP; DTF 136 IV 55 consid. 5.4 e 5.5), ricordato inoltre ch'egli era già incorso in un'infrazione grave della LCStr nell'aprile 2009.
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2.3 Certo, egli asserisce che quale cittadino straniero, al suo dire con poca dimestichezza con la lingua italiana, non avrebbe compreso la portata del provvedimento penale, motivo per cui non vi si sarebbe opposto. L'assunto, del tutto generico, non regge. Dagli atti di causa risulta infatti ch'egli è domiciliato a Bellinzona per lo meno dal 2002 e che dal verbale d'interrogatorio della polizia cantonale del 19 giugno 2010 (da lui non sottoscritto ma solo poiché non assistito da un legale) si è dichiarato d'accordo ch'esso fosse redatto in italiano, lingua che manifestava di capire bene.
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Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che la mancata conoscenza della lingua della decisione impugnata e il conseguente ritardo dovuto alla necessità di procedere alla sua traduzione di un documento non scusano l'inosservanza di un termine di ricorso (sentenza I 288/90 del 27 marzo 1991 consid. 2, in: Pra 1991, n. 126, pag. 597; cfr. inoltre DTF 93 II 433; sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2011 consid. 4). L'asserita, peraltro non dimostrata mancata conoscenza della lingua in cui era redatta la decisione del decreto di accusa, non costituisce quindi una circostanza che impediva oggettivamente e soggettivamente al ricorrente di agire tempestivamente al fine di ottenerne una traduzione. Si tratta del resto di una decisione succinta, il cui contenuto poteva essere chiarito in tempi brevi, tali da permettere di eventualmente formulare opposizione entro i termini indicati nella stessa, se del caso facendo capo a un legale, come espressamente indicato in detto decreto. Per di più, dopo la revoca della patente nel 2009, egli era chiaramente a conoscenza della portata del giudizio penale nel contesto della susseguente procedura amministrativa.
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2.4 In effetti, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3). L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 120 Ib 312 consid. 4b; sentenze 1C_105/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.3.2, 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.2).
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2.5 Il ricorrente non critica questa prassi, né fa valere che si sarebbe in presenza di un'eccezione che giustificherebbe di scostarsene, ma accenna semplicemente, peraltro non dimostrandolo, ch'egli non avrebbe compreso il contenuto del decreto di accusa.
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Ora, dalla sentenza impugnata si evince che il 9 agosto 2010 la Sezione della circolazione gli aveva comunicato d'aver avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo per i fatti avvenuti il 19 giugno 2010. Il 30 agosto seguente gli ha fatto sapere di avere sospeso la procedura in attesa delle conclusioni penali. Nel decreto d'accusa erano descritti i fatti che avevano indotto il magistrato a pronunciare le note sanzioni: nello stesso, rilevato che l'accusato poteva chiedere la nomina immediata di un difensore d'ufficio, era espressamente indicato che il decreto, una volta cresciuto in giudicato, sarebbe stato trasmesso alla Sezione della circolazione. Come rettamente stabilito nella decisione impugnata, che richiama la sentenza 1C_279/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 2.3 con la quale il ricorrente neppure si confronta, in siffatte condizioni egli non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere nel criticato provvedimento amministrativo. Se riteneva che la sanzione penale fosse fondata su un presupposto fattuale inesatto, egli non poteva quindi attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, essendo tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili in quella sede (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 129 II 312 consid. 2.4).
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2.6 Il ricorrente critica, sempre in maniera del tutto generica, la mancata assunzione quale testimone di B.________. Al riguardo, egli tuttavia non tenta di dimostrare perché il giudice delegato avrebbe rifiutato a torto, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, di assumere questo mezzo di prova (DTF 136 I 229 consid. 5.3).
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2.7 Giova rilevare infine che il ricorrente non censura l'applicazione della LCStr, né la durata della revoca della licenza di condurre.
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3.
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Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 11 gennaio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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