BGer 2C_51/2012 | |||
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BGer 2C_51/2012 vom 19.01.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_51/2012
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Sentenza del 19 gennaio 2012
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Revisione IC 2003 a 2008,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Dopo avere ereditato da sua madre, deceduta il 14 agosto 2003 e sulla cui successione non ha dovuto pagare l'imposta di successione (decisione dell'11 febbraio 2009 dell'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione, in seguito: UCISD), A.________ ha ugualmente ereditato da sua sorella, deceduta il 7 ottobre 2003. L'11 febbraio 2009 l'UCISD gli ha intimato un progetto di tassazione in cui l'imposta di successione esatta era fissata a fr. 835'558.50 e il 23 aprile 2009 l'autorità fiscale gli ha notificato la tassazione definitiva, conformemente al citato progetto.
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Il 23 luglio 2009 l'UCISD ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro la citata tassazione, decisione confermata su ricorso dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza del 21 luglio 2010.
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B.
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Il 14 ottobre 2010 A.________ e la moglie hanno chiesto la revisione delle loro tassazioni IC 2003-2008. Quale fatto nuovo hanno addotto che solo con la crescita in giudicato della sentenza del 21 luglio 2010 avevano saputo di essere, definitivamente, debitori dell'imposta di successione. Ritenevano quindi di aver pagato delle imposte cantonali "su una parte della sostanza che andava invece considerata quale debito da dedurre dalla sostanza tassabile".
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L'istanza è stata respinta dall'Ufficio circondariale di tassazione competente il 30 marzo 2011, reiezione confermata con decisione su reclamo dell'11 agosto 2011. Adita tempestivamente dai contribuenti, la Camera di diritto tributario ha respinto il loro gravame con sentenza del 16 dicembre 2011. Richiamati i principi vigenti in materia di revisione, la Corte cantonale ha osservato in primo luogo che l'istanza in questione era stata presentata ben oltre i termini legali ed era quindi tardiva. Ma, quand'anche si volesse ritenerla tempestiva, era comunque infondata poiché gli insorgenti, usando la diligenza che da loro poteva ragionevolmente essere pretesa, avrebbero potuto fare valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione ora invocato.
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C.
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Il 13 gennaio 2012 A.________ e la moglie hanno presentato un ricorso dinanzi al Tribunale federale con cui chiedono che sia annullata la sentenza cantonale e che venga eseguita la revisione delle tassazioni IC 2003-2008.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
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2.
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2.1 I ricorrenti hanno omesso di precisare per quale via di diritto intendevano procedere. Tale imprecisione non nuoce loro se il loro allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).
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2.2 Oggetto del contendere è la revisione di tassazioni in materia d'imposta cantonale per gli anni 2003 a 2008. La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni si applica pertanto in concreto (art. 72 cpv. 1 e 79 LAID).
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2.3 Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione contestata è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico (art. 82 LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile dai destinatari dell'atto impugnato, che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli artt. 82 segg. LTF e 73 cpv. 1 LAID (sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188).
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3.
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Come accennato nei fatti la sentenza impugnata poggia su una doppia motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata si fonda su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120; DTF 132 III 555 consid. 3.2 pag. 560); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie l'argomentazione dei ricorrenti è tutta tesa a dimostrare che la loro istanza di revisione era fondata ed andava accolta, dato che solo quando è cresciuta in giudicato la sentenza del 21 luglio 2010 sono venuti a conoscenza dell'ammontare esatto, comprovato, del debito d'imposta e che prima non possedevano la documentazione necessaria per provarne l'esistenza. Essi non spiegano invece in che cosa la prima motivazione formulata dalla Camera di diritto tributario - secondo cui essendo venuti a conoscenza dell'imposta di successione già l'11 febbraio 2009 (data della notifica del progetto di tassazione), la loro istanza del 14 ottobre 2010 era tardiva, poiché presentata ben oltre il termine legale di 90 giorni dalla scoperta dell'asserito motivo di revisione (art. 233 LT) - sarebbe inficiata d'arbitrio, apparirebbe cioè, e non solo nella motivazione bensì anche nell'esito, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. sulla nozione di arbitrio, DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 134 I 263 consid. 3.1 pag. 265 seg.). Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).
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4.
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Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (artt. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
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3.
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Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 19 gennaio 2012
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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