BGer 9C_23/2012 | |||
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BGer 9C_23/2012 vom 30.01.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_23/2012 {T 0/2}
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Sentenza del 30 gennaio 2012
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
M._________, patrocinata dall'avv. Andrea Bersani,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 dicembre 2011.
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Considerando:
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che per decisione 29 settembre 2011 (preavvisata il 10 giugno 2011) l'Ufficio AI del cantone Ticino (UAI) ha ridotto per via di revisione, da intera a un quarto, la rendita d'invalidità fin lì versata a M._________,
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che l'UAI con detta decisione ha nel contempo anche tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso,
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che l'assicurata si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino al quale ha chiesto di ripristinare il diritto alla rendita intera come pure l'effetto sospensivo del suo ricorso,
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che il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo con decreto del 22 dicembre 2011,
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che M._________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di annullare il predetto decreto e di concedere l'effetto sospensivo al ricorso pendente presso l'istanza precedente,
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che non sono state chieste osservazioni al gravame,
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che le decisioni concernenti l'effetto sospensivo sono decisioni incidentali che possono essere impugnate solo alle condizioni dell'art. 93 LTF,
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che, per i motivi che seguono, può restare indecisa la questione di sapere se nel caso di specie la decisione impugnata è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF),
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che infatti decisioni riguardanti l'effetto sospensivo configurano delle decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 7 ad art. 98 LTF), contro le quali il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali,
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che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura,
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che in difetto di una siffatta censura debitamente motivata non si può entrare nel merito del ricorso,
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che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose, perché l'art. 106 cpv. 2 LTF rimanda, per analogia, alle condizioni che vigevano per il vecchio ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, ovvero al cosiddetto "Rügeprinzip" (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639),
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che secondo tale prassi l'atto di ricorso deve, pena l'inammissibilità, esporre in maniera concisa i diritti costituzionali o i principi giuridici violati e precisare in che cosa consista la loro violazione,
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che di conseguenza non spetta al Tribunale federale verificare d'ufficio se la decisione impugnata è pienamente conforme al diritto e all'equità, esso potendo esaminare unicamente le censure d'ordine costituzionale invocate e debitamente motivate nell'atto di ricorso (v. sentenze 9C_478/2008 del 16 dicembre 2008 e 9C_498/2007 del 29 ottobre 2007),
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che nel caso di specie la ricorrente non allega minimamente né tanto meno motiva una violazione di diritti costituzionali,
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che già solo per questo motivo il ricorso è inammissibile,
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che pertanto il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. a e 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 30 gennaio 2012
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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