BGer 5A_98/2012 | |||
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BGer 5A_98/2012 vom 06.02.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_98/2012
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Sentenza del 6 febbraio 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
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opponente.
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Oggetto
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protezione dell'unione coniugale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 gennaio 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione 29 ottobre 2010 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna ha, tra l'altro, condannato A.________ a versare alla moglie B.________ un contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili anticipati e fr. 2'000.-- per ripetibili;
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che con sentenza 15 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per tardività un appello 20 novembre 2010 di A.________ avverso la decisione pretorile;
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che il Tribunale federale con sentenza 29 giugno 2011 (causa 5A_19/2011) ha accolto un ricorso in materia civile di A.________, ha annullato la sentenza cantonale 15 dicembre 2010 e ha rinviato la causa alla I Camera civile del Tribunale d'appello per la pronuncia di un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica di A.________;
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che il Tribunale federale ha infatti ravvisato, da parte della Corte cantonale, una violazione del diritto di essere sentito di A.________ per non avergli intimato una lettera in cui la patrocinatrice della moglie rilevava la verosimile tardività dell'appello;
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che, dopo aver concesso ad A.________ di replicare alla predetta lettera della patrocinatrice della moglie, con sentenza 16 gennaio 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il suo appello 20 novembre 2010;
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che a mente dei Giudici cantonali l'appello è manifestamente tardivo non rispettando il termine d'impugnazione di dieci giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 del codice di procedura civile ticinese (CPC/TI, ancora applicabile alla fattispecie; v. art. 404 cpv. 1 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 [CPC; RS 272] in vigore dal 1° gennaio 2011) nonché dall'art. 308 cpv. 1 CPC/TI (per le procedure sommarie);
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che la Corte cantonale ha inoltre osservato come né il diritto federale né il CPC/TI prevedevano un obbligo del giudice di indicare i rimedi giuridici;
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che secondo i Giudici cantonali A.________ non può invocare la sua buona fede per sanare la tardività dell'appello in quanto gli sarebbe stato possibile trovare la norma di legge pertinente e, in ogni modo, ricevuta la decisione pretorile avrebbe dovuto informarsi in tempo utile sui passi da compiere e sulle possibilità di ricorso mentre in concreto non risulta averlo fatto e comunque non pretende di avere consultato infruttuosamente il CPC/TI né di essersi rivolto senza esito alle autorità oppure ad un legale;
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che mediante ricorso in materia civile del 28 gennaio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale, chiedendo di annullare la sentenza cantonale 16 gennaio 2012 e di entrare nel merito del suo appello 20 novembre 2010;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che il rimedio all'esame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, tanto meno se si considera che in concreto il ricorrente potrebbe far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 393 consid. 5) e dovrebbe perciò spiegare in maniera chiara e dettagliata, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo tali diritti sarebbero stati violati (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii; 133 III 393 consid. 6);
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che infatti nel suo gravame il ricorrente si limita in sostanza a riproporre gli argomenti che la Corte cantonale già ha esaminato nella sentenza impugnata (mancata indicazione del genere di procedura e dei rimedi giuridici nella decisione pretorile e pretesa violazione della propria buona fede);
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che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 febbraio 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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La Cancelliera: Antonini
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