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Informationen zum Dokument  BGer 4A_549/2011  Materielle Begründung
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BGer 4A_549/2011 vom 08.02.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_549/2011
 
Decreto dell'8 febbraio 2012
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Edy Grignola,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
 
opponente.
 
Oggetto
 
responsabilità del medico, torto morale,
 
domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il dott. B.________ è stato dal 1972 fino al giugno 1992 il medico di C.________;
 
che C.________ è morta il 4 gennaio 1996 per un carcinoma adenoicistico della parotide sinistra (tumore delle ghiandole salivari), diagnosticato nel luglio 1992 in seguito alla biopsia ordinata da un altro medico a cui la defunta si era rivolta il 7 luglio 1992;
 
che l'11 ottobre 2006 A.________, figlio di C.________, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di condannare il dott. B.________ a versargli fr. 60'000.-- a titolo di torto morale;
 
che A.________ rimprovera al medico di non aver riscontrato una tumefazione della mandibola della madre e diagnosticato il tumore;
 
che il Pretore, dopo aver accolto la domanda di assistenza giudiziaria dell'attore, ha respinto il 9 giugno 2010 la petizione;
 
che con sentenza 3 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia l'appello di A.________, sia la sua richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che in via principale la Corte cantonale non ha ritenuto provata dalla parte attrice con verosimiglianza preponderante l'esistenza del preteso gonfiore della mandibola di C.________, quando quest'ultima era ancora in cura dal dott. B.________;
 
che i Giudici di appello non hanno concesso l'assistenza giudiziaria per la procedura di ricorso, perché l'appello era essenzialmente fondato su critiche soggettive e non presentava fin dall'inizio probabilità di esito favorevole di fronte al giudizio di primo grado partitamente motivato;
 
che A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia civile 13 settembre 2011 con cui postula l'accoglimento della petizione e della domanda di assistenza giudiziaria proposta nella seconda istanza cantonale;
 
che il ricorrente chiede pure l'assistenza giudiziaria per la sede federale;
 
che l'art. 64 cpv. 1 e 2 LTF subordina la concessione dell'assistenza giudiziaria a due condizioni cumulative, ovvero l'indisponibilità dei mezzi finanziari per coprire gli oneri della procedura di ricorso e la presentazione di conclusioni che non sembrano prive di probabilità di successo;
 
che in concreto può essere lasciato indeciso se la documentazione prodotta dall'istante sia sufficiente per dimostrare la sua indigenza, atteso che un esame preliminare del gravame induce a escludere un suo possibile esito favorevole al ricorrente;
 
che infatti la prima parte dell'impugnativa con cui il ricorrente lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove agli atti pare esaurirsi in una sua interpretazione delle stesse inidonea a far apparire insostenibile la valutazione operata dalla Corte cantonale;
 
che la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria nella procedura di appello concerne poi unicamente un punto secondario del gravame, motivo per cui, anche nell'ipotesi in cui la critica non dovesse rivelarsi infondata, le conclusioni ricorsuali si appaleserebbero nel loro complesso nondimeno prevalentemente prive di probabilità di successo;
 
che a prescindere da quanto precede si può tuttavia rilevare a titolo abbondanziale che la censura non pare nemmeno soddisfare le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF per far valere una violazione dell'art. 29 cpv. 3 Cost. o un'applicazione arbitraria della normativa cantonale in materia di assistenza giudiziaria, entrambi nemmeno menzionati nel ricorso;
 
che il ricorrente va pertanto invitato a fornire un'adeguata garanzia per le spese presunte del processo (art. 62 LTF);
 
che il mancato versamento dell'anticipo spese non vale quale ritiro del ricorso, dovendo questo essere dichiarato per iscritto;
 
per questi motivi, il Tribunale federale decreta:
 
1.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
2.
 
Il ricorrente è invitato a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 2'500.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso, entro il termine e secondo le modalità specificate nell'annesso formulario.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 febbraio 2012
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Klett
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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