BGer 9C_45/2012 | |||
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BGer 9C_45/2012 vom 24.02.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_45/2012 {T 0/2}
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Sentenza del 24 febbraio 2012
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
I.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 gennaio 2012.
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Visto:
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il ricorso del 16 gennaio 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 10 gennaio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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lo scritto del 18 gennaio 2012 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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gli atti complementari del 19, 20, 23 gennaio e del 7 febbraio 2012,
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considerando:
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene una chiara conclusione (limitandosi a chiedere l'annullamento del giudizio cantonale che aveva confermato il diritto a una rendita intera AI di fr. 1'371.--, dal ricorrente ritenuta però insufficiente) né spiega minimamente in quale misura l'accertamento del primo giudice (che ha minuziosamente ricostruito il calcolo della rendita) sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 24 febbraio 2012
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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