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Informationen zum Dokument  BGer 1B_127/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_127/2012 vom 09.03.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_127/2012
 
Sentenza del 9 marzo 2012
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
procedimento penale, non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che nella notte del 18/19 agosto 2011 A.________ è stato fermato da agenti della polizia della Città di Lugano in seguito a un'infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, per la quale è stato aperto un procedimento separato;
 
che durante la giornata del 19 agosto 2011 l'interessato si è rivolto al pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano, asserendo d'essere stato aggredito da parte di agenti di polizia;
 
che l'Ospedale ha quindi inoltrato al Ministero pubblico una "segnalazione di aggressione/violenza";
 
che in tale ambito il Procuratore pubblico, dopo aver acquisito i rapporti degli agenti coinvolti, il verbale dell'interessato e accertato che il medico di picchetto intervenuto la sera dei fatti non ha menzionato nulla riguardo alle asserite contusioni, il 4 novembre 2011 ha decretato il non luogo a procedere, poiché dagli atti non emergono elementi sufficienti a suffragare le asserite accuse;
 
che A.________ ha impugnato questo decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), la quale, con giudizio del 31 gennaio 2012, l'ha dichiarato inammissibile per carenza di motivazione, ritenendolo comunque infondato nel merito;
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
 
che contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF e che la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) è pacifica;
 
che secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che, quando questi non ha addotto le sue conclusioni civili nel procedimento penale, gli incombe di spiegare nella sede federale, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 133 II 353 consid. 1), quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio, ciò in particolare laddove l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1, 219 consid. 2.4; sentenze 1B_236/2011 del 15 luglio 2011 consid. 1.3.1, 1B_32/2012 del 2 febbraio 2012 consid. 2 e 1B_105/2011 del 14 settembre 2011 consid. 1.1.3);
 
che secondo la giurisprudenza, il danneggiato che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario asseritamente manchevole, difetta della legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale (DTF 131 I 455 consid. 1.2.4; sentenza 1B_387/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.3.2);
 
che nel Cantone Ticino la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche ai funzionari cantonali (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI): l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
 
che, d'altra parte, il ricorrente non si confronta neppure con la giurisprudenza relativa agli art. 3 e 13 CEDU richiamata nella decisione impugnata (sentenze 1B_105/2011 del 14 settembre 2011 e 1B_70/2011 dell'11 maggio 2011 consid. 2.2.5; cfr. anche sentenza 6B_274/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 3.2.2.2);
 
che pertanto il ricorso, inammissibile per carenza di legittimazione, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 marzo 2012
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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